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Document 32009R1154

    Regolamento (CE) n. 1154/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele

    GU L 313 del 28.11.2009, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1154/oj

    28.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 313/52


    REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 27 novembre 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel 2008 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (in appresso: «l’accordo») che è stato approvato con decisione 2009/855/CE del Consiglio (2).

    (2)

    L’accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele e alcune modifiche dei contingenti tariffari in vigore per tali prodotti, stabiliti dal regolamento (CE) n. 747/2001. A differenza del passato, l’accordo non prevede concessioni tariffarie nell’ambito di quantitativi di riferimento.

    (3)

    Per applicare le disposizioni relative ai nuovi contingenti tariffari, alle modifiche dei contingenti tariffari esistenti e all’abolizione dei quantitativi di riferimento occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

    (4)

    Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione è opportuno prevedere, in conformità all’accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia prima dell’entrata in vigore dell’accordo stesso siano ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

    (5)

    Poiché l’accordo entra in vigore il 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

    (2)  Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO VII

    ISRAELE

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

    Contingenti tariffari

    N. d’ordine

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)

    Dazio contingentale

    09.1361

    0105 12 00

     

    Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g

    dall’1.1 al 31.12

    129 920 pezzi

    Esenzione

    09.1302

    0404 10

     

    Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    dall’1.1 al 31.12

    1 300

    Esenzione

    09.1306

    0603 11 00

    0603 12 00

    0603 13 00

    0603 14 00

    0603 19 10

    0603 19 90

     

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

    dall’1.1 al 31.12

    22 196

    Esenzione

    09.1341

    0603 19 90

     

    Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

    dall’1.11 al 15.4

    7 840

    Esenzione

    09.1300

    0701 90 50

     

    Patate di primizia, fresche o refrigerate

    dall’1.1 al 30.6

    33 936

    Esenzione

    09.1304

    ex 0702 00 00

    07

    Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati

    dall’1.1 al 31.12

    28 000

    Esenzione (1)

    09.1342

    ex 0702 00 00

    99

    Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia

    dall’1.1 al 31.12

    5 000

    Esenzione (1)

    09.1368

    0707 00 05

     

    Cetrioli, freschi o refrigerati

    dall’1.1 al 31.12

    1 000

    Esenzione (1)

    09.1303

    0709 60 10

     

    Peperoni, freschi o refrigerati

    dall’1.1 al 31.12

    17 248

    Esenzione

    09.1353

    0710 40 00

    2004 90 10

     

    Granturco dolce, congelato

    dall’1.1 al 31.12

    10 600

    70 % del dazio specifico

    09.1354

    0711 90 30

    2001 90 30

    2005 80 00

     

    Granturco dolce, non congelato

    dall’1.1 al 31.12

    5 400

    70 % del dazio specifico

    09.1369

    0712 90 30

     

    Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

    dall’1.1 al 31.12

    1 200

    Esenzione

    09.1323

    0805 10 20

     

    Arance, fresche

    dall’1.1 al 31.12

    224 000

    Esenzione (1)  (2)

    ex 0805 10 80

    10

    09.1370

    ex 0805 20 10

    05

    Clementine, mandarini e wilking, freschi

    dall’1.1 al 31.12

    40 000

    Esenzione (1)

    ex 0805 20 50

    07, 37

    09.1371

    ex 0805 20 10

    05

    Clementine, mandarini e wilking, freschi

    dal 15.3 al 30.9

    15 680

    Esenzione (1)

    ex 0805 20 50

    07, 37

    09.1397

    0807 19 00

     

    Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

    dall’1.1 al 31.5.2010

    15 000

    Esenzione

    per ogni periodo successivo dall’1.8 al 31.5

    30 000

    09.1398

    0810 10 00

     

    Fragole, fresche

    dall’1.1 al 30.4.2010

    3 333

    Esenzione

    per ogni periodo successivo dall’1.11 al 30.4

    5 000

    09.1372

    1602 31 19

     

    Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

    dall’1.1 al 31.12

    5 000

    Esenzione

    1602 31 30

     

    Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili

    09.1373

    1602 32 19

     

    Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte

    dall’1.1 al 31.12

    2 000

    Esenzione

    1602 32 30

     

    Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili

    09.1374

    1704 10 90

     

    Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    dall’1.1 al 31.12

    100

    Esenzione

    09.1375

    1806 10 20

    1806 10 30

    1806 10 90

    1806 20

     

    Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5 %

    Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

    dall’1.1 al 31.12

    2 500

    85 % del dazio specifico o dell’elemento agricolo

    09.1376

    1905 20 30

    1905 20 90

     

    Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    dall’1.1 al 31.12

    3 200

    70 % del dazio specifico

    09.1377

    2002 90 91

    2002 90 99

     

    Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

    dall’1.1 al 31.12

    784

    Esenzione

    09.1378

    ex 2008 70 71

    10

    Fette di pesca, fritte in olio, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

    dall’1.1 al 31.12

    112

    Esenzione

    09.1331

    2009 11

    2009 12 00

    2009 19

     

    Succhi di arancia

    dall’1.1 al 31.12

    35 000

    Esenzione

    di cui:

    09.1333

    ex 2009 11 11

    10

    Succhi di arancia, in recipienti di 2 litri o meno

    dall’1.1 al 31.12

    21 280

    Esenzione

    ex 2009 11 19

    10

    ex 2009 11 91

    10

    ex 2009 11 99

    11, 19

    92, 94

    ex 2009 12 00

    10

    ex 2009 19 11

    11, 19

    ex 2009 19 19

    11, 19

    ex 2009 19 91

    11, 19

    ex 2009 19 98

    11, 19

    09.1379

    ex 2009 90 21

    40

    Miscugli di succhi di agrumi

    dall’1.1 al 31.12

    19 656

    Esenzione

    ex 2009 90 29

    20

    ex 2009 90 51

    30

    ex 2009 90 59

    39

    ex 2009 90 94

    20

    ex 2009 90 96

    20

    ex 2009 90 98

    20

    09.1380

    2204

     

    Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009

    dall’1.1 al 31.12

    6 212 hl

    Esenzione (3)

    09.1399

    3505 20

     

    Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati

    dall’1.1 al 31.12

    250

    Esenzione


    (1)  L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

    (2)  Nell’ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

    (3)  Per i mosti di uva di cui ai codici NC 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98, l’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.»


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