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Document 32009R0400

    Regolamento (CE) n. 400/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    GU L 126 del 21.5.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/400/oj

    21.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 126/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 400/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (2) stabilisce che taluni provvedimenti debbano essere adottati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

    (2)

    La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (4), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

    (3)

    Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5), relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

    (4)

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche alla metodologia del Sistema europeo dei conti 1995 e di decidere sui cambiamenti nei dati richiesti dagli Stati membri. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2223/96, anche completandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 2223/96 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2223/96 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le modifiche alla metodologia del SEC 95, destinate a chiarire e a migliorarne il contenuto, sono adottate dalla Commissione, a condizione che esse non ne cambino i concetti di base, che non richiedano risorse supplementari per la loro esecuzione e non siano causa di aumento delle risorse proprie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.»;

    2)

    all’articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Entro i limiti stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 2, i cambiamenti — nuove tabelle, nuovi paesi e/o regioni interessate — nei dati richiesti dagli Stati membri sono adottati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.»;

    3)

    l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (“il comitato”).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. NEČAS


    (1)  Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2009.

    (2)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (4)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

    (5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


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