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Document 32009R0537

Regolamento (CE) n. 537/2009 della Commissione, del 19 giugno 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 159 del 20.6.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/537/oj

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/6


REGOLAMENTO (CE) N. 537/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità del regolamento (CE) n. 834/2007, l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (2) ha stabilito un elenco di paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo dei prodotti biologici sono riconosciuti equivalenti. In considerazione delle nuove domande e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall’ultima pubblicazione dell’elenco, è necessario valutare l’opportunità di aggiungere o inserire nell’elenco alcune modifiche.

(2)

Le autorità dell’Australia e del Costa Rica hanno chiesto alla Commissione di includere nell’elenco un nuovo organismo di controllo e di certificazione. Le autorità di tali paesi hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 da parte dei nuovi organismi di controllo e di certificazione.

(3)

Il periodo d’inclusione dell’India nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2009. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare per un ulteriore periodo di tempo l’inclusione dell’India in tale elenco. Le autorità indiane hanno chiesto alla Commissione di inserire nell’elenco quattro nuovi organismi di controllo e di certificazione. Dette autorità hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 da parte dei nuovi organismi di controllo e di certificazione. Le autorità indiane hanno informato la Commissione che un organismo di controllo e di certificazione ha cambiato nome.

(4)

Le autorità di Israele hanno informato la Commissione che un organismo di controllo e di certificazione ha cambiato nome.

(5)

Alcuni prodotti agricoli importati dalla Tunisia sono attualmente commercializzati nella Comunità in forza delle disposizioni transitorie previste all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. La Tunisia ha presentato alla Commissione una richiesta di inclusione nell’elenco di cui all’allegato III di detto regolamento. Essa ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento in esame. Sulla base dell’esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità tunisine, le norme che disciplinano in Tunisia la produzione e i controlli dei prodotti agricoli risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate in Tunisia, come previsto all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1)

al punto 5 del testo concernente l’Australia è aggiunto il trattino seguente:

«—

AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au»;

2)

al punto 5 del testo concernente il Costa Rica è aggiunto il trattino seguente:

«—

Control Union Certifications, www.cuperu.com»;

3)

Il testo relativo all’India è modificato come segue:

a)

il testo del punto 5 è sostituito dal seguente:

«—

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in

Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp»;

b)

al punto 7 l’anno «2009» è sostituito da «2014»;

4)

al punto 5 del testo concernente Israele il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il»;

5)

dopo il testo relativo alla Svizzera, è inserito il testo seguente:

«TUNISIA

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

b)

prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.

2.   Origine: prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Tunisia.

3.   Norme di produzione: legge n. 99-30 del 5 aprile 1999 concernente l’agricoltura biologica; decreto del ministero dell’Agricoltura del 28 febbraio 2001, recante approvazione delle specifiche di base per la produzione agricola secondo il metodo biologico.

4.   Autorità competente: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn

5.   Organismi di controllo:

Ecocert S.A. in Tunisia, www.ecocert.com

Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it

BCS, www.bcs-oeko.com

Lacon, www.lacon-institute.com

6.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 5.

7.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2012».


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