Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1126

    Regolamento (CE) n. 1126/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione

    GU L 308 del 24.11.2009, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1126/oj

    24.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 308/14


    REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2009

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, e l’articolo 5, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 24 giugno 2008, in merito all’adattamento degli allegati 1 e 2 (2), detti allegati 1 e 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l’accordo») sono stati sostituiti.

    (2)

    L’allegato 2 dell’accordo, nella sua versione modificata, stabilisce le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità alle importazioni di prodotti agricoli originari della Svizzera. Alcune di queste concessioni tariffarie si applicano ai contingenti tariffari gestiti ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale (3).

    (3)

    A fini di chiarezza, è opportuno stabilire le disposizioni di applicazione di tali contingenti tariffari per i prodotti agricoli in un unico atto legislativo che sostituisca il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione (4). Conformemente all’accordo i contingenti tariffari devono essere aperti per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre.

    (4)

    Poiché la decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura entrerà in vigore il 1o gennaio 2010, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere da questa stessa data.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I contingenti tariffari per i prodotti originari della Svizzera elencati nell’allegato sono aperti annualmente alle aliquote doganali di cui all’allegato.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 933/2002 è abrogato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 228 del 27.8.2008, pag. 3.

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 11.

    (4)  GU L 144 dell’1.6.2002, pag. 22.


    ALLEGATO

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo. Il regime preferenziale nel presente allegato si riferisce ai codici NC così come sono al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione della merce

    Periodo contingentale

    Volume del contingente

    (in tonnellate, peso netto)

    Dazio contingentale

    09.0919

    ex 0210 19 50

    10

    Prosciutti in salamoia, disossati, della specie suina domestica, insaccati in vescica o in budello artificiale

    1.1-31.12

    1 900

    esente

    ex 0210 19 81

    10

    Carni di animali della specie suina domestica di cotoletta, disossate, affumicate

    ex 1601 00 10

    10

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

    ex 1601 00 91

    10

    ex 1601 00 99

    10

    ex 0210 19 81

    20

    Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

    ex 1602 49 19

    10

    09.0921

    0701 10 00

     

    Patate da semina, fresche o refrigerate

    1.1-31.12

    4 000

    esente

    09.0922

    0702 00 00

     

    Pomodori, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    1 000

    esente (1)

    09.0923

    0703 10 19

    0703 90

     

    Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    5 000

    esente

    09.0924

    0704 10 00

    0704 90

     

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    5 500

    esente

    09.0925

    0705

     

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp), fresche o refrigerate

    1.1-31.12

    3 000

    esente

    09.0926

    0706 10 00

     

    Carote e navoni, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    5 000

    esente

    09.0927

    0706 90 10

    0706 90 90

     

    Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    3 000

    esente

    09.0928

    0707 00 05

     

    Cetrioli, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    1 000

    esente (1)

    09.0929

    0708 20 00

     

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    1 000

    esente

    09.0930

    0709 30 00

     

    Melanzane, fresche o refrigerate

    1.1-31.12

    500

    esente

    09.0931

    0709 40 00

     

    Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    500

    esente

    09.0932

    0709 70 00

     

    Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    1 000

    esente

    09.0933

    0709 90 10

     

    Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

    1.1-31.12

    1 000

    esente

    09.0950

    0709 90 20

     

    Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    300

    esente

    09.0934

    0709 90 50

     

    Finocchi, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    1 000

    esente

    09.0935

    0709 90 70

     

    Zucchine, fresche o refrigerate

    1.1-31.12

    1 000

    esente (1)

    09.0936

    0709 90 90

     

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    1 000

    esente

    09.0945

    0710 10 00

     

    Patate, anche cotte, in acqua o al vapore, congelate

    1.1-31.12

    3 000

    esente

    2004 10 10

    2004 10 99

    Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi

    2005 20 80

    Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi e le preparazioni a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

    09.0937

    ex 0808 10 80

    90

    Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche

    1.1-31.12

    3 000

    esente (1)

    09.0938

    0808 20

     

    Pere e cotogne, fresche

    1.1-31.12

    3 000

    esente (1)

    09.0939

    0809 10 00

     

    Albicocche, fresche

    1.1-31.12

    500

    esente (1)

    09.0940

    0809 20 95

     

    Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche

    1.1-31.12

    1 500

    esente (1)

    09.0941

    0809 40

     

    Prugne e prugnole, fresche

    1.1-31.12

    1 000

    esente (1)

    09.0948

    0810 10 00

     

    Fragole, fresche

    1.1-31.12

    200

    esente

    09.0942

    0810 20 10

     

    Lamponi, freschi

    1.1-31.12

    100

    esente

    09.0943

    0810 20 90

     

    More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche

    1.1-31.12

    100

    esente

    09.0946

    ex 0811 90 19

    12

    Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

    1.1-31.12

    500

    esente

    ex 0811 90 39

    12

    0811 90 80

     

    Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

    2008 60

     

    Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

    09.0944

    1106 30 10

     

    Farine, semolini e polveri di banane

    1.1-31.12

    5

    esente


    (1)  La riduzione dell’aliquota di dazio nell’ambito di questi contingenti tariffari è limitata all’elemento ad valorem. I prezzi di entrata e i dazi specifici rimangono di applicazione.


    Top