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Document 32009R0868
Commission Regulation (EC) No 868/2009 of 21 September 2009 amending Regulation (EC) No 748/2008 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within CN code 02062991 and Regulation (EC) No 810/2008 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat
Regolamento (CE) n. 868/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 748/2008 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991 e il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
Regolamento (CE) n. 868/2009 della Commissione, del 21 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 748/2008 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991 e il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
GU L 248 del 22.9.2009, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760
22.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 868/2009 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 748/2008 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 e il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione (2), dispone che i certificati di autenticità delle carni provenienti dall’Argentina siano rilasciati prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L’elenco degli organismi argentini abilitati a rilasciare detti certificati figura nell’allegato III di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione (3), dispone che i certificati di autenticità siano rilasciati prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L’elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare detti certificati figura nell’allegato II di tale regolamento. |
(3) |
L’Argentina ha cambiato la denominazione dell’organismo abilitato al rilascio dei certificati di autenticità a norma dei regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008. |
(4) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008. |
(5) |
Per evitare che la denominazione dell’organismo menzionato sui certificati di autenticità rilasciati di recente sia diversa da quella dell’organismo indicato nei rispettivi elenchi dei regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 22 luglio 2009, data in cui l’Argentina ha notificato alla Commissione la nuova denominazione. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.
(3) GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.
ALLEGATO I
L’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Organismo dell’Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):
per i pezzi detti “hampes” dell’Argentina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a).»
ALLEGATO II
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— |
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): per le carni originarie dell’Argentina, conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a).» |