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Document 32009R1118

    Regolamento (CE) n. 1118/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 307 del 21.11.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; abrogato da 32013R0139

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1118/oj

    21.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 307/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 20 novembre 2009

    recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l’importazione.

    (2)

    In base all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei numeri di riconoscimento degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ubicati sul proprio territorio. Nell’allegato V di tale regolamento si trova un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti.

    (3)

    L’Austria ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed ha presentato alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007.

    (4)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è cancellata la seguente voce relativa all’Austria:

    «AT

    AUSTRIA

    AT-3-HO-Q-1»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (2)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.


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