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Document 32009R0594
Commission Regulation (EC) No 594/2009 of 8 July 2009 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 594/2009 della Commissione, dell’ 8 luglio 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 594/2009 della Commissione, dell’ 8 luglio 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 178 del 9.7.2009, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/04/2020
9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 594/2009 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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3904 69 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, note 1, 4 e 6 del capitolo 39, nota 4, lettera a), del capitolo 40, nota complementare 1 del capitolo 39 e testo dei codici NC 3904, 3904 69 e 3904 69 90. Dal momento che non può essere vulcanizzato con zolfo, il copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene non è conforme alla definizione di gomme sintetiche contenuta nella nota 4, lettera a), del capitolo 40. Il poli(fluoruro di vinilidene) è un polimero classificato al capitolo 39 (si vedano le note esplicative del Sistema armonizzato (SA NE), note generali del capitolo 39, l'elenco delle designazioni abbreviate dei polimeri e le note alla voce 3904, ultimo paragrafo). Un copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene in forma primaria è un copolimero fluorurato che va classificato al capitolo 39 alla voce tariffaria 3904 69 90, in conformità con le note 1, 4 e 6 del capitolo 39 e con la nota complementare 1 del capitolo 39. |
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3926 90 97 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, note 1 e 4 del capitolo 39, nota 4, lettera a), del capitolo 40, nota 2 della sezione XVI, nota 2 del capitolo 90 testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. Questo prodotto è una guarnizione elastomerica di uso generale. Non è, quindi, una parte riconoscibile di una macchina nel significato della nota 2 della sezione XVI e della nota 2 del capitolo 90 della NC e, di conseguenza, è esclusa dalla sezione XVI del capitolo 90. Dal momento che non può essere vulcanizzato con zolfo, il materiale di cui è composto il prodotto non è conforme alla definizione di gomma sintetica contenuta nella nota 4, lettera a), del capitolo 40. Il poli(fluoruro di vinilidene) è un polimero classificato al capitolo 39 (si vedano le note esplicative del Sistema armonizzato (SA NE), note generali del capitolo 39, l'elenco delle designazioni abbreviate dei polimeri e le note alla voce 3904, ultimo paragrafo). Il copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene è un copolimero fluorurato e andrebbe classificato al capitolo 39. Di conseguenza, il prodotto in questione è un prodotto in plastica classificato al capitolo 39 e non specificato o incluso altrove nella nomenclatura combinata e va pertanto classificato nel codice NC 3926 90 97. |