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Document 32009R1283
Council Regulation (EU) No 1283/2009 of 22 December 2009 amending Council Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento (UE) n. 1283/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Regolamento (UE) n. 1283/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
GU L 346 del 23.12.2009, p. 1–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509
23.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1283/2009 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,
viste la posizione comune 2009/573/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009 (1), e la decisione 2009/1002/PESC del 22 dicembre 2009 (2), che modificano la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC (3) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («Corea del Nord»), che attua la risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(2) |
Conformemente alla risoluzione 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, misure restrittive supplementari nei confronti della Corea del Nord sono state introdotte dalla posizione comune 2009/573/PESC, e in particolare il divieto di fornire, vendere o trasferire determinati prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici. La decisione 2009/1002/PESC specifica che tale divieto si applica ai prodotti e alle tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (4). |
(3) |
La posizione comune 2009/573/PESC prevede inoltre l'ispezione di determinati carichi diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese e, per quanto riguarda gli aeromobili e le navi, l'obbligo di fornire informazioni supplementari prima dell'arrivo e della partenza delle merci in entrata o in uscita dall'Unione. Tali informazioni vanno fornite a norma delle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (6). |
(4) |
La posizione comune 2009/573/PESC prevede inoltre il divieto di prestare servizi di bunkeraggio o qualsiasi altro servizio alle navi della Corea del Nord, per evitare il trasporto di prodotti la cui esportazione è vietata a norma del regolamento (CE) n. 329/2007 (7). |
(5) |
La posizione comune 2009/573/PESC estende inoltre le misure di congelamento dei fondi a nuove categorie di persone e istituisce misure di vigilanza finanziaria sulle attività delle istituzioni finanziarie che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici. |
(6) |
Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede pertanto una normativa dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007. |
(8) |
Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9). |
(9) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 8, è sostituito dal seguente: «8. “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»; |
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. È vietato:
2. L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009. (10) L'allegato I bis include taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che possono contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. 3. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I bis, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese. |
3) |
l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. È vietato:
|
4) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis 1. Al fine di impedire il trasferimento di beni e di tecnologie di cui agli allegati I e I bis che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici e dei beni di lusso di cui all'allegato III, gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese nonché le navi nordcoreane sono tenuti a fornire alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, prima dell'arrivo e della partenza, informazioni relative a tutte le merci in entrata nell'Unione o in uscita da essa. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni applicabili in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice (11) doganale comunitario e al regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissionedel 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (12). Inoltre gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese o i loro rappresentanti dichiarano se le merci rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza ottenuta a tal fine. Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti, di cui al presente articolo, possono essere presentati per iscritto tramite informative commerciali, portuali o di trasporto, purché esse contengano i dati necessari. A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati in forma scritta o mediante le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi. 2. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi nordcoreane, è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle provenienti dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui al paragrafo 1, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari. |
5) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le persone, le entità o gli organismi non elencati all'allegato IV che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) della posizione comune 2006/795/PESC, il Consiglio ha riconosciuto come persone, entità o organismi che:
L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. 3. Gli allegati IV e V riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle. Dette informazioni possono indicare:
Gli allegati IV e V indicano altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione. Gli allegati IV e V possono inoltre contenere gli elementi che permettono l'identificazione di cui al presente paragrafo relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali dati siano necessari, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco. 4. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio direttamente o indirettamente delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV o all'allegato V. 5. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.»; |
6) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché:
2. In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»; |
7) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri come indicate ai siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
|
8) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. L’articolo 6, paragrafo 4, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni. 2. L'articolo 6, paragrafo 4, non si applica al versamento sui conti congelati di:
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2.»; |
9) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. 2. I divieti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 4, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche,le entità o gli organismi interessati se essi non erano a conoscenza, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.»; |
10) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis 1. Nel quadro delle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 16:
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
|
11) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 1. La Commissione è autorizzata a:
2. Al trattamento dei dati, effettuato dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13). |
12) |
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Il presente regolamento si applica:
|
13) |
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; |
14) |
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento; |
15) |
il testo di cui all'allegato III del presente regolamento è inserito come allegato V; |
16) |
il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VI. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. CARLGREN
(1) GU L 197 del 29.7.2009, pag. 111.
(2) GU L 344 del 23.12.2009, pag. 47.
(3) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.
(4) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
(5) GU L 302 del 19.10.92, pag. 1.
(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(7) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;
(11) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.
(12) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.»;
(13) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1»;
ALLEGATO I
ALLEGATO I
BENI E TECNOLOGIE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3
Tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'allegato I del regolamento n. 428/2009.
ALLEGATO I bis
BENI E TECNOLOGIE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3
Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.
1. |
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. |
2. |
Un numero di riferimento nella colonna intitolata “Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009” sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna “Descrizione” esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento. |
3. |
Le definizioni di termini tra “virgolette singole” sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente. |
4. |
Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio. |
NOTE GENERALI
1. |
Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi. N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione. |
2. |
I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. |
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla parte C.)
1. |
Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione. |
2. |
La “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco. |
3. |
Il divieto non si applica per la quantità minima di “tecnologia” necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto. |
4. |
Il divieto di trasferimento di “tecnologia” non si applica per le informazioni “di pubblico dominio”, per la “ricerca scientifica di base” o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
A. BENI
MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE
I.A0. Beni
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
||||||
I.A0.001 |
Lampade a catodo cavo, come segue:
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|
||||||
I.A0.002 |
Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm |
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I.A0.003 |
Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm |
|
||||||
I.A0.004 |
Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm500 nm – 650 nm and having a core diameter greater than 0,4 mm but not exceeding 2 mm. |
|
||||||
I.A0.005 |
Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:
|
0A001 |
||||||
I.A0.006 |
Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi o radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, N.B.: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004. |
0A001.j. 1A004.c. |
||||||
I.A0.007 |
Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. |
0B001.c.6.2A226 2B350 |
||||||
I.A0.008 |
Specchi per laser, diversi da quelli specificati in 6A005.e., costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso. |
0B001.g.5. 6A005.e. |
||||||
I.A0.009 |
Lenti per laser, diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso). |
0B001.g. 6A005.e.2. |
||||||
I.A0.010 |
Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1. |
2B350 |
||||||
I.A0.011 |
Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:
|
0B002.f.2. 2B231 |
||||||
I.A0.012 |
Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde). |
0B006 |
||||||
I.A0.013 |
“Uranio naturale” o “uranio impoverito” o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001. |
0C001 |
||||||
I.A0.014 |
Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT. |
|
MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
I.A1. Beni
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A1.001 |
Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) classificato nel repertorio dei prodotti chimici (CAS) come [298-07-7] in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %. |
|
||||||||||||||||||||||
I.A1.002 |
Fluoro gassoso n. CAS: [7782-41-4], con una purezza superiore al 95 %. |
|
||||||||||||||||||||||
I.A1.003 |
Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:
|
1A001 |
||||||||||||||||||||||
I.A1.004 |
Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali. |
1A004.c. |
||||||||||||||||||||||
I.A1.005 |
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro. |
1B225 |
||||||||||||||||||||||
I.A1.006 |
Catalizzatori, diversi da quelli specificati in 1A225 or 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. |
1A225 1B231 |
||||||||||||||||||||||
I.A1.007 |
Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. |
1C002.b.4. 1C202.a. |
||||||||||||||||||||||
I.A1.008 |
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una “permeabilità iniziale relativa” di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm. Nota tecnica: la misura della “permeabilità iniziale relativÀ” deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura. |
1C003.a. |
||||||||||||||||||||||
I.A1.009 |
“Materiali fibrosi o filamentosi” o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:
|
1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |
||||||||||||||||||||||
I.A1.010 |
Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o “preformati di fibre di carbonio”, come segue:
|
1C010 1C210 |
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I.A1.011 |
Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei “missili”, diversi da quelli specificati in 1C107. |
1C107 |
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I.A1.012 |
Non utilizzato. |
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I.A1.013 |
Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
|
1C226 |
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I.A1.014 |
“Polveri elementari” di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm. Nota tecnica: Per “polvere elementare” si intende una polvere di elevata purezza di un elemento. |
|
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I.A1.015 |
Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %. |
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I.A1.016 |
Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 o 1C216.
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1C116 1C216 |
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I.A1.017 |
Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:
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1C117 1C226 |
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I.A1.018 |
Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:
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1C003 |
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I.A1.019 |
Non utilizzato |
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I.A1.020 |
Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a, progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione. |
0C004 1C107a |
TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
I.A2. Beni
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A2.001 |
Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:
Nota tecnica: Per “tavola vuotÀ” si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio. |
2B116 |
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I.A2.002 |
Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001.c. o 2B201.b., di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con “tutte le compensazioni disponibili” uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. |
2B001.c. 2B201.b. |
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I.A2.002a |
Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002. |
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I.A2.003 |
Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
Nota tecnica: “Le teste indicatrici”sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento. |
2B119 |
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I.A2.004 |
Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo “asservito” o azionati tramite leva di comando o tastiera. |
2B225 |
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I A2.005 |
Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C Nota: In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale. |
2B226 2B227 |
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I.A2.006 |
Non utilizzato |
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I.A2.007 |
“Trasduttori di pressione”, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: Ai fini di 2B230, nella nozione di “precisione” rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente. |
2B230 |
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I.A2.008 |
Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:
Nota tecnica: La “grafite di carbonio” è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite. |
2B350.e. |
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I.A2.009 |
Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d., quali: Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:
Nota: In questa voce non rientrano i radiatori per veicoli. Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. |
2B350.d. |
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I.A2.010 |
Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora [alle condizioni standard di temperatura (273 K o 0 °C) e di pressione (101,3 kPa)]; involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:
Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. |
2B350.i. |
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I.A2.011 |
“Separatori centrifughi”, diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:
Nota tecnica: I “separatori centrifughi” includono i decantatori. |
2B352.c. |
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I.A2.012 |
Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio. |
2B352.d. |
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I.A2.013 |
Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine. Nota tecnica: Ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura. |
2B009 2B109 2B209 |
MATERIALI ELETTRONICI
I.A3. Beni
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A3.001 |
Alimentatori in corrente continua ad alta tensione, diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi le due caratteristiche seguenti:
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0B001.j.5. 3A227 |
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I.A3.002 |
Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:
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0B002.g 3A233 |
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I.A3.003 |
Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13 o 3A225,, nonché loro componenti e software appositamente progettati, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
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0B001.b.13. 3A225 |
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I.A3.004 |
Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. |
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SENSORI E LASER
I.A6. Beni
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A6.001 |
Barre di ittrio-alluminio granato (YAG). |
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I.A6.002 |
Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b, come segue: Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 μm-17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe). |
6A002 6A004.b. |
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I.A6.003 |
Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a, 6A005.e o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e “specchi deformabili”, compresi gli specchi bimorfi. |
6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. |
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I.A6.004 |
Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5, 6A005 e o 6A205.a., aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W. |
0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a. |
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I.A6.005 |
“Laser” a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:
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0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b. |
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I.A6.006 |
“Laser” a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di “laser” a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di “laser” a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda. Nota: I “laser” a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi “laser”. |
0B001.h.6. 6A005.b. |
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I.A6.007 |
“Laser”“accordabili” allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., come segue, e loro componenti appositamente progettati:
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0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1. |
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I.A6.008 |
“Laser” (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso. |
6A005.c.2.b. |
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I.A6.009 |
Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:
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6A203.b.4. |
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I.A6.010 |
Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106rad (silicio)] senza degradazione funzionale. Nota tecnica: Il termine Gy(silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti. |
6A203.c. |
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I.A6.011 |
Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5, 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: Questa voce con contempla gli oscillatori monomodo. |
0B001.g.5. 6A005 6A205.c. |
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I.A6.012 |
“Laser” ad impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d. |
MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
I.A7. Beni
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A7.001 |
Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:
Nota: I parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:
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7A001 7A003 7A101 7A103 |
MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
I.A9. Beni
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
I.A9.001 |
Bulloni esplosivi. |
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B. SOFTWARE
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
I.B.001 |
Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A. (Beni). |
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C. TECNOLOGIE
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
I.C.001 |
Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A. (Beni). |
|
(1) costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1
A. |
Persone fisiche:
|
B. |
Persone giuridiche, entità e organismi:
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ALLEGATO III
«ALLEGATO V
ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
A. Persone fisiche
# |
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
1. |
CHANG Song-taek (pseudonimo JANG Song-Taek) |
Data di nascita: 02.02.1946 o 06.02.1946 o 23.02.1946 (provincia di Hamgyong Nord) Passaporto n. (come 2006): PS 736420617 |
Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea |
2. |
CHON Chi Bu |
|
Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. |
3. |
CHU Kyu-Chang (pseudonimo JU Kyu-Chang) |
Data di nascita: tra il 1928 e il 1933 |
Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), Partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa. |
4. |
HYON Chol-hae |
Data di nascita: 1934 (Manciuria, Cina) |
Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il). |
5. |
JON Pyong-ho |
Data di nascita: 1926 |
Segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa. |
6. |
KIM Tong-un |
Data di nascita: 1936 Numero di passaporto: 554410660 |
Direttore dell' “Ufficio 39” del comitato centrale del partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. |
7. |
KIM-Yong-chun (pseudonimo Young-chun) |
Data di nascita: 04.03.1935 |
Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare. |
8. |
O Kuk-Ryol |
Data di nascita: 1931 (provincia di Jilin, Cina) |
Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica. |
9. |
PAEK Se-bong |
Data di nascita: 1946 |
Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa. |
10. |
PAK Jae-gyong (pseudonimo Chae-Kyong) |
Data di nascita: 1933 Numero di passaporto: 554410661 |
Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il). |
11. |
PYON Yong Rip (pseudonimo Yong-Nip) |
Data di nascita: 20.09.1929 Numero di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.09.2005) |
Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa. |
12. |
RYOM Yong |
|
Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali. |
13. |
SO Sang-kuk |
Data di nascita: tra il 1932 e il 1938 |
Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung. |
B. Entità e organismi
# |
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
1. |
Centro di ricerca nucleare di Yongbyon |
|
Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite, 16.7.2009). |
2. |
Korea Pugang mining and machinery corporation ltd |
|
Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009), provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili. |
3. |
Korean Ryengwang trading corporation |
|
Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009). |
4. |
Sobaeku United Corp (pseudonimo Sobaeksu United Corp) |
|
Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.» |
ALLEGATO IV
«ALLEGATO VI
ELENCO DEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI, DELLE SUCCURSALI E FILIALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 BIS»