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Document 32009R0480

    Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 , che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (Versione codificata)

    GU L 145 del 10.6.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2021; abrogato da 32021R0947

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/480/oj

    10.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 145/10


    REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 480/2009 DEL CONSIGLIO

    del 25 maggio 2009

    che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

    (Versione codificata)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

    (2)

    Il bilancio generale dell’Unione europea è esposto a rischi finanziari maggiori in conseguenza delle garanzie a copertura di prestiti concessi a paesi terzi.

    (3)

    Il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 1992 ha concluso che, per motivi di gestione prudenziale di bilancio e di disciplina finanziaria, è necessario creare un nuovo ambito finanziario e che a tal fine dovrebbe essere creato un fondo di garanzia a copertura dei rischi legati ai prestiti e alle garanzie su prestiti a paesi terzi o a favore di progetti realizzati in paesi terzi. Tale finalità può essere soddisfatta con l’istituzione di un fondo di garanzia destinato a rimborsare direttamente i creditori delle Comunità.

    (4)

    Conformemente all’ accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4), adottato il 17 maggio 2006, il finanziamento del fondo di garanzia è assicurato in quanto spesa obbligatoria del bilancio generale dell’Unione europea per il periodo dal 2007 al 2013.

    (5)

    Esistono meccanismi che consentono di far fronte a chiamate in garanzia e, in particolare, il ricorso provvisorio alla tesoreria, consentito dall’articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (5).

    (6)

    È opportuno costituire il fondo di garanzia mediante il versamento graduale di risorse. Successivamente, dovrebbero essere ad esso accreditati gli interessi frutto degli investimenti delle risorse disponibili del fondo, nonché i rimborsi tardivi ottenuti dai debitori inadempienti per i quali il fondo è intervenuto fornendo garanzie.

    (7)

    L’esperienza acquisita dal funzionamento del fondo di garanzia indica che un coefficiente del 9 % fra il fondo e gli impegni di capitale garantiti maggiorati degli interessi dovuti e non versati è sufficiente.

    (8)

    Dei versamenti al fondo di garanzia pari al 9 % dell’importo di ogni operazione decisa appaiono sufficienti al raggiungimento dell’importo-obiettivo. È opportuno definire le modalità secondo cui effettuare tali versamenti.

    (9)

    Se il fondo di garanzia supera l’importo-obiettivo, le somme in eccedenza sono accreditate al bilancio generale dell’Unione europea.

    (10)

    È opportuno affidare la gestione finanziaria del fondo di garanzia alla Banca europea per gli investimenti (BEI). La gestione finanziaria del fondo dovrebbe essere oggetto di controlli da parte della Corte dei conti, secondo procedure convenute dalla Corte dei conti, dalla Commissione e dalla BEI.

    (11)

    Le Comunità hanno concesso prestiti e garantito prestiti accordati ai paesi in fase di adesione o relativi a progetti eseguiti in tali paesi. Tali prestiti e garanzie sono coperti dal fondo di garanzia e resteranno in corso o in vigore dopo la data dell’adesione. A decorrere da tale data essi non costituiranno più azioni esterne delle Comunità e dovranno pertanto essere coperti direttamente dal bilancio generale dell’Unione europea anziché dal fondo di garanzia.

    (12)

    Il fondo di garanzia copre le inadempienze su prestiti erogati dalla BEI per i quali le Comunità forniscono una garanzia a titolo del mandato esterno della BEI. Inoltre, in linea con il mandato esterno della BEI entrato in vigore il 1o febbraio 2007, il fondo dovrebbe anche coprire le inadempienze sulle garanzie di prestito emesse dalla BEI per le quali le Comunità forniscono una garanzia.

    (13)

    I trattati non prevedono per l’adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli dell’articolo 308 del trattato CE e dell’articolo 203 del trattato CEEA,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È istituito un fondo di garanzia («fondo») le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori delle Comunità in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalle stesse o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti (BEI), per la quale le Comunità forniscono una garanzia.

    Le operazioni di prestito e di garanzia di cui al primo comma («operazioni») sono quelle realizzate a favore di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in paesi terzi.

    Tutte le operazioni realizzate a beneficio di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in un paese terzo esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento, a decorrere dalla data in cui tale paese aderisce all’Unione europea.

    Articolo 2

    Il fondo è alimentato:

    da un versamento annuale del bilancio generale dell’Unione europea conformemente agli articoli 5 e 6;

    dagli interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo;

    dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti, quando il fondo è stato chiamato in garanzia.

    Articolo 3

    L’importo del fondo deve raggiungere un livello adeguato («importo-obiettivo»).

    L’importo-obiettivo viene fissato al 9 % dell’insieme degli impegni di capitale in corso delle Comunità derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi dovuti e non versati.

    Sulla base della differenza alla fine dell’anno n–1 tra l’importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno n, l’eventuale eccedenza viene accreditata con un’unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea dell’anno n + 1.

    Articolo 4

    A seguito dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione europea, l’importo-obiettivo è ridotto di un importo calcolato sulla base delle operazioni di cui all’articolo 1, terzo comma.

    Per calcolare l’importo della riduzione, la percentuale di cui all’articolo 3, secondo comma, vigente alla data dell’adesione, è applicata all’importo delle operazioni in corso a tale data.

    L’eccedenza viene accreditata a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Sulla base della differenza alla fine dell’anno n–1 tra l’importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno n, l’importo della dotazione richiesta viene versato dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo con un’unica operazione nell’anno n + 1.

    Articolo 6

    1.   Se, a seguito di una o più inadempienze, le chiamate in garanzia durante l’anno n–1 superano 100 milioni di EUR, l’importo eccedente 100 milioni di EUR viene riversato al fondo in quote annuali che decorrono dall’anno n + 1 e continuano negli anni seguenti fino al rimborso completo (meccanismo di lisciatura). Il volume della quota annuale corrisponde al più basso tra i due importi seguenti:

    100 milioni di EUR, o

    il residuo importo dovuto in base al meccanismo di lisciatura.

    Qualsiasi importo derivante dall’attivazione di garanzie negli anni precedenti all’anno n-1 che non sia stato rimborsato integralmente a causa del meccanismo di lisciatura è rimborsato prima dell’attuazione del meccanismo di lisciatura in caso di inadempienze avvenute nell’anno n–1 o negli anni successivi. Tali importi residui continuano a essere detratti dall’importo massimo annuale da recuperare dal bilancio generale dell’Unione europea a titolo del meccanismo di lisciatura finché la totalità dell’importo non sarà stata riversata al fondo.

    2.   I calcoli basati sul meccanismo di lisciatura vengono effettuati separatamente dai calcoli di cui all’articolo 3, terzo comma e all’articolo 5. Tuttavia, entrambi danno luogo congiuntamente a un unico trasferimento annuale. Gli importi che devono essere versati dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo nel quadro del meccanismo di lisciatura sono considerati come attivi netti del fondo ai fini dei calcoli di cui agli articoli 3 e 5.

    3.   Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto dell’80 % dell’importo-obiettivo, la Commissione ne informa l’autorità di bilancio.

    4.   Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 70 % dell’importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che possono rendersi necessarie per ricostituire il fondo.

    Articolo 7

    La Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI nell’ambito di un mandato a nome delle Comunità.

    Articolo 8

    La Commissione presenta, entro il 31 maggio dell’esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla situazione del fondo e la sua gestione nel corso dell’esercizio precedente.

    Articolo 9

    Il conto di gestione e il bilancio finanziario del fondo sono annessi al conto di gestione e al bilancio finanziario delle Comunità.

    Articolo 10

    Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ŠEBESTA


    (1)  Parere del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1.

    (3)  V. allegato I.

    (4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (5)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio

    (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1).

    Regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio

    (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

    Regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 del Consiglio

    (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28).

    Regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007 del Consiglio

    (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 1).


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94

    Presente regolamento

    Articoli 1, 2 e 3

    Articoli 1, 2 e 3

    Articolo 3 bis

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 10, primo comma

    Articolo 11

    Articolo 10, secondo comma

    Allegato I

    Allegato II


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