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Document 32010D0148

    2010/148/: Decisione della Commissione, del 5 marzo 2010 , relativa a un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nella Repubblica ceca, in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia nel 2009 [notificata con il numero C(2010) 1172]

    GU L 60 del 10.3.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/148/oj

    10.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 60/22


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 marzo 2010

    relativa a un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nella Repubblica ceca, in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia nel 2009

    [notificata con il numero C(2010) 1172]

    (I testi in lingua ceca, francese, italiana, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

    (2010/148/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività con gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli che perturba gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

    (2)

    In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria sussiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende avicole all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo o di prodotti avicoli.

    (3)

    La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2), che introduce misure di lotta dell’Unione contro l’influenza aviaria, stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l’ulteriore diffusione del virus.

    (4)

    La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

    (5)

    L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 2009/470/CE fissa le norme sulle percentuali delle spese sostenute dagli Stati membri che possono essere finanziate mediante il contributo finanziario dell’Unione.

    (6)

    Il versamento del contributo finanziario dell’Unione per interventi d’urgenza volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

    (7)

    Nella Repubblica ceca, in Germania, in Spagna, in Francia e in Italia sono stati registrati nel 2009 focolai di influenza aviaria, in riposta ai quali detti paesi hanno adottato misure di lotta a norma della direttiva 2005/94/CE.

    (8)

    Le autorità della Repubblica ceca, della Germania, della Spagna, della Francia e dell’Italia hanno potuto dimostrare, mediante relazioni inviate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e una continua trasmissione di informazioni sugli sviluppi della situazione, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2005/94/CE, che hanno consentito un rapido contenimento della malattia.

    (9)

    Le autorità della Repubblica ceca, della Germania, della Spagna, della Francia e dell’Italia hanno pertanto adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi riguardanti le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Contributo finanziario dell’Unione per Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia e Italia

    Alla Repubblica ceca, alla Germania, alla Spagna, alla Francia e all’Italia può essere accordato un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute da detti Stati membri ai fini dell’adozione di misure a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, volte a eradicare l’influenza aviaria in tali Stati membri nel 2009.

    Articolo 2

    Destinatari

    La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

    (3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


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