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Document 32009R0613

Regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio, del 6 luglio 2009 , relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

GU L 181 del 14.7.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/613/oj

14.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO (CE) N. 613/2009 DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2009

relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2008 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

(2)

I coefficienti correttori, facenti oggetto di un pagamento sulla base del regolamento (CE) n. 624/2008 del Consiglio (2), possono comportare degli adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

È opportuno prevedere un versamento di arretrati nel caso di aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

È opportuno prevedere un recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno prevedere che un eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2008, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO

 

SEDI DI SERVIZIO

Coefficienti correttori

luglio 2008

 (1)

Afghanistan

0

 

Sud Africa

46,9

 

Albania

78,5

 

Algeria

87,5

 

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

71,1

 

Angola

112,8

 

Arabia Saudita

79,1

 

Argentina

54,7

 

Armenia

71,1

 

Australia

108,5

 

Azerbaigian

72,9

 

Bangladesh

45,4

 

Barbados

105,5

 

Bielorussia

62,7

 

Benin

92,9

 

Bolivia

49,5

 

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

78,6

 

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

62,7

 

Botswana

46

 

Brasile

95,5

 

Burkina Faso

96,5

 (1)

Burundi

0

 

Cambogia

62,7

 

Camerun

109,7

 

Canada

78,9

 

Capo Verde

74,4

 

Cile

57,7

 

Cina

74,6

 

Cisgiordania — Striscia di Gaza

103,1

 

Colombia

79,2

 

Congo (Brazzaville)

129,1

 

Corea del Sud

90,7

 

Costa Rica

68,7

 

Costa d’Avorio

99,9

 

Croazia

106,3

 

Cuba

73,5

 

Gibuti

85,4

 

Egitto

33,8

 

El Salvador

63,6

 

Ecuador

57,9

 

Eritrea

41,9

 

Stati Uniti (New York)

91,5

 

Stati Uniti (Washington)

85

 

Etiopia

77,8

 

Gabon

110,4

 

Gambia

70,3

 

Georgia

99,7

 

Ghana

54,3

 

Guatemala

70,7

 

Guinea (Conakry)

55,7

 

Guinea-Bissau

114,6

 

Guyana

53,5

 

Haiti

104,2

 

Honduras

60,3

 

Hong Kong

83,4

 

Figi

72,2

 

Isole Salomone

85,6

 

India

50,9

 

Indonesia (Banda Aceh)

49,5

 

Indonesia (Giacarta)

69,1

 (1)

Iraq

0

 

Israele

118,9

 

Giamaica

86,1

 

Giappone (Tokyo)

105

 

Giordania

70

 

Kazakstan (Almaty)

75,6

 

Kazakstan (Astana)

71

 

Kenya

73,8

 

Kirghizistan

86,7

 

Kosovo (Pristina)

57,5

 

Laos

77,6

 

Lesotho

47,3

 

Libano

80

 (1)

Liberia

0

 

Madagascar

84,2

 

Malaysia

65,8

 

Malawi

63,6

 

Mali

83,5

 

Marocco

86,9

 

Maurizio

72,6

 

Mauritania

61,2

 

Messico

69,7

 

Moldova

67,1

 

Montenegro

68,9

 

Mozambico

71,9

 

Namibia

57,5

 

Nepal

66

 

Nicaragua

46,2

 

Niger

85,7

 

Nigeria

93

 

Norvegia

131,2

 

Nuova Caledonia

140,4

 

Nuova Zelanda

89,8

 

Uganda

69,9

 

Uzbekistan

45,4

 

Pakistan

43,9

 

Panama

52,2

 

Papua Nuova Guinea

73,5

 

Paraguay

83,6

 

Perù

67,4

 

Filippine

61

 

Repubblica centrafricana

113,1

 

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

112,3

 

Repubblica dominicana

58,2

 

Russia

121,8

 

Ruanda

82,7

 

Samoa

65,5

 

Senegal

88,1

 

Serbia (Belgrado)

73,9

 

Sierra Leone

68,9

 

Singapore

95,8

 

Sudan

50

 

Sri Lanka

58,1

 

Sudan meridionale (Juba)

87,6

 

Svizzera (Ginevra)

112,2

 

Svizzera (Berna)

108

 

Suriname

39,7

 

Swaziland

46,4

 

Siria

66,8

 

Tagikistan

61,2

 

Taiwan

77,3

 

Tanzania

61,4

 

Ciad

129,3

 

Thailandia

52,4

 

Timor orientale

56,6

 

Togo

87

 

Tonga

85

 

Trinidad e Tobago

61,6

 

Tunisia

68,7

 

Turchia

80,7

 

Ucraina

109,4

 

Uruguay

73,2

 

Vanuatu

105,6

 

Venezuela

61

 

Vietnam

40,2

 

Yemen

57

 

Zambia

63,2

 (1)

Zimbabwe

0


(1)  Non disponibile.


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