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Document 32010D0184

    2010/184/PESC: Decisione ATALANTA/1/2010 del Comitato politico e di sicurezza, del 5 marzo 2010 , che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

    GU L 83 del 30.3.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/184/oj

    30.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 83/20


    DECISIONE ATALANTA/1/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

    del 5 marzo 2010

    che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

    (2010/184/PESC)

    IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

    vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l’articolo 10,

    viste la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza (2), e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza (3), e il relativo addendum (4),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il comandante dell’operazione dell’UE ha tenuto una conferenza sulla costituzione della forza il 16 dicembre 2008.

    (2)

    A seguito dell’offerta da parte dell’Ucraina di contribuire all’operazione Atalanta, della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del parere del Comitato militare dell’Unione europea, il contributo dell’Ucraina dovrebbe essere accettato.

    (3)

    A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 1 della decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Contributi di Stati terzi

    A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi della Norvegia, della Croazia, del Montenegro e dell’Ucraina sono accettati per l’operazione militare dell’UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).»

    Articolo 2

    L’allegato della decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2010.

    Per il Comitato politico e di sicurezza

    Il presidente

    C. FERNÁNDEZ-ARIAS


    (1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

    (2)  GU L 109 del 30.4.2009, pag. 52.

    (3)  GU L 112 del 6.5.2009, pag. 9.

    (4)  GU L 119 del 14.5.2009, pag. 40.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

    Norvegia

    Croazia

    Montenegro

    Ucraina».


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