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Document 32009R0393

    Regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio, dell’ 11 maggio 2009 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 119 del 14.5.2009, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/393/oj

    14.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 119/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 393/2009 DEL CONSIGLIO

    dell’11 maggio 2009

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Misure provvisorie

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1130/2008, del 14 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

    1.2.   Fase successiva del procedimento

    (2)

    A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

    (3)

    Successivamente all’istituzione delle misure antidumping provvisorie la Commissione ha continuato l’inchiesta sugli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato analisi ulteriori delle informazioni fornite dagli importatori, dai dettaglianti e dalle associazioni di categoria della Comunità.

    (4)

    Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza. A tal fine sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

    importatori indipendenti nella Comunità:

    Koopman International BV, Amsterdam, Paesi Bassi,

    Salco Group PLC, Essex, Regno Unito.

    Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso le sedi delle società di cui al considerando 31.

    (5)

    Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

    (6)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

    (7)

    Alcune parti interessate hanno giudicato scorretta la scelta del 2007 come periodo dell’inchiesta visto che sull’analisi del pregiudizio hanno inciso alcuni fatti, quali la modifica delle sovvenzioni all’esportazione e delle politiche del lavoro nella RPC e le oscillazioni dei tassi di cambio verificatesi nel 2007 e nel 2008.

    (8)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, il periodo dell’inchiesta deve riguardare un periodo immediatamente a ridosso dell’inizio del procedimento. Nel caso della presente inchiesta va ricordato che essa è stata aperta il 16 febbraio 2008. Quanto all’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, essa riguarda di norma il periodo dei tre o quattro anni precedenti l’apertura dell’inchiesta, il cui termine coincide con la fine del periodo dell’inchiesta antidumping. L’obiezione è stata pertanto respinta.

    (9)

    Una parte interessata ha contestato la percentuale di cui al considerando 2 del regolamento provvisorio, relativa all’incidenza dei denunzianti sulla produzione comunitaria totale.

    (10)

    Alla luce dell’analisi della suddetta obiezione, va osservato che la percentuale del 60 % di cui al considerando 2 del regolamento provvisorio si riferisce al sostegno complessivo nei confronti dell’inchiesta e comprende i denuncianti e i produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia e hanno accettato di collaborare all’inchiesta e non corrisponde alla percentuale della produzione comunitaria effettuata dai soli denuncianti. Una conferma di ciò viene dal considerando 92 del regolamento provvisorio. La percentuale di cui al considerando 2 del regolamento provvisorio è modificata in «34 %».

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (11)

    Il prodotto in esame è stato definito in via provvisoria come prodotto costituito da candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, esportati verso la Comunità e originari della RPC («candele» o «prodotto in esame»).

    (12)

    Ai fini dell’istituzione delle misure provvisorie, si è ritenuto che tutti i tipi di candele compresi nella definizione del prodotto in esame avessero, nonostante le differenze di dimensioni, forma, colore e altre caratteristiche quali ad esempio il profumo, caratteristiche chimiche e tecniche di base ed usi identici e fossero largamente intercambiabili.

    (13)

    Le osservazioni formulate all’epoca dalle parti interessate non giustificavano l’esclusione dall’ambito dell’inchiesta di alcuni tipi di candele, in particolare le candele «ornamentali» o «decorative». Le parti non hanno presentato alcuna osservazione su caratteristiche peculiari che avrebbero consentito di distinguere tra loro i tipi di candele da includere nell’ambito dell’inchiesta e quelli da escludere. Inoltre, contrariamente ad alcune posizioni espresse, i risultati dell’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio relativi alle società inserite nel campione non hanno fatto emergere differenze significative a seconda del tipo di candele. A titolo di conclusione provvisoria, sono state considerate come appartenenti allo stesso prodotto tutti i tipi di candele oggetto della presente inchiesta e si è ritenuto opportuno che l’inchiesta li riguardasse.

    (14)

    Successivamente all’istituzione delle misure provvisorie, è stato nuovamente obiettato che i produttori esportatori della RPC fabbricavano, in larga misura, candele fatte a mano od ornamentali, che comportavano ulteriori rifiniture. È stato ribadito che si tratta di prodotti ad alta intensità di lavoro, che i produttori comunitari fabbricano solo in quantitativi limitati. È stato anche ripetuto che la percezione degli utilizzatori in merito alle candele ornamentali era diversa rispetto a quella delle candele tradizionali o standard. È stato, ad esempio, affermato che le candele ornamentali, a differenza di quelle tradizionali, non sono destinate a essere fatte ardere o a produrre calore, ma rappresentano oggetti decorativi da conservare il più a lungo possibile nel loro stato originario.

    (15)

    È stato sostenuto anche che sarebbe relativamente semplice distinguere le candele ornamentali dagli altri tipi di candele quali le candele scaldavivande (tea-light) e le candele affusolate, tenuto conto che le candele ornamentali presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: i) sono multicolori e a strati; ii) hanno forme particolari; iii) hanno una superficie scolpita con decorazioni; e iv) e sono arricchite da decorazioni aggiuntive realizzate in materiali diversi dalla cera o dalla paraffina.

    (16)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che le candele «di compleanno» non sono fabbricate nella Comunità ma quasi esclusivamente nella RPC e dovrebbero pertanto essere escluse dal presente procedimento.

    (17)

    È stato anche sostenuto che le candele scaldavivande (le cosiddette tea-light) potrebbero sostituire le candele da illuminazione, mentre altri tipi di candele non potrebbero sostituire le candele scaldavivande per la produzione di calore. Questi due tipi di prodotti non sarebbero quindi intercambiabili, intercambiabilità che del resto manca tra i lumini cimiteriali e le altre candele da esterno, che non rientrano nel prodotto in esame, e altri tipi di candele comprese quelle scaldavivande. È stato di conseguenza sostenuto che le candele scaldavivande dovessero essere escluse dal presente procedimento.

    (18)

    Quanto all’affermazione relativa alle candele decorative, le caratteristiche distintive cui hanno fatto riferimento le parti sono molto generiche e non consentirebbero di distinguere chiaramente quali tipi di candele includere nell’ambito dell’inchiesta e quali escludere e non assoggettare alle misure. Molti tipi di candele standard sono multicolori, hanno forme particolari e presentano una o più decorazioni aggiuntive, ad esempio per le diverse festività dell’anno. Inoltre le informazioni fornite dalle parti e raccolte durante l’inchiesta, in particolare in merito ai tipi di prodotto e ai relativi numeri di controllo così come sono stati definiti, non consentirebbero sempre di differenziare chiaramente tra loro i vari tipi di candele sulla base delle caratteristiche suddette. Va in primo luogo osservato che la tesi secondo cui alcuni tipi di prodotto non sarebbero fabbricati da produttori comunitari non determinerebbe automaticamente la loro esclusione dalla definizione del prodotto in esame. In secondo luogo non si può escludere che alcuni tipi di candele non vengano fabbricati dai produttori comunitari a causa delle pratiche di dumping pregiudizievole. Per quanto concerne le cosiddette candele di compleanno, le parti interessate non hanno dimostrato che questi tipi di candele non fossero effettivamente prodotti nella Comunità, né hanno spiegato perché queste candele non vi sarebbero fabbricate. Inoltre, come già per le candele ornamentali, non è stata indicata alcuna differenza chiara e netta tra le candele di compleanno e gli altri tipi di candele tale da consentire un’eventuale esclusione di questi tipi di prodotti. Le stesse osservazioni valgono per le cosiddette candele «fatte a mano». Come si legge al considerando 26, vale la pena segnalare che non è corretta l’affermazione secondo cui nella Comunità non sarebbero prodotte candele fatte a mano.

    (19)

    In merito a quanto affermato sull’uso di taluni tipi di candele a scopi di illuminazione e/o produzione di calore, si ricorda che il considerando 26 del regolamento provvisorio faceva riferimento all’intercambiabilità tra vari tipi di candele e al fatto che le candele erano largamente usate a scopo di decorazione di interni e non principalmente per la produzione di calore. Le parti non hanno fornito alcun dato che smentisse questa affermazione. Riguardo alle posizioni espresse sui lumini cimiteriali e sulle candele da esterno, si conferma che tali prodotti possono essere distinti da altri tipi di candele in base ai criteri tecnici e chimici di cui al considerando 17 del regolamento provvisorio.

    (20)

    In sintesi, si è ritenuto che le tesi sostenute dalle parti mancassero di sufficiente specificità e non fossero sostenute da elementi di prova in grado di dimostrare la non corretta definizione del prodotto nel regolamento provvisorio. Si ricorda che tutti i tipi di candele compresi nel prodotto in esame hanno caratteristiche chimiche e tecniche di base identiche. Inoltre nel presente procedimento è emerso che le candele avevano impieghi identici o simili ed erano in molti casi intercambiabili. Sono fabbricate da produttori di candele della RPC, esportate attraverso gli stessi canali di vendita e appartengono quindi allo stesso prodotto.

    (21)

    In assenza di ulteriori osservazioni relative alla definizione del prodotto in esame, si confermano i considerando da 15 a 23 del regolamento provvisorio.

    2.2.   Prodotto simile

    (22)

    Alcune parti hanno contestato la conclusione del considerando 28 del regolamento provvisorio che, per definire il «prodotto simile», si basa principalmente sui criteri delle caratteristiche tecniche e chimiche e sugli usi e sulle funzioni finali del prodotto. Ai fini della definizione del prodotto non sono stati considerati pertinenti altri fattori, quali forma, profumo, colore o altre caratteristiche indicate dalla parte interessata. Possibili differenze di dimensione non hanno in effetti alcuna incidenza sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, in particolare poiché non è possibile operare alcuna chiara distinzione tra i tipi di prodotto che, per caratteristiche tecniche e chimiche di base, uso finale e percezione da parte degli utilizzatori, appartengono allo stesso prodotto.

    (23)

    A questo proposito, è opportuno sottolineare che le parti non hanno contestato il fatto che tutti i tipi di candele presentino caratteristiche chimiche e tecniche di base identiche o che tutti i tipi di candele siano realizzati con la stessa materia prima, principalmente la cera, che siano fabbricati dagli stessi produttori e venduti all’esportazione attraverso gli stessi canali di vendita o ad acquirenti simili sul mercato comunitario.

    (24)

    Le principali argomentazioni avanzate dalle parti interessate si fondano sul fatto che i tipi di candele prodotti nella RPC ed esportati nella Comunità non sono simili ai tipi fabbricati nella Comunità dai produttori comunitari. Sono state esaminate attentamente tutte le argomentazioni, ma non è stato apportato alcun elemento sostanziale nuovo rispetto a quelli forniti e già esaminati nella fase provvisoria del procedimento.

    (25)

    La tesi enunciata al considerando 14 in merito alla definizione del prodotto in esame è stata avanzata anche in relazione al prodotto simile. È stato affermato che i produttori esportatori della RPC producono, in larga misura, candele fatte a mano o candele ornamentali ad alta intensità di lavoro, caratterizzate da ulteriori rifiniture e forme diverse, che non sono fabbricate, se non eventualmente in quantitativi limitati, dai produttori comunitari. Di conseguenza è stato sostenuto che questi tipi di candele non sono simili a quelli fabbricati dai produttori comunitari.

    (26)

    Dall’inchiesta è emerso che questa affermazione non è corretta. Anche se i produttori inclusi nella definizione dell’industria comunitaria sono concentrati probabilmente nel segmento di mercato delle candele standard, dalle informazioni disponibili risulta che esiste un ampio numero di produttori comunitari che in alcuni Stati membri, quali l’Estonia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Italia, la Polonia e la Slovenia, fabbricano candele ornamentali, comprese quelle fatte a mano e ad alta intensità di lavoro.

    (27)

    Viste le osservazioni ricevute, le prove fornite dalle parti interessate e tutte le altre informazioni raccolte attraverso l’inchiesta, si ritiene che il prodotto in esame e le candele prodotte e vendute dai produttori esportatori sul loro mercato interno e dai produttori della Comunità (che è stata usata anche come paese di riferimento per determinare il valore normale per la RPC) possano essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Questi prodotti hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche tecniche e chimiche di base e usi di base identici o simili.

    3.   CAMPIONAMENTO

    3.1.   Campionamento dei produttori comunitari, degli importatori e dei produttori esportatori della RPC

    (28)

    In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori comunitari, degli importatori e dei produttori esportatori della RPC tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 31 a 40 del regolamento provvisorio.

    3.2.   Esame individuale

    (29)

    Come si legge nei considerando da 41 a 43 del regolamento provvisorio, la richiesta di esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base avanzata da un produttore esportatore non ha potuto essere accolta nella fase provvisoria in quanto ciò avrebbe impedito il completamento dell’inchiesta entro i termini fissati.

    (30)

    Tuttavia, nel caso specifico, si è ritenuto fosse possibile da un punto di vista amministrativo aderire a quest’unica richiesta motivata, dopo l’istituzione delle misure provvisorie.

    (31)

    È stata pertanto effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

    M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd, Taicang.

    Sono state inoltre effettuate visite di verifica presso i seguenti suoi importatori collegati nella Comunità:

    Müller Fabryka Świec SA, Grudziądz, Polonia,

    Gebr. Müller Kerzenfabrik AG, Straelen, Germania.

    4.   DUMPING

    4.1.   Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

    (32)

    Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società cui è stato applicato l’articolo 18 del regolamento di base ha contestato le conclusioni della Commissione. In pratica ha ribadito quanto affermato nella fase provvisoria del procedimento senza fornire prove documentate che potessero giustificare una modifica delle conclusioni provvisorie.

    (33)

    Stante quanto precede, sono confermati i considerando da 44 a 47 del regolamento provvisorio.

    4.2.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (34)

    Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie cinque produttori esportatori cinesi cui non è stato concesso il TEM hanno contestato le conclusioni provvisorie.

    (35)

    Per quanto concerne l’esportatore che non è stato in grado di dimostrare il rispetto dei criteri 1 e 3 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, esso ha sostenuto che il criterio 1 di tale disposizione poteva dirsi rispettato in quanto un contributo finanziario statale per la costruzione, ad esempio, di un polo tecnologico da parte di una piccola e media impresa sarebbe erogato anche in paesi ad economia di mercato. Ha affermato inoltre che in un altro procedimento antidumping le sovvenzioni ricevute da un’altra società non avevano impedito che ad essa fosse riconosciuto il TEM.

    (36)

    Quanto alla prima obiezione, occorre rilevare che le istituzioni comunitarie effettuano la valutazione relativa al TEM in base all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non sulla base di confronti di carattere generale delle condizioni di mercato tra società operanti nella RPC e società operanti in paesi ad economia di mercato. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Quanto alla seconda obiezione, è opportuno sottolineare che in ogni procedimento antidumping viene condotta un’inchiesta a sé stante e che le conclusioni delle singole inchieste vengono tratte tenendo conto del contesto e delle circostanze del caso specifico. Inoltre, nel caso in esame, la natura e la frequenza dei contributi statali e il contesto economico della loro erogazione hanno dimostrato che il criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non era soddisfatto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (37)

    Relativamente al criterio 3, dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, lo stesso esportatore ha sostenuto che tutti i documenti pertinenti presentati consentivano di dimostrare che il prezzo pagato per i diritti d’uso del suolo costituiva l’esito di una libera trattativa con le autorità locali e rifletteva quindi i valori di mercato.

    (38)

    A questo proposito, va osservato che i documenti pertinenti in base ai quali è stato stabilito il prezzo di acquisto dei diritti d’uso del suolo risalgono al 1997 e hanno consentito all’esportatore l’acquisizione di questi diritti a tempo indeterminato a un prezzo stabilito all’epoca. L’esportatore non è stato in grado di spiegare su quali basi sia stato stabilito il prezzo di cessione dei diritti del suolo: in effetti non è stato preso in considerazione alcun aumento dei prezzi tra il 1997 e la data dell’effettiva cessione dei diritti d’uso del suolo e manca qualsiasi stima catastale o relazione valutativa.

    (39)

    Stante quanto precede, si conclude che, per quanto concerne questo esportatore, non è soddisfatto né il criterio 1 né il criterio 3 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e che debbano essere confermate le conclusioni della fase provvisoria del procedimento.

    (40)

    Un esportatore che non soddisfaceva il criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base ha sostenuto il contrario in quanto a suo avviso i contributi finanziari erogati a due esponenti del management non dovevano essere considerati «prestiti», come invece stabilito nella fase provvisoria del procedimento (considerando 53 del regolamento provvisorio). Egli ha sostenuto che tali contributi dovrebbero piuttosto essere considerati fondi di riserva.

    (41)

    A questo proposito, è opportuno rilevare che un fondo di riserva è una voce di bilancio riservata ai progetti di investimento in conto capitale a lungo termine o a ogni altra previsione relativa a spese future di grande entità. Una volta iscritti a bilancio, questi fondi possono essere spesi unicamente per i progetti di spesa in conto capitale ai quali sono stati inizialmente destinati, salvo circostanze impreviste.

    (42)

    Dai verbali della riunione del consiglio di amministrazione emerge chiaramente l’assenza di questa destinazione. Inoltre, le rispettive poste sono state iscritte a bilancio alla voce «altri crediti», utilizzata di solito per i prestiti e gli anticipi a breve termine ai dipendenti e ai titolari.

    (43)

    Si può quindi concludere che i mezzi finanziari erogati a due persone fisiche non fossero destinati a costituire una riserva di capitale, ma a fornire denaro senza alcuna adeguata base giuridica, in particolare in assenza di un contratto che specificasse le date dei rimborsi o gli interessi dovuti. Un’operazione di questo genere va in ogni caso considerata uno strumento finanziario ai sensi del principio contabile internazionale («IAS») 32. Inoltre l’informativa di queste operazioni non ha rispettato lo IAS 24, in quanto il bilancio della società non ha fornito le seguenti informazioni: i) l’ammontare delle operazioni; ii) le condizioni e i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie; e iii) la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento e i dettagli delle eventuali garanzie fornite o ricevute.

    (44)

    Stante quanto precede, si conclude che questo esportatore non ha soddisfatto il criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e che devono essere confermate le conclusioni della fase provvisoria del procedimento.

    (45)

    L’altro esportatore che non ha soddisfatto i requisiti del criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non ha contestato gli errori dei suoi libri contabili, ma ha fatto notare che alcuni erano di secondaria importanza ed altri, verificatisi in anni precedenti, non avevano inciso sulla chiarezza della contabilità della società.

    (46)

    A questo proposito va osservato che gli errori, riscontrati in documenti contabili scelti a caso, non sono stati citati dai revisori contabili nella relazione di audit, circostanza questa che fa seriamente dubitare che la revisione contabile dell’insieme dei documenti contabili sia avvenuta nel rispetto delle norme internazionali in materia di contabilità. Inoltre l’errata registrazione delle immobilizzazioni negli anni precedenti continua a falsare la struttura dei costi della società e non può essere considerata conforme agli IAS 1 e 38.

    (47)

    In questa sede viene pertanto confermata la conclusione, espressa nella fase provvisoria del procedimento, relativa al mancato soddisfacimento da parte di questo produttore esportatore del criterio 2 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (48)

    L’esportatore che ha collaborato e la cui richiesta di TEM è stata respinta in quanto mancava la dimostrazione del soddisfacimento del criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, ha fornito una conferma scritta delle autorità locali cinesi; secondo l’esportatore tale documento dimostrava che gli acquisti e le vendite della società non erano soggetti ad alcuna restrizione.

    (49)

    Dato che il documento di conferma presentato è in contrasto con lo statuto di questo specifico produttore esportatore e data l’impossibilità di ulteriori verifiche degli elementi di prova presentati, la richiesta di TEM deve comunque essere respinta anche nella fase definitiva del procedimento.

    (50)

    Quanto all’esportatore che ha collaborato e per il quale si è concluso che non soddisfaceva i criteri da 1 a 3 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, esso ha affermato, relativamente al criterio 1 di tale disposizione, che la società non rispettava in concreto le restrizioni previste dallo statuto per le attività di acquisto e vendita. Per quanto concerne il criterio 2 di tale disposizione, pur non contestando le conclusioni, ha sostenuto che gli errori contabili della società erano dovuti a pratiche scorrette dei suoi ragionieri e/o alle istruzioni delle autorità fiscali locali. In merito al criterio 3 di tale disposizione, la società ha presentato alcune spiegazioni circa lo sconto ricevuto dallo Stato, sconto che era stato considerato una forma di valutazione scorretta dei diritti di utilizzazione del suolo, senza però presentare elementi che dimostrassero che essa soddisfaceva le condizioni per accedere allo sconto.

    (51)

    Per quanto concerne il criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il diritto societario cinese stabilisce che lo statuto di una società è vincolante per la società stessa, gli azionisti, i membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza e per gli alti dirigenti: di conseguenza le osservazioni della società sono state respinte. Quanto ai criteri 2 e 3 di tale disposizione, le osservazioni della società non giustificavano una modifica delle relative conclusioni provvisorie. È quindi confermato il considerando 54 del regolamento provvisorio.

    (52)

    Quanto al considerando 57 del regolamento provvisorio, l’analisi delle informazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni sul TEM non giustifica alcuna modifica dell’elenco delle società cui è stato concesso il TEM.

    (53)

    La società cui è stato concesso l’esame individuale ha dimostrato di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e di conseguenza è stato possibile concederle il TEM.

    4.3.   Trattamento individuale («TI»)

    (54)

    Una delle parti interessate ha affermato che le pratiche anticoncorrenziali e le interferenze statali incoraggerebbero l’elusione delle misure e che perciò a nessuno dei produttori cinesi dovrebbe essere concesso il TI.

    (55)

    La parte non ha fornito prove documentate che corroborassero la sua tesi. Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza significativa tra gli importi del dazio, si ritiene comunque che nel caso di specie siano necessarie misure speciali per garantire un’adeguata applicazione dei dazi antidumping (cfr. considerando 149 e 150).

    (56)

    In assenza di altre osservazioni in merito al TI, si confermano i considerando da 58 a 60 del regolamento provvisorio.

    4.4.   Valore normale

    4.4.1.   Esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che hanno ottenuto il TEM

    (57)

    Per quanto concerne la società cinese cui sono stati concessi l’esame individuale e successivamente il TEM («società oggetto dell’esame individuale»), si è accertato che non effettuava vendite sul mercato nazionale. Per questa società il valore normale è stato quindi calcolato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base applicando lo stesso metodo utilizzato per gli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ma non hanno realizzato vendite rappresentative sul mercato interno, secondo quanto descritto ai considerando da 67 a 69 del regolamento provvisorio.

    (58)

    In assenza di altre osservazioni in merito al valore normale stabilito per gli esportatori che hanno ottenuto il TEM, si confermano i considerando da 61 a 69 del regolamento provvisorio.

    4.4.2.   Produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM e paese di riferimento

    (59)

    Alcune parti hanno contestato la scelta dell’industria comunitaria come paese di riferimento, soprattutto a causa delle differenze relative al mercato del lavoro e quindi al costo del lavoro. Come illustrato esaurientemente nei considerando da 70 a 76 del regolamento provvisorio, sono stati compiuti notevoli sforzi per ottenere la collaborazione di un paese di riferimento. In assenza di collaborazione, per determinare il valore normale in un paese a economia di mercato si è ritenuto di poter utilizzare i dati disponibili relativi all’industria comunitaria. L’obiezione circa le differenze relative al mercato del lavoro non è pertinente in rapporto ai dati del paese di riferimento. Inoltre le obiezioni e le osservazioni avanzate da queste parti non sono state corredate di alcun elemento di prova né di alcuna proposta alternativa concreta circa la scelta del paese di riferimento. Quindi necessariamente non si è tenuto conto di queste osservazioni e si possono confermare le conclusioni provvisorie.

    (60)

    In assenza di altre osservazioni relative al paese di riferimento, si confermano i considerando da 70 a 76 del regolamento provvisorio.

    4.5.   Prezzo all’esportazione

    (61)

    Dato che la società oggetto dell’esame individuale ha effettuato le vendite all’esportazione nella Comunità tramite società collegate aventi sede nella Comunità, i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi ai quali il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

    (62)

    In assenza di osservazioni in merito al prezzo all’esportazione tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando 77 e 78 del regolamento provvisorio.

    4.6.   Confronto

    (63)

    Per quanto concerne la società oggetto dell’esame individuale, sono stati applicati gli adeguamenti descritti ai considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio così da garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (64)

    Un produttore esportatore ha richiesto un adeguamento del suo prezzo di esportazione per tener conto della conversione valutaria, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Ha quantificato l’adeguamento come le perdite di cambio nette (pari alla differenza tra gli utili e le perdite di cambio) da esso subite nel PI per le vendite all’esportazione del prodotto in esame nella Comunità. Dato che l’esportatore non ha dimostrato l’esistenza di sensibili variazioni dei tassi di cambio nel corso del PI, la sua obiezione è stata però respinta.

    (65)

    In assenza di altre osservazioni sul confronto tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 79 a 83 del regolamento provvisorio.

    4.7.   Margini di dumping

    (66)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni produttori esportatori cui era stato concesso il TI hanno sostenuto che a norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base si sarebbero dovute utilizzare tutte le loro importazioni per stabilire il loro margine di dumping.

    (67)

    Alla luce di queste osservazioni e per poter stabilire il valore normale per la maggioranza dei prodotti esportati dalla RPC visto in particolare l’impiego dei dati del paese di riferimento, si è ritenuto opportuno adeguare in questo senso i criteri impiegati per individuare i vari tipi di prodotto. I calcoli del dumping sono stati quindi rivisti in base a questi criteri modificati.

    (68)

    A un produttore esportatore è stato accordato un particolare adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, facendo riferimento al valore di mercato della differenza tra le materie prime, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.

    (69)

    Nel caso delle società cui è stato concesso il TI, la media ponderata del valore normale è stata confrontata poi con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (70)

    Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo costo, assicurazione e nolo (cif) frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

    47,7 %

    Dalian Bright Wax Co., Ltd

    13,8 %

    Dalian Talent Gift Co., Ltd

    48,4 %

    Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

    0 %

    M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

    0 %

    Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

    14,0 %

    Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd

    0 %

    Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

    18,8 %

    Società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione

    31,8 %

    (71)

    Considerate le modifiche dei margini di dumping delle società inserite nel campione, la media ponderata del margine di dumping degli esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione è stata calcolata nuovamente secondo il metodo descritto al considerando 86 del regolamento provvisorio ed è stata fissata al 31,8 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

    (72)

    I considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio illustrano su quali basi sia stato definito il margine di dumping nazionale che, alla luce dei calcoli modificati secondo quanto illustrato al considerando 67, è stato ridotto dal 66,1 % al 62,9 %.

    (73)

    Una parte ha messo in discussione la base giuridica che aveva portato all’attribuzione agli esportatori che non avevano collaborato di un margine di dumping più elevato rispetto a quello assegnato ai produttori esportatori che avevano collaborato e non erano state inserite nel campione. Si chiarisce a questo proposito che il metodo descritto al considerando 87 del regolamento provvisorio, basato sui dati disponibili, è stato applicato a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

    (74)

    Il margine di dumping nazionale è stato così fissato in via definitiva al 62,9 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

    5.   PREGIUDIZIO

    5.1.   Produzione comunitaria

    (75)

    In assenza di osservazioni e nuove conclusioni relative alla produzione comunitaria, si confermano i considerando 90 e 91 del regolamento provvisorio.

    5.2.   Definizione dell’industria comunitaria

    (76)

    In assenza di osservazioni relative alla definizione dell’industria comunitaria tali da determinare una modifica delle conclusioni provvisorie, si conferma il considerando 92 del regolamento provvisorio.

    5.3.   Consumo comunitario

    Tabella

    Consumo comunitario

    2004

    2005

    2006

    PI

    Tonnellate

    511 103

    545 757

    519 801

    577 332

    Indice

    100

    107

    102

    113

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    (77)

    In assenza di osservazioni relative al consumo comunitario oggetto della precedente tabella, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 93 e 94 del regolamento provvisorio.

    5.4.   Importazioni nella Comunità dalla RPC

    5.4.1.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

    (78)

    La tabella che segue mostra le importazioni effettuate nella Comunità dai produttori esportatori cinesi nel corso del PI.

    Tabella

    Tutte le importazioni dalla RPC

    2004

    2005

    2006

    PI

    Importazioni (in tonnellate)

    147 530

    177 662

    168 986

    199 112

    Indice

    100

    120

    115

    135

    Prezzi (EUR/t)

    1 486

    1 518

    1 678

    1 599

    Indice

    100

    102

    113

    108

    Quota di mercato

    28,9 %

    32,6 %

    32,5 %

    34,5 %

    Indice

    100

    113

    112

    119

    Fonte: Eurostat.

    (79)

    Come si legge al considerando 97 del regolamento provvisorio, se la Commissione ricorre al campionamento per stabilire il dumping, è sua prassi verificare se esistano prove che tutte le società non inserite nel campione abbiano effettivamente praticato il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario durante il PI.

    (80)

    Considerate le conclusioni definitive in merito al dumping e visto che si è accertato che altre due società non effettuavano il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario, è stato necessario effettuare nuovamente la valutazione del volume totale e del prezzo delle importazioni oggetto di dumping. A tal fine, sulla base dei dati Eurostat, delle risposte al questionario date dai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione e delle risposte ai moduli per il campionamento da parte di tutte le società della RPC che hanno collaborato, sono stati nuovamente esaminati i prezzi all’esportazione applicati dai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione e i prezzi all’esportazione degli esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta.

    (81)

    Secondo la metodologia utilizzata nella fase provvisoria del procedimento, si è ritenuto di poter stabilire il livello dei prezzi all’esportazione non in dumping aggiungendo ai prezzi medi all’esportazione, determinati per i produttori esportatori del campione che praticavano il dumping, il margine di dumping medio per essi accertato. I prezzi all’esportazione stabiliti per i produttori esportatori non inseriti nel campione sono stati poi confrontati ai prezzi all’esportazione non in dumping.

    (82)

    Da tale confronto è emerso che tanto i) i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione quanto ii) i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta praticavano prezzi medi all’esportazione comunque inferiori ai prezzi medi non in dumping stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione. Ciò costituiva un’indicazione sufficiente del fatto che si potevano ritenere in dumping le importazioni di tutte le società non inserite nel campione, sia quelle che hanno collaborato sia quelle che non hanno collaborato.

    (83)

    Come illustrato al considerando 80, è risultato che il dumping dei prodotti sul mercato comunitario non era praticato da tre produttori esportatori della RPC, ossia due di quelli inseriti nel campione e quello al quale è stato concesso l’esame individuale. Le loro esportazioni sono state perciò escluse dall’analisi sull’andamento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario.

    (84)

    La tabella che segue comprende tutte le importazioni di candele originarie della RPC che si ritiene siano state oggetto di pratiche di dumping sul mercato comunitario o per le quali sono state accertate tali pratiche nel periodo in esame.

    Tabella

    Importazioni in dumping dalla RPC

    2004

    2005

    2006

    PI

    Importazioni (in tonnellate)

    137 754

    159 979

    152 803

    181 043

    Indice

    100

    116

    111

    131

    Prezzi (EUR/t)

    1 420

    1 470

    1 610

    1 560

    Indice

    100

    104

    113

    110

    Quota di mercato

    27,0 %

    29,3 %

    29,4 %

    31,4 %

    Indice

    100

    109

    109

    116

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    (85)

    Complessivamente, le importazioni in dumping dalla RPC sono passate da 137 754 tonnellate nel 2004 a 181 043 tonnellate nel PI, con un incremento del 31 % (pari a oltre 43 000 tonnellate) nel periodo in esame. L’aumento della quota di mercato (+ 4,4 punti percentuali) è stato più contenuto, visto che è aumentato il consumo comunitario. Inoltre, nonostante una diminuzione generale del consumo tra il 2005 e il 2006, ciò non si è di fatto tradotto in una riduzione della quota di mercato delle importazioni in dumping.

    (86)

    I prezzi medi delle importazioni in dumping dalla RPC sono aumentati del 10 % durante il periodo in esame, ma sono emersi forti indizi che il livello di dumping sia rimasto assai elevato (in media oltre il 40 %) durante il PI. Il prezzo medio delle importazioni in dumping è diminuito di oltre il 3 % tra il 2006 e il PI e, come di seguito illustrato, è risultato inferiore ai prezzi dell’industria comunitaria nello stesso periodo.

    (87)

    Nel complesso restano valide e possono essere confermate le osservazioni contenute nei considerando da 97 a 105 del regolamento provvisorio.

    5.4.2.   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

    (88)

    Si conferma il metodo descritto al considerando 106 del regolamento provvisorio relativo alla determinazione della sottoquotazione del prezzo. A seguito delle visite di verifica svoltesi successivamente all’istituzione delle misure provvisorie presso le sedi di importatori non collegati, si è tuttavia dovuto rettificare, sulla base dei dati verificati ottenuti da questi importatori, l’adeguamento relativo ai costi successivi all’importazione.

    (89)

    Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, vari esportatori cui era stato concesso il TI e l’industria comunitaria hanno contestato la scarsa comparabilità dei prezzi messi a confronto. Come già a proposito dei calcoli del dumping, le parti hanno chiesto di innalzare il grado di comparabilità. Di conseguenza, per aumentare la comparabilità si è ritenuto opportuno applicare gli stessi criteri impiegati nei calcoli del dumping, descritti al considerando 67. I calcoli relativi alla sottoquotazione dei prezzi sono stati rivisti di conseguenza.

    (90)

    Alcune parti hanno segnalato anche alcuni errori materiali nei calcoli provvisori che le riguardavano. Gli errori sono stati corretti, ove giustificato.

    (91)

    Alla luce di quanto sopra, il margine medio di sottoquotazione del prezzo nel PI, espresso in percentuale della media ponderata dei prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria, è risultato pari al 15,7 %.

    5.5.   Situazione economica dell’industria comunitaria

    (92)

    Come si legge nei considerando da 130 a 134 del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (93)

    In realtà l’analisi provvisoria ha evidenziato un miglioramento dei risultati dell’industria comunitaria sotto il profilo di alcuni indicatori quantitativi, associato però a un notevole peggioramento di tutti gli indicatori della situazione finanziaria dell’industria comunitaria nel periodo in esame. Nonostante la capacità dell’industria comunitaria di raccogliere capitali per gli investimenti, l’utile sul capitale investito è diventato negativo nel PI e il flusso di cassa si è notevolmente ridotto nel periodo in esame. I prezzi medi di vendita si sono ridotti del 9 % nel periodo in esame e nel PI sono state registrate perdite. Durante il periodo in esame un andamento negativo ha caratterizzato anche altri indicatori del pregiudizio relativi all’industria comunitaria, la quale non è riuscita a trarre benefici dalla crescita del 13 % del mercato visto che il volume delle sue vendite è aumentato solo del 3 %.

    (94)

    Quanto alle scorte dell’industria comunitaria, una parte interessata ha sostenuto che l’incremento delle scorte di fine anno e il pregiudizio riscontrato fossero la conseguenza della sovrapproduzione che avrebbe, a suo dire, determinato anche la presentazione della denuncia da parte dell’industria comunitaria.

    (95)

    Come si legge al considerando 119 del regolamento provvisorio, le scorte, nonostante l’aumento in termini assoluti registrato nel corso del PI, si sono mantenute relativamente stabili in termini percentuali: intorno al 25 % del volume della produzione dell’industria comunitaria. Inoltre, nell’analisi che ha portato a concludere che l’industria comunitaria stava subendo un pregiudizio notevole, le scorte non sono state considerate un fattore di pregiudizio notevole. Va aggiunto che la suddetta parte interessata non ha presentato elementi di prova che corroborassero la sua tesi né sono state formulate osservazioni in merito ai fatti e alle considerazioni (di cui ai considerando da 130 a 134 del regolamento provvisorio) che hanno consentito di concludere che l’industria comunitaria stava subendo un pregiudizio notevole. Stante quanto precede, l’obiezione è stata respinta.

    (96)

    In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le conclusioni provvisorie sulla situazione economica dell’industria comunitaria, vengono confermati i considerando da 109 a 129 del regolamento provvisorio.

    (97)

    Si conferma anche la conclusione di cui ai considerando da 130 a 134 del regolamento provvisorio circa il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

    6.   NESSO DI CAUSALITÀ

    6.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (98)

    Essendo risultato che altri due produttori esportatori della RPC non effettuavano il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario, si è proceduto a valutare nuovamente se restassero validi i risultati e le conclusioni di cui ai considerando da 136 a 142 del regolamento provvisorio.

    (99)

    Questo nuovo esame ha confermato che durante il PI le candele esportate dalla RPC verso il mercato comunitario sono state vendute a prezzi che hanno comportato un elevato livello di dumping. Come ricordato al considerando 71, è emerso che i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all’inchiesta vendevano il prodotto in esame con un margine di dumping medio del 31,8 %. Viene confermato il dato secondo cui il 55 % degli esportatori cinesi non ha collaborato all’inchiesta. Come illustrato al considerando 82, l’inchiesta ha fornito indicazioni sufficienti del fatto che anche questi produttori esportatori praticavano il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario.

    (100)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni in dumping sul mercato comunitario è aumentato del 31 %. Tale aumento è avvenuto a prezzi che hanno comportato un elevato livello di dumping e sono risultati inferiori del 15,7 % ai prezzi dell’industria comunitaria durante il PI. Di conseguenza, la quota di mercato dei produttori esportatori per i quali sono state accertate pratiche di dumping o che si ritiene praticassero il dumping è cresciuta, passando dal 27 % circa al 31,4 % circa (un incremento di 4,4 punti percentuali) durante il periodo in esame.

    (101)

    Il fatto che altri due produttori esportatori non abbiano praticato il dumping dei loro prodotti sul mercato comunitario non muta l’analisi contenuta nei considerando da 136 a 142 del regolamento provvisorio, e ciò alla luce dei fatti e delle considerazioni suesposti.

    (102)

    Si conferma perciò che l’ondata di importazioni in dumping dalla RPC ha avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell’industria comunitaria.

    6.2.   Effetto di altri fattori

    (103)

    In assenza di osservazioni concernenti l’andamento della domanda sul mercato comunitario, le importazioni di candele da parte dall’industria comunitaria, le importazioni da altri paesi terzi o i risultati di altri produttori di candele della Comunità, si confermano i considerando da 143 a 151 del regolamento provvisorio.

    6.2.1.   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria

    (104)

    Una parte ha sostenuto che l’industria comunitaria non è riuscita a seguire l’espansione del mercato comunitario in quanto nel corso del PI sono aumentate le sue vendite all’esportazione.

    (105)

    Secondo i dati Eurostat e le risposte al questionario fornite dai produttori comunitari inseriti nel campione, le esportazioni totali di candele effettuate da tali produttori verso paesi terzi sono aumentate del 10 %, ovvero di circa 5 000 tonnellate tra il 2006 e il PI. Secondo i risultati provvisori, l’industria comunitaria ha beneficiato di questo andamento relativamente buono delle esportazioni soprattutto durante il PI.

    (106)

    Per esaminare a fondo la tesi sostenuta dalla suddetta parte, occorre esaminare il livello delle scorte, la capacità di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti relativi all’industria comunitaria. Come illustrato al considerando 118 del regolamento provvisorio, il livello delle scorte dell’industria comunitaria, pari in media al 25 % della produzione, si è attestato sulle 56 000 tonnellate nel PI. Le scorte sono addirittura aumentate di circa 2 400 tonnellate tra il 2006 e il PI. Inoltre, come evidenziato dalla tabella 3 del regolamento provvisorio, la capacità di produzione dell’industria comunitaria è costantemente aumentata nel periodo in esame e il tasso di utilizzo degli impianti da parte dell’industria comunitaria è stato del 76 % nel PI contro l’82 % nel 2005. L’industria comunitaria avrebbe potuto quindi produrre di più e vendere una quota maggiore dei suoi prodotti sul mercato comunitario.

    (107)

    Alla luce dei fatti e delle considerazioni suesposti, viene respinta l’obiezione secondo cui l’incremento delle vendite all’esportazione dell’industria comunitaria spiegherebbe la sua incapacità di seguire l’espansione dei consumi. Viene pertanto confermata la conclusione contenuta nel considerando 153 del regolamento provvisorio secondo cui l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria non ha contribuito al pregiudizio notevole da essa subito.

    6.2.2.   Importazioni di candele da parte dell’industria comunitaria e trasferimento della produzione da parte della medesima

    (108)

    In assenza di osservazioni in merito alle importazioni di candele da parte dell’industria comunitaria e al trasferimento della produzione da parte della medesima, sono confermati i considerando da 154 a 160 del regolamento provvisorio.

    6.2.3.   Impatto della presenza di un cartello di produttori europei di paraffina

    (109)

    Una parte ha nuovamente espresso la sua preoccupazione circa l’esistenza di un cartello di produttori comunitari di paraffina, accertata dalla direzione generale della Concorrenza a seguito di un’indagine avviata all’inizio del 2005. La parte non ha però prodotto alcun elemento nuovo in grado di confutare la conclusione provvisoria secondo cui il cartello non ha avuto alcun impatto sul pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

    (110)

    Si ricorda che secondo le informazioni disponibili il cartello in questione ha avuto un impatto trascurabile, se non addirittura nullo, sulla situazione dell’industria comunitaria durante il PI, cioè nel 2007. Nonostante l’aumento del livello dei prezzi della paraffina nella Comunità durante il PI, nel caso di acquisto di tipi di paraffina identici non sono emerse differenze sostanziali di prezzo tra gli acquisti effettuati dai produttori comunitari rispettivamente presso membri del cartello e presso altri fornitori. I prezzi di acquisto pagati dai produttori comunitari sono risultati in linea con quelli dei produttori della RPC che hanno collaborato. Infine, nel corso del PI non sono state riscontrate differenze riconducibili al perdurare degli effetti degli accordi sui prezzi conclusi nel periodo 2004-2005.

    (111)

    Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni o di nuove conclusioni, si confermano i considerando da 161 a 169 del regolamento provvisorio.

    6.2.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (112)

    Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 170 a 173 del regolamento provvisorio.

    7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    7.1.   Industria comunitaria

    (113)

    In assenza di osservazioni relative all’interesse dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 175 a 178 del regolamento provvisorio.

    7.2.   Impatto sui dettaglianti e sugli importatori

    (114)

    Come si legge al considerando 179 del regolamento provvisorio, il questionario inviato a 32 destinatari per valutare il possibile impatto delle misure proposte sull’attività dei dettaglianti e degli importatori ha ottenuto in tutto sei risposte, di cui soltanto due hanno potuto essere considerate significative ai fini dell’analisi dell’interesse comunitario. Le due risposte sono state inviate da importatori di candele.

    (115)

    Il mercato comunitario è costituito, da un lato, da grandi dettaglianti che importano soprattutto candele direttamente dalla RPC per poi rivenderle ai consumatori e, dall’altro, da importatori che di norma vendono ad altri soggetti intermedi nella catena di distribuzione, principalmente dettaglianti o venditori, prima che il prodotto raggiunga l’acquirente finale. Secondo quanto emerso dall’analisi del mercato comunitario, all’interno della catena della distribuzione il prezzo al consumo è in genere fissato dai grandi dettaglianti. Questi, tuttavia, non hanno presentato informazioni significative nel quadro dell’inchiesta che consentissero di valutare accuratamente il probabile effetto delle misure antidumping sulla loro attività.

    (116)

    Alcune parti hanno sostenuto che, per quanto riguarda le candele, esistono nella Comunità due distinti mercati al dettaglio e che i produttori comunitari riforniscono prevalentemente il mercato di fascia alta, mentre l’approvvigionamento del mercato di fascia bassa è costituito da candele importate dalla RPC. A loro avviso, l’istituzione di dazi antidumping determinerebbe la scomparsa di questo secondo mercato, in quanto i dettaglianti deciderebbero di eliminare le candele dalla gamma dei loro prodotti.

    (117)

    Va prima di tutto rilevato che i risultati dell’inchiesta non hanno confermato questa tesi relativa alla presunta esistenza di due distinti mercati al dettaglio nella Comunità né hanno dimostrato che questo aspetto avrebbe potuto essere un fattore importante da prendere in considerazione in rapporto all’analisi dell’interesse comunitario. In secondo luogo, anche ammettendo l’esistenza di un mercato di fascia bassa, si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto da queste parti, che anche in presenza di misure antidumping i dettaglianti avrebbero comunque la possibilità di effettuare almeno una parte dei loro acquisti di candele senza dover corrispondere dazi antidumping. In effetti, da un lato il mercato comunitario dispone di varie fonti di approvvigionamento e, dall’altro, alcuni produttori esportatori cinesi non sono soggetti a dazi antidumping oppure sono assoggettati a dazi antidumping che, per livello e forma, non dovrebbero comunque influire sulla competitività delle importazioni dalla RPC, effettuate però a prezzi non pregiudizievoli. Infine, considerati i margini ottenuti dai dettaglianti sul prodotto in esame quali si evincono dalle informazioni disponibili, la tesi delle parti non è risultata fondata ed è stata pertanto respinta.

    (118)

    Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni grandi dettaglianti e alcune altre parti hanno contestato il metodo adottato per stimare il margine di profitto lordo ottenuto dai dettaglianti sul prodotto in esame e la conseguente conclusione del considerando 185 del regolamento provvisorio, secondo cui i dazi antidumping avrebbero un impatto limitato, se non nullo, sui dettaglianti in ragione dei loro elevati margini lordi.

    (119)

    Alla luce dell’analisi di questa tesi, è opportuno modificare la formulazione del considerando 185 del regolamento provvisorio: l’espressione «margini di guadagno lordo» nella prima frase del considerando in esame dovrebbe essere sostituita da «un margine di ricarico». La diversa formulazione non modifica le conclusioni circa il possibile impatto delle misure sui dettaglianti. Resta valido il risultato dei calcoli di cui al regolamento provvisorio.

    (120)

    Va aggiunto che queste parti non hanno dimostrato quanto da esse affermato, né hanno presentato elementi di prova che consentissero di definire con maggior precisione il margine di profitto ai fini della decisione definitiva sull’interesse comunitario. Esse non hanno neppure proposto un metodo alternativo di valutazione dell’impatto dei dazi sui dettaglianti. Stante quanto precede, sono confermati i calcoli di cui al considerando 185 del regolamento provvisorio.

    (121)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 183 a 187 del regolamento provvisorio.

    (122)

    Per quanto concerne l’impatto delle misure sugli importatori che, come illustrato al considerando 115, riforniscono principalmente dettaglianti e grossisti con candele importate tra l’altro dalla RPC, dall’inchiesta è emerso che le candele vengono spesso acquistate o importate e poi confezionate insieme a una serie di altri articoli, quali candelieri in vetro e ceramica. Dall’inchiesta è risultato che le candele possono essere vendute anche a un prezzo relativamente basso per stimolare la vendita di altri prodotti ad esse associati e sui quali vengono realizzati utili più elevati. In questo contesto è risultato difficile valutare l’impatto delle misure limitatamente all’attività connessa alle candele.

    (123)

    Dai dati verificati dei due importatori che hanno collaborato è tuttavia risultato che i loro margini di profitto lordo relativi esclusivamente al prodotto in esame non sono stati modesti (di molto superiori al 25 %). Il margine di profitto relativo a una categoria di prodotti comprendente tutti i prodotti collegati alle candele sarebbe anche maggiore. Si ritiene inoltre che qualsiasi aumento di prezzo o perlomeno una parte del possibile aumento di prezzo connesso all’istituzione delle misure antidumping sulle candele potrebbe con ogni probabilità essere traslato sulla catena della distribuzione. Si conclude pertanto che le misure antidumping non sono destinate ad avere un impatto significativo sul complesso delle attività legate alle candele.

    (124)

    Un’ulteriore analisi dei dati forniti dagli importatori ha confermato che il prodotto in esame rappresenta in media solo il 3,4 % del loro fatturato complessivo. Per quanto riguarda uno dei due importatori, la quota è risultata leggermente più alta e quindi non si può escludere che l’istituzione delle misure possa avere un effetto negativo su questo importatore. Considerati tutti gli interessi in gioco, si è tuttavia concluso che, in media, l’impatto dei dazi antidumping sull’attività aziendale complessiva degli importatori non può essere considerato significativo.

    (125)

    Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si conferma la conclusione di cui al considerando 182 del regolamento provvisorio.

    7.3.   Impatto sui consumatori

    (126)

    La tesi richiamata al considerando 116, relativa all’esistenza di due distinti mercati al dettaglio e alla possibile scomparsa del mercato di fascia bassa a seguito dell’istituzione delle misure antidumping, fa riferimento anche all’impatto sui consumatori, che vedrebbero limitata la loro possibilità di scelta di candele di qualità più bassa.

    (127)

    Questa affermazione non è stata dimostrata. Tenuto conto della struttura del mercato al dettaglio, dei margini ottenuti dai dettaglianti, del livello e della forma dei dazi antidumping, si ritiene ragionevole la previsione secondo cui non vi sarebbe alcun rischio di scomparsa del mercato di fascia più bassa, visto che gli importatori e i dettaglianti dovrebbero riuscire ad assorbire il dazio senza traslarlo sui consumatori.

    (128)

    Va ricordato anche, come si legge anche al considerando 131, che l’obiettivo delle misure antidumping è quello di ripristinare sul mercato comunitario condizioni di effettiva concorrenza a vantaggio di tutti gli operatori, compresi i consumatori. I fatti e le considerazioni suesposti e tutte le informazioni disponibili in questo procedimento non indicano alcun impatto sui consumatori.

    (129)

    In assenza di reazioni da parte delle associazioni dei consumatori successivamente all’istituzione dei dazi antidumping provvisori, si conferma la conclusione di cui al considerando 191 del regolamento provvisorio, secondo cui i consumatori non dovrebbero probabilmente subire conseguenze di rilievo.

    7.4.   Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

    (130)

    Una parte ha sostenuto che, tenuto conto dei dati forniti nel regolamento provvisorio, la produzione comunitaria non sarebbe da sola in grado di soddisfare la domanda di candele nella Comunità. Di conseguenza le candele importate dalla RPC sarebbero necessarie per soddisfarla, mentre le misure precluderebbero la presenza di queste candele sul mercato.

    (131)

    Benché la produzione comunitaria complessiva possa da sola non essere sufficiente a soddisfare la domanda di candele sul mercato comunitario, va ricordato che esistono importazioni da altri paesi terzi e che alcuni produttori esportatori della RPC non sono assoggettati alle misure. Va anche sottolineato che l’obiettivo dell’istituzione di misure antidumping è il ripristino di condizioni di effettiva concorrenza e non la chiusura del mercato alle importazioni. Ne consegue che la fornitura di candele da parte di tutti gli operatori oggi presenti sul mercato comunitario continuerebbe e dovrebbe essere sufficiente a soddisfare la domanda in un mercato dal quale sarebbero stati eliminati gli effetti negativi del dumping pregiudizievole. Si ritiene quindi infondata la tesi che è stata avanzata.

    (132)

    Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando 194 e 195 del regolamento provvisorio.

    7.5.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

    (133)

    Stante quanto precede, si conclude che in questo caso non esistono valide ragioni contro l’istituzione di dazi antidumping.

    8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (134)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, occorre istituire misure antidumping definitive onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

    (135)

    In assenza di osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, per stabilire i prezzi non pregiudizievoli è stato applicato lo stesso metodo descritto al considerando 199 del regolamento provvisorio. Tuttavia, anche per il calcolo dei margini di pregiudizio sono stati applicati gli stessi correttivi descritti ai considerando 89 e 90 e quindi detti margini sono stati adeguati di conseguenza.

    8.2.   Forma e livello dei dazi

    (136)

    Stante quanto precede e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

    (137)

    Alla luce delle osservazioni fatte pervenire da alcune parti interessate successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e tenuto conto delle revisioni esposte nel presente regolamento, alcuni margini sono stati modificati.

    (138)

    I margini di dumping e di pregiudizio sono dunque i seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    Margine di eliminazione del pregiudizio

    Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

    47,7 %

    28,3 %

    Dalian Bright Wax Co., Ltd

    13,8 %

    11,7 %

    Dalian Talent Gift Co., Ltd

    48,4 %

    25,9 %

    Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

    0 %

    non pertinente

    M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

    0 %

    non pertinente

    Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

    14,0 %

    0 %

    Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd

    0 %

    non pertinente

    Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

    18,8 %

    0 %

    Società che hanno collaborato, non inserite nel campione

    31,8 %

    25,5 %

    Tutte le altre società

    62,9 %

    37,1 %

    (139)

    Come si legge al considerando 203 del regolamento provvisorio, molto spesso le candele sono importate insieme a portacandele, candelieri o altri articoli e per questo si è ritenuto opportuno stabilire i dazi come importi fissi in base al contenuto di combustibile delle candele, stoppino compreso.

    (140)

    Alcune parti hanno sostenuto l’opportunità di dazi ad valorem, in quanto la misura basata sul contenuto di combustibile delle candele sarebbe gravosa per gli importatori e creerebbe grave confusione e distorsioni sul mercato.

    (141)

    Si rammenta a questo proposito che i set comprendenti candele sono stati classificati, all’importazione, come candele. Ciò significa che un eventuale dazio ad valorem sarebbe applicato al valore complessivo del set. Si è ritenuto per questo più opportuno stabilire i dazi come importi fissi basati sul contenuto di combustibile delle candele per evitare l’applicazione indebita di dazi antidumping a merci importate che attualmente sono classificate come candele, ma nelle quali la candela può rappresentare una frazione del peso o del valore del prodotto importato. Di conseguenza, l’argomentazione di cui sopra è stata respinta.

    (142)

    I dazi antidumping applicati a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono stati stabiliti in base alle conclusioni della presente inchiesta. Essi rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta con riferimento alle società in questione. Questi dazi (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società intese come le specifiche persone giuridiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non venga espressamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali dazi e sono soggette al dazio applicabile «a tutte le altre società».

    (143)

    Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3), corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

    (144)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

    (145)

    Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non sono state inserite nel campione ed elencate nell’allegato I, si ritiene opportuno prevedere che la media ponderata del dazio istituito nei confronti di dette società venga applicato anche ai nuovi esportatori, i quali non avrebbero comunque diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica nei casi in cui si sia fatto ricorso al campionamento.

    8.3.   Impegni

    (146)

    Successivamente alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, un produttore esportatore della RPC non inserito nel campione ha proposto un impegno sui prezzi secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (147)

    Va a questo proposito rilevato che il prodotto in esame è caratterizzato da centinaia di tipi diversi di prodotto, che presentano caratteristiche diverse e notevoli differenze di prezzo tra loro. Questo produttore ha offerto soltanto un prezzo minimo all’importazione per tutti i prodotti fissandolo a un livello che non avrebbe garantito l’eliminazione del dumping pregiudizievole per tutti i prodotti. Va altresì osservato che il numero significativo di tipi di prodotto fa sì che sia praticamente impossibile stabilire, per ciascun tipo di prodotto, prezzi minimi significativi che la Commissione possa opportunamente monitorare anche laddove il produttore esportatore avesse offerto prezzi minimi diversi per ciascuno di essi. In queste condizioni si è concluso che l’impegno non dovesse essere accettato in quanto avrebbe provocato difficoltà.

    8.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

    (148)

    In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

    (149)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza significativa tra gli importi del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato II. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori.

    (150)

    Qualora dopo l’istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficia di un dazio individuale più basso, tale aumento potrebbe essere considerato come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di istituire di conseguenza un dazio unico per l’intero paese.

    (151)

    A seguito delle osservazioni e delle informazioni pertinenti ricevute dalle società interessate, si è ritenuto necessario procedere alla rettifica della denominazione di alcune delle società elencate nell’allegato del regolamento provvisorio. Tali modifiche sono state quindi integrate nell’elenco delle società di cui all’allegato I,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406001190, 3406001990 e 3406009090), originari della Repubblica popolare cinese.

    Ai fini del presente regolamento, per «lumini cimiteriali e altre candele da esterno» si intendono le candele, i ceri e gli articoli simili, che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

    a)

    il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene;

    b)

    il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene;

    c)

    sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm;

    d)

    sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali alte almeno 5 cm.

    2.   Il dazio antidumping definitivo è applicato sotto forma di importo fisso in euro per tonnellata di combustibile (di solito ma non necessariamente sego, stearina, paraffina o altre cere, stoppino compreso) contenuto nei prodotti fabbricati dalle società di seguito elencate:

    Società

    Importo del dazio in EUR per tonnellata di combustibile

    Codice addizionale TARIC

    Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

    321,83

    A910

    Dalian Bright Wax Co., Ltd

    171,98

    A911

    Dalian Talent Gift Co., Ltd

    367,09

    A912

    Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

    0

    A913

    M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

    0

    A951

    Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

    0

    A914

    Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd e la sua società collegata Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd

    0

    A915

    Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

    0

    A916

    Società elencate nell’allegato I

    345,86

    A917

    Tutte le altre società

    549,33

    A999

    3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

    4.   L’applicazione dei dazi individuali stabiliti per le società di cui al paragrafo 2 e all’allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato II. Nel caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

    5.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1130/2008 sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406001190, 3406001990 e 3406009090), originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

    Articolo 3

    Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

    a)

    non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta, ovvero tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007;

    b)

    non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e

    c)

    successivamente alla fine del periodo dell’inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nella Comunità;

    il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 345,86 EUR per tonnellata di combustibile.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2009.

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. KOPICOVÁ


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 306 del 15.11.2008, pag. 22.

    (3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles, BELGIO.

    (4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione

    Codice addizionale TARIC A917

    Beijing Candleman Candle Co., Ltd

    Beijing

    Cixi Shares Arts & Crafts Co., Ltd

    Cixi

    Dalian All Bright Arts & Crafts Co., Ltd

    Dalian

    Dalian Aroma Article Co., Ltd

    Dalian

    Dalian Glory Arts & Crafts Co., Ltd

    Dalian

    Dandong Kaida Arts & crafts Co., Ltd

    Dandong

    Dehua Fudong Porcelain Co., Ltd

    Dehua

    Dongguan Xunrong Wax Industry Co., Ltd

    Dongguan

    Fushun Hongxu Wax Co., Ltd

    Fushun

    Fushun Pingtian Wax Products Co., Ltd

    Fushun

    Future International (Gift) Co., Ltd

    Taizhou

    Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd

    Shanghai

    Horsten Xi’an Innovation Co., Ltd

    Xian

    Ningbo Hengyu Artware Co., Ltd

    Ningbo

    Ningbo Junee Gifts Designers & Manufacturers Co., Ltd

    Ningbo

    Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd

    Qingdao

    Shanghai Changran Industrial & Trade Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Daisy Gifts Manufacture Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai EGFA International Trading Co., Ltd

    Shanghai

    Shanghai Huge Scents Factory

    Shanghai

    Shanghai Kongde Arts & Crafts Co., Ltd

    Shanghai

    Shenyang Shengwang Candle Co., Ltd

    Shenyang

    Shenyang Shengjie Candle Co., Ltd

    Shenyang

    Taizhou Dazhan Arts & Crafts Co., Ltd

    Taizhou

    Xin Lian Candle Arts & Crafts Factory

    Zhongshan

    Zhaoyuan Arts & Crafts Co., Ltd

    Huangyan, Taizhou

    Zhejiang Aishen Candle Arts & Crafts Co., Ltd

    Jiaxing

    Zhejiang Hong Mao Household Co., Ltd

    Taizhou

    Zhejiang Neeo Home Decoration Co., Ltd

    Taizhou

    Zhejiang Ruyi Industry Co., Ltd

    Taizhou

    Zhongshan Zhongnam Candle Manufacturer Co., Ltd e la sua società collegata Zhongshan South Star Arts & Crafts Manufacturing Co., Ltd

    Zhongshan


    ALLEGATO II

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

    1)

    nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

    2)

    seguente dichiarazione:

    «Il sottoscritto dichiara che il quantitativo di [indicazione del quantitativo] di candele, ceri e articoli simili venduti all’esportazione nella Comunità europea ed oggetto della presente fattura è stato fabbricato dalla [nome e indirizzo della società] [codice aggiuntivo TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

    Data e firma».


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