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Document 32010D0064

    2010/64/: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010 , relativa all’adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 590] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 35 del 6.2.2010, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/64(1)/oj

    6.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 35/15


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 febbraio 2010

    relativa all’adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2010) 590]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/64/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, e all’articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, dal 29 giugno 2008 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile soltanto a condizione che le autorità competenti di tale paese terzo siano state considerate adeguate dalla Commissione e che siano stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Di conseguenza, è necessario individuare quali autorità competenti dei paesi terzi siano adeguate ai fini della trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile.

    (2)

    La trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione costituisce materia sostanziale di pubblico interesse connessa con l’esercizio della funzione di controllo pubblico indipendente. Di conseguenza, tutte le trasmissioni di carte di lavoro o di altri documenti da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dovranno essere realizzate unicamente ai fini dell’esercizio di funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile da parte delle autorità competenti del paese terzo interessato. I soggetti che prestino o abbiano prestato la loro attività in seno alle autorità competenti del paese terzo che ricevono l’informazione sono soggetti all’obbligo del segreto d’ufficio.

    (3)

    La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione di detta direttiva. Di conseguenza, laddove la trasmissione alle autorità competenti dei paesi terzi di seguito riportati di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile implichi la divulgazione di dati personali, essa dovrà sempre avere luogo conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Occorre inoltre che gli Stati membri garantiscano, attraverso accordi di cooperazione conclusi, in conformità con il capo IV della direttiva 95/46/CE, tra le proprie autorità competenti e quelle dei paesi terzi, che queste ultime non rendano pubblici, senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati, i dati personali contenuti nelle carte di lavoro o in altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile loro trasmessi. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alla presente decisione.

    (4)

    È opportuno che l’adeguatezza delle autorità competenti di un paese terzo sia valutata alla luce degli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 36 della direttiva 2006/43/CE o di risultati funzionali essenzialmente equivalenti. In particolare, l’adeguatezza dovrà essere valutata alla luce delle funzioni esercitate dalle autorità competenti del paese terzo interessato, delle misure da queste messe in atto per contrastare la violazione delle relative norme di riservatezza e del segreto professionale e della loro capacità, in virtù delle leggi e regolamentazioni in vigore nel loro paese, di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri.

    (5)

    Dal momento che i revisori e le imprese di revisione contabile di società della Comunità che abbiano emesso valori mobiliari in Canada, Giappone o Svizzera o che facciano parte di un gruppo che elabori conti consolidati in quei paesi sono disciplinati dal diritto interno di questi ultimi, si dovrà decidere se le autorità competenti degli Stati membri possono trasferire alle autorità competenti di quei paesi carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente ai fini dell’esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile.

    (6)

    Sono state condotte valutazioni di adeguatezza di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE nei confronti delle autorità competenti di Canada, Giappone e Svizzera. Le relative decisioni verranno prese sulla base delle suddette valutazioni.

    (7)

    Il Canadian Public Accountability Board è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. Esso mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato la loro attività al suo interno e fa uso di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che gli sono eventualmente trasmessi ai soli fini dell’esercizio delle funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti in Canada, il Board può trasmettere alle autorità competenti di tutti gli Stati membri carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori o da imprese di revisione contabile canadesi. Il Canadian Public Accountability Board deve pertanto essere considerato adeguato ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

    (8)

    La Financial Services Agency of Japan e il relativo Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board sono competenti in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. Le disposizioni della presente decisione dovranno applicarsi unicamente alle competenze della Financial Services Agency in materia di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. La Financial Services Agency of Japan e il Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board of Japan mettono in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione a persone o autorità terze di informazioni riservate da parte di persone che prestano o hanno prestato la loro attività presso di essi, e fanno uso di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che sono loro eventualmente trasmessi ai soli fini dell’esercizio della funzione di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti in Giappone, essi possono trasmettere alle autorità competenti di tutti gli Stati membri carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori o da imprese di revisione contabile giapponesi. La Financial Services Agency of Japan ed il Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board of Japan devono pertanto essere considerati adeguati ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

    (9)

    La Federal Audit Oversight Authority of Switzerland è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. Essa mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato la loro attività al suo interno e fa uso di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che le sono eventualmente trasmessi ai soli fini dell’esercizio delle funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti in Svizzera, essa può trasmettere alle autorità competenti di tutti gli Stati membri carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori o da imprese di revisione contabile svizzeri. La Federal Audit Oversight Authority of Switzerland deve pertanto essere considerata adeguata ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

    (10)

    Previo l’accordo delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che la trasmissione di carte di lavoro includa l’accesso o la trasmissione alle autorità considerate adeguate ai sensi della presente decisione di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile, nonché l’accesso o la trasmissione di dette carte alle suddette autorità da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno che revisori legali e imprese di revisione contabile siano autorizzati a concedere accesso o a trasmettere alle succitate autorità carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente alle condizioni fissate nella presente decisione e all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE, come nel caso, per esempio, in cui ci sia l’accordo del revisore legale, delle imprese di revisione contabile o della società cliente.

    (11)

    La presente decisione non pregiudica gli accordi in materia di cooperazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (3).

    (12)

    Poiché la presente decisione è adottata durante il periodo transitorio accordato ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi dalla decisione 2008/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi (4), essa non dovrà ostare all’adozione da parte della Commissione di decisioni definitive in materia di equivalenza ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

    (13)

    Scopo della presente decisione è facilitare una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle di Canada, Giappone e Svizzera ai fini dell’esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine nonché, al tempo stesso, tutelare i diritti delle parti interessate. È opportuno che gli Stati membri rendano noti alla Commissione gli accordi di cooperazione conclusi con le suddette autorità al fine di consentirle di verificare che detta cooperazione avvenga in conformità con l’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

    (14)

    Scopo ultimo della cooperazione con Canada, Giappone e Svizzera in materia di controllo della revisione è il conseguimento di un quadro di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo, dove la trasmissione di carte di lavoro sia eccezionale. La fiducia reciproca si baserà sull’equivalenza dei sistemi di controllo dei revisori della Comunità e dei succitati paesi.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le seguenti autorità competenti di paesi terzi sono considerate adeguate ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE:

    1)

    il Canadian Public Accountability Board;

    2)

    la Financial Services Agency of Japan;

    3)

    il Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board of Japan;

    4)

    la Federal Audit Oversight Authority of Switzerland.

    Articolo 2

    1.   Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, e in conformità con l’articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, dal 29 giugno 2008 qualsiasi trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile è soggetta alla previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, oppure è effettuata dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

    2.   Le carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile sono trasmessi ai soli fini del controllo pubblico, del controllo esterno della qualità o dell’indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile.

    3.   Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile fossero detenuti unicamente da revisori legali o da imprese di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta da parte di una delle autorità di cui all’articolo 1, le suddette carte o documenti dovranno essere trasmessi all’autorità competente del paese terzo interessato solo nel caso in cui l’autorità competente del primo Stato membro abbia espresso il suo accordo sulla trasmissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

    Per la Commissione

    Charlie McCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

    (2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (3)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

    (4)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 70.


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