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Document 32009R0744

    Regolamento (CE) n. 744/2009 della Commissione, del 13 agosto 2009 , recante divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona VI per le navi battenti bandiera del Regno Unito

    GU L 212 del 15.8.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/744/oj

    15.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 212/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 744/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 13 agosto 2009

    recante divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona VI per le navi battenti bandiera del Regno Unito

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2009.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

    (3)

    È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2009.

    Per la Commissione

    Fokion FOTIADIS

    Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    N.

    9/T&Q

    Stato membro

    Regno Unito/GBR

    Stock

    GHL/2A-C46

    Specie

    Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

    Zona

    Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali della zona VI

    Data

    21 luglio 2009


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