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Document 32009R1098

    Regolamento (CE) n. 1098/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

    GU L 301 del 17.11.2009, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1098/oj

    17.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 301/23


    REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 16 novembre 2009

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’ambito delle concessioni tariffarie previste nella decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (2), la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente d’importazione annuo a dazio zero di 2 300 tonnellate per i formaggi originari della Turchia di cui ai codici NC 0406 90 29, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88.

    (2)

    Le modalità d’applicazione per la gestione di tale contingente tariffario d’importazione, di seguito il «contingente», sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (3).

    (3)

    La gestione dei contingenti tariffari secondo il metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande, di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si è dimostrato positivo in altri settori agricoli. A fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che d’ora innanzi questo metodo sia applicato per il contingente oggetto del presente regolamento. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

    (4)

    Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all’altro, è necessario che l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applichi nel periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

    1)

    all’articolo 5, la lettera d) è soppressa;

    2)

    all’articolo 19, la lettera c) è soppressa;

    3)

    l’articolo 19 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19 bis

    1.   Gli articoli 308 bis e 308 ter e l’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti indicati nell’allegato VII bis di cui:

    a)

    al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (5);

    b)

    al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (6);

    c)

    all’allegato IV, elenco 4, dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana (7);

    d)

    al protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (8).

    2.   Le importazioni nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 non sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.

    2 bis.   Per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera d), l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica nel periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

    4.   L’applicazione dell’aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell’origine in conformità:

    a)

    dell’allegato III dell’accordo con la Repubblica del Cile;

    b)

    del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele;

    c)

    del protocollo n. 1 dell’accordo con il Sudafrica (9);

    d)

    del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

    4)

    l’allegato I.D è soppresso;

    5)

    all’allegato VII bis è aggiunto un punto 4, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica ai periodi contingentali d’importazione aperti a partire dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

    (3)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

    (4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (5)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

    (6)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

    (7)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

    (8)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

    (9)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298.»;


    ALLEGATO

    «4.   Contingenti tariffari nel quadro del protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia

    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione delle merci (1)

    Paese di origine

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Aliquota del dazio applicabile

    (in EUR per 100 kg di peso netto)

    09.0243

    0406 90 29

    Formaggio kashkaval

    Turchia

    2 300

    0

    0406 90 50

    Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra

    ex 0406 90 86

    ex 0406 90 87

    ex 0406 90 88

    Tulum peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg


    (1)  Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente il codice NC e la designazione corrispondente.»


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