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Document 32010D0112

    2010/112/PESC: Decisione 2010/112/PESC del Consiglio, del 22 febbraio 2010 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

    GU L 46 del 23.2.2010, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/112(1)/oj

    23.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 46/27


    DECISIONE 2010/112/PESC DEL CONSIGLIO

    del 22 febbraio 2010

    che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2 e l’articolo 33,

    vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/670/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale.

    (2)

    Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/130/PESC (2) che modifica e proroga il mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2010.

    (3)

    Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2010. Tuttavia il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

    (4)

    L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti all’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell’Unione europea

    Il mandato del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale è prorogato fino al 31 agosto 2010. Il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell’AR a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

    a)

    promuovere buone e strette relazioni tra i paesi dell’Asia centrale e l’Unione in base a valori e interessi comuni come previsto nei pertinenti accordi;

    b)

    contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi della regione;

    c)

    contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

    d)

    affrontare le minacce principali e particolarmente i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l’Europa;

    e)

    potenziare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l’OSCE.

    Articolo 3

    Mandato

    1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

    a)

    promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Asia centrale e garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione nella regione;

    b)

    nei limiti del proprio mandato, monitorare per conto dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR), unitamente alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;

    c)

    assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale;

    d)

    seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

    e)

    incoraggiare il Kazakstan, la Repubblica del Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

    f)

    sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, inclusi l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), la Comunità economica euro-asiatica (EURASEC), la Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS), il Programma regionale di cooperazione economica per l’Asia centrale (CAREC) e il Centro regionale di informazione e coordinamento per l’Asia centrale (CARICC);

    g)

    contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;

    h)

    contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali (ONG, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti);

    i)

    contribuire alla formulazione degli aspetti della PESC legati alla sicurezza energetica, all’antidroga e alla gestione delle risorse idriche per quanto riguarda l’Asia centrale.

    2.   L’RSUE sostiene l’operato dell’AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione nella regione.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

    2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 800 000 EUR.

    2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2010. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

    L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

    2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

    a)

    stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e dell’RSUE per l’Afghanistan. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

    2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capi missione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 13

    Riesame

    L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2010.

    Articolo 15

    Pubblicazione

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 65.

    (2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 43.

    (3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


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