Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1295

    Regolamento (UE, Euratom) n. 1295/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , che adegua, con effetto dal 1 o luglio 2009 , l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

    GU L 348 del 29.12.2009, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1295/oj

    29.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 348/9


    REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1295/2009 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2009

    che adegua, con effetto dal 1o luglio 2009, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII dello statuto,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    a norma dell’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2009 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2009 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all’11,3 % dello stipendio base.

    (2)

    Ai fini dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea, l’aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata all’11,3 % dello stipendio base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto dal 1o luglio 2009, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all’11,3 %.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addi 22 dicembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. CARLGREN


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


    Top