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Document 32009R1234
Commission Regulation (EU) No 1234/2009 of 15 December 2009 opening Community tariff quotas for 2010 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Regolamento (UE) n. 1234/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009 , recante apertura, per il 2010, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
Regolamento (UE) n. 1234/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009 , recante apertura, per il 2010, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
GU L 330 del 16.12.2009, p. 73–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogato da 32010R1245
16.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/73 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2009 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2009
recante apertura, per il 2010, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quando segue:
(1) |
È opportuno disporre l’apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2010. Occorre fissare i dazi applicabili e i quantitativi contingentali in conformità agli accordi internazionali in vigore nel corso del 2010. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2), ha previsto l’apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1o febbraio 2003. Saranno pertanto aggiunte ulteriori 200 tonnellate al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2010. |
(3) |
Alcuni contingenti tariffari sono stabiliti per il periodo che va dal 1o luglio di un dato anno al 30 giugno dell’anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2010 con riguardo ai contingenti di cui trattasi corrispondono alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010 sommata alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011. |
(4) |
Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. |
(5) |
I contingenti relativi ai prodotti a base di carni ovine e caprine devono essere gestiti in conformità all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (3). Ciò deve avvenire in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4). |
(6) |
I contingenti tariffari di cui al presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto, le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell’ambito dei suddetti contingenti conformemente all’articolo 308 quater, paragrafo 1, e all’articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione all’altro, è opportuno che non si applichi l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. |
(7) |
È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l’operatore per attestare l’origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
(8) |
Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall’operatore alle autorità doganali per l’importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l’applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell’origine contenga una precisazione al riguardo. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 1150/2008 della Commissione, del 19 novembre 2008, recante apertura, per il 2009, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (5) diviene obsoleto alla fine del 2009. Per tale motivo, deve essere abrogato. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di ovini e caprini vivi e di carni ovine e caprine relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili ai prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, i codici NC, i paesi di origine, elencati per gruppi di paesi, e i numeri d’ordine sono indicati nell’allegato.
Articolo 3
1. I quantitativi, espressi in «equivalente peso carcassa», per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, sono indicati nell’allegato.
2. Per il calcolo dell’equivalente peso carcassa dei quantitativi di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:
a) |
animali vivi: 0,47; |
b) |
carni di agnello e di capretto disossate: 1,67; |
c) |
carni disossate di pecora e di capra, escluse le carni di capretto, e miscugli delle medesime: 1,81; |
d) |
prodotti non disossati: 1,00. |
Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.
Articolo 4
In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010 i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli di importazione.
Articolo 5
1. Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell’allegato, è presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.
L’origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
2. La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a) |
nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo; |
b) |
nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:
|
c) |
se i contingenti di un paese rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a). |
La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione di immissione in libera pratica, può contenere più numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa contiene un solo numero d’ordine.
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 1150/2008 è abrogato.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.
Per la Commissione
a nome del presidente
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.
(3) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.
(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(5) GU L 309 del 20.11.2008, pag. 5.
ALLEGATO
CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa] CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2010
Gruppo di paesi n. |
Codici NC |
Dazi ad valorem % |
Dazi specifici EUR/100 Kg |
Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito» |
Origine |
Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa |
|||
Animali vivi (coefficiente = 0,47) |
Carni disossate di agnello (1) (coefficiente = 1,67) |
Carni disossate di pecora e montone (2) (coefficiente = 1,81) |
Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00) |
||||||
1 |
0204 |
Zero |
Zero |
— |
09,2101 |
09,2102 |
09,2011 |
Argentina |
23 000 |
— |
09,2105 |
09,2106 |
09,2012 |
Australia |
18 786 |
||||
— |
09,2109 |
09,2110 |
09,2013 |
Nuova Zelanda |
227 854 |
||||
— |
09,2111 |
09,2112 |
09,2014 |
Uruguay |
5 800 |
||||
— |
09,2115 |
09,2116 |
09,1922 |
Cile |
6 400 |
||||
— |
09,2121 |
09,2122 |
09,0781 |
Norvegia |
300 |
||||
— |
09,2125 |
09,2126 |
09,0693 |
Groenlandia |
100 |
||||
— |
09,2129 |
09,2130 |
09,0690 |
Isole Færøer |
20 |
||||
— |
09,2131 |
09,2132 |
09,0227 |
Turchia |
200 |
||||
— |
09,2171 |
09,2175 |
09,2015 |
Altri (3) |
200 |
||||
2 |
0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60 |
Zero |
Zero |
— |
09,2119 |
09,2120 |
09,0790 |
Islanda |
1 850 |
3 |
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
10 % |
Zero |
09,2181 |
— |
— |
09,2019 |
Erga omnes (4) |
92 |
(1) e di capretto.
(2) e di capra, escluso il capretto.
(3) Per «altri» si intendono paesi di origine diversi da quelli menzionati nella presente tabella.
(4) Per «Erga omnes» si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.