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Document 32009R0380

    Regolamento (CE) n. 380/2009 della Commissione, dell’ 8 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio

    GU L 116 del 9.5.2009, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/380/oj

    9.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 116/9


    REGOLAMENTO (CE) N. 380/2009 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 maggio 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 142, lettere b), c), d), e), k), ed n),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2) è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009. Alcune disposizioni del regolamento abrogato continuano tuttavia ad applicarsi ancora nel 2009. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3) si applicano ad entrambi i regolamenti. Occorre pertanto aggiornare il titolo del regolamento (CE) n. 796/2004.

    (2)

    I riferimenti ai vari articoli del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 73/2009 figurano nella tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII di quest'ultimo regolamento. Tuttavia, a fini di chiarezza, occorre aggiornare alcuni riferimenti al regolamento abrogato contenuti nel regolamento (CE) n. 796/2004. Si devono inoltre sopprimere le disposizioni divenute obsolete.

    (3)

    Le condizioni per il ritiro dei seminativi dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico sono state abolite. Occorre pertanto sopprimere le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 796/2004.

    (4)

    Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 deve essere atto a conservare una traccia attendibile e a consentire verifiche incrociate dei diritti all'aiuto. I diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono soggetti a particolari condizioni. Occorre pertanto inserire nel sistema i dati che permettano di verificare il rispetto di tali condizioni.

    (5)

    Secondo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, la verifica delle condizioni di ammissibilità deve essere ultimata prima del pagamento. Di conseguenza, la disposizione equivalente del regolamento (CE) n. 796/2004 è diventata superflua e deve essere soppressa.

    (6)

    Le disposizioni specifiche dell'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (4), concernenti le riduzioni e le esclusioni nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, sono state soppresse dal regolamento (CE) n. 316/2009 della Commissione (5). Occorre pertanto sopprimere i riferimenti al suddetto articolo contenuti nel regolamento (CE) n. 796/2004. Inoltre, in seguito alla suddetta modifica del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre aggiornare gli articoli del regolamento (CE) n. 796/2004 in cui è richiesto un esplicito riferimento al regime di pagamento unico per superficie.

    (7)

    Sono necessarie disposizioni particolari in materia di gestione e controllo con riguardo al sostegno specifico concesso in caso di applicazione facoltativa dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (8)

    La domanda di aiuto a favore dei produttori di barbabietola e canna da zucchero deve essere corredata di copia del contratto di consegna di cui all'articolo 110 novodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. In alcuni casi, tale contratto non è ancora stipulato all'ultima data utile che lo Stato membro può fissare per la presentazione della domanda di aiuto. Occorre pertanto prevedere la possibilità di trasmettere questo documento in data ulteriore da stabilirsi da parte dello Stato membro.

    (9)

    L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede modalità particolari nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo. È opportuno applicare le stesse modalità alla presentazione di una modifica della domanda unica ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento.

    (10)

    L'articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 796/2004 stabilisce disposizioni in caso di presentazione tardiva delle domande di partecipazione al regime di pagamento unico. Le disposizioni applicabili nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico devono essere aggiornate con riferimento all'applicazione del regime nei nuovi Stati membri. L'articolo 56 del regolamento (CE) n. 73/2009 indica la data limite che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico. In caso di inserimento di nuovi settori nel regime di pagamento unico, le disposizioni dell'articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 796/2004 sulla presentazione tardiva delle domande per il regime di pagamento unico si applicano anche alle domande presentate dagli agricoltori per questi nuovi settori. La presentazione puntuale della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico è essenziale ai fini di una gestione efficiente. Occorre pertanto prevedere la data limite che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda in caso di inserimento di nuovi settori nel regime di pagamento unico.

    (11)

    Il riferimento, contenuto nell'articolo 31 bis del regolamento (CE) n. 796/2004, alla tabella di cui all'articolo 110 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 è obsoleto e deve essere quindi soppresso.

    (12)

    Gran parte dei pagamenti per superficie sono attualmente disaccoppiati dalla produzione e rientrano in un solo gruppo di colture. Pertanto, non è più necessario controllare ogni eventuale dichiarazione eccessiva dell'intera superficie coperta dalla domanda unica. Di conseguenza, le disposizioni concernenti le riduzioni in caso di dichiarazione eccessiva della superficie a seguito di tali controlli possono essere semplificate.

    (13)

    Al fine di armonizzare, tra pagamenti per superficie, pagamenti per animali e pagamenti supplementari, le disposizioni relative alla detrazione delle riduzioni entro i tre anni civili successivi all'anno di accertamento, l'annullamento del saldo restante deve essere applicato a tutti i pagamenti. Inoltre, l'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (6) reca disposizioni orizzontali per la detrazione dei debiti arretrati dai pagamenti futuri. L'indicazione dei pagamenti da cui detrarre i debiti deve essere pertanto sostituita con un riferimento alla suddetta disposizione.

    (14)

    Tutti gli organismi pagatori competenti per la gestione dei vari pagamenti soggetti alla condizionalità devono essere informati dei risultati dei controlli effettuati sulla condizionalità, affinché siano applicate le opportune riduzioni qualora gli accertamenti lo giustifichino.

    (15)

    Sono state introdotte nuove norme sulla modulazione. In questo contesto, le disposizioni relative ai pagamenti supplementari sono obsolete e devono essere quindi soppresse. Occorre inoltre aggiornare le disposizioni concernenti l'ordine di applicazione e la base di calcolo delle riduzioni e introdurre eventuali riduzioni per rispettare i massimali netti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (16)

    Il regolamento (CE) n. 885/2006 contiene disposizioni sul recupero degli importi arretrati e sulla possibilità di rinunciare al recupero degli arretrati di valore pari o inferiore a 100 EUR. Le disposizioni equivalenti del regolamento (CE) n. 796/2004 sono quindi superflue e devono essere soppresse.

    (17)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 796/2004.

    (18)

    Il regolamento (CE) n. 73/2009 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Di conseguenza, le modifiche previste dal presente regolamento devono applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che decorrono dal 1o gennaio 2009. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    (19)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

    1)

    il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

    2)

    all'articolo 2, il primo comma è modificato come segue:

    a)

    il punto 1) è sostituito dal seguente:

    «1)   “seminativi”: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (7), a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

    b)

    il punto 2) è sostituito dal seguente:

    «2)   “pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 107, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (8), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (9) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (10);

    3)

    all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    tipo di diritto, segnatamente diritti sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009 e diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento»;

    4)

    all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, una parcella agricola arborata è considerata come una superficie ammissibile ai fini dei regimi di aiuto per superficie, purché le attività agricole o eventualmente la produzione prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona.»;

    5)

    l'articolo 10 è modificato come segue:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità»;

    b)

    il paragrafo 1 è soppresso;

    6)

    all'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «L'agricoltore che intenda richiedere aiuti non nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, bensì di un altro regime di aiuto figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 o l'agricoltore che richieda un sostegno a norma degli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, se dispone di superfici agricole quali definite all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 73/2009, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici in conformità all'articolo 14 del presente regolamento.»;

    7)

    l'articolo 12 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 7 ai fini del regime di pagamento unico;»

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Ai fini dell'identificazione dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 7.»;

    c)

    al paragrafo 3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie.»;

    8)

    all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   In caso di utilizzazione di superfici ritirate dalla produzione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca la prova richiesta dalle pertinenti normative settoriali.»;

    9)

    all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli usi delle superfici contemplati all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 e quelli elencati nell'allegato VI dello stesso regolamento, nonché le superfici utilizzate per la coltivazione di canapa destinata alla produzione di fibre o le superfici dichiarate ai fini del sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma dell'articolo 13 del presente regolamento, vanno dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.»;

    10)

    all'articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

    11)

    all'articolo 17 bis, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

    «Gli Stati membri possono disporre che la copia del contratto di consegna di cui al paragrafo 1, secondo comma, possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 1o dicembre dell'anno della domanda.»;

    12)

    l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 20

    Deroga al termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto,dei documenti giustificativi, dei contratti e delle dichiarazioni, nonché al termine ultimo per la modifica della domanda unica

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (11), se l'ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni ai sensi del presente titolo, oppure l'ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

    Il primo comma si applica anche alle domande presentate dagli agricoltori nell'ambito del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    13)

    l'articolo 21 bis è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e in deroga all'articolo 21 del presente regolamento, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, nello Stato membro in questione, la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, di detto regolamento e la domanda unica per l'anno considerato debbano essere presentate congiuntamente dall'agricoltore e questi presenti tali domande oltre il termine prestabilito, una riduzione del 4 % per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore.»;

    b)

    al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «In tal caso, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, se una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico a norma di detto articolo è presentata oltre il termine prescritto, una riduzione del 3 % per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore.»;

    c)

    al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

    «La domanda di partecipazione di cui al primo comma è presentata entro una data che deve essere fissata dallo Stato membro, ma comunque entro il 15 maggio dell'anno in questione.»;

    14)

    all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;»

    15)

    l'articolo 31 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 31 bis

    Controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute

    I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in relazione alle domande di aiuto specifico per il cotone ai sensi del titolo IV, capo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, verificano il rispetto dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni e l'elenco dei soci.»;

    16)

    all'articolo 38, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o il sostegno specifico previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo.»;

    17)

    all'articolo 49, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

    18)

    all'articolo 50, il paragrafo 4 è soppresso;

    19)

    l'articolo 51 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente al titolo IV, capo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo IV, capo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

    Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi.

    Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (12). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.

    b)

    il paragrafo 2 è soppresso;

    c)

    il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

    «2 bis.   Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all'aiuto e la superficie dichiarata soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, le riduzioni e le esclusioni di cui al paragrafo 1 non si applicano.

    Se un agricoltore dichiara una superficie superiore ai diritti all'aiuto e la superficie dichiarata non soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità, la differenza di cui al paragrafo 1 è costituita dalla differenza tra la superficie che soddisfa tutte le altre condizioni di ammissibilità e l'importo dei diritti all'aiuto dichiarati.»;

    d)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Ai fini del presente articolo, qualora un agricoltore che presenta domanda di aiuto per le colture energetiche conformemente all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che dichiara parcelle come ritirate dalla produzione, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento, non consegni il quantitativo previsto di una qualunque materia prima agricola, si considera che non abbia adempiuto ai suoi obblighi per quanto riguarda le parcelle destinate alle colture energetiche o ritirate dalla produzione in relazione a una superficie calcolata moltiplicando la superficie coltivata e da lui utilizzata per la produzione di materie prime per la percentuale delle mancate consegne della materia prima in questione.»;

    20)

    all'articolo 52, paragrafo 3, secondo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

    «Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»;

    21)

    all'articolo 53, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5, nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro.

    Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3 e 5. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»;

    22)

    l'articolo 59 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 2, terzo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

    «Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»;

    b)

    al paragrafo 4, secondo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

    «Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»;

    23)

    all'articolo 60, paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalle seguenti:

    «Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»;

    24)

    l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 63

    Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari

    Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura o per la produzione di qualità di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o il sostegno specifico previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri prevedono riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste dal presente titolo. Nel caso in cui siano concessi pagamenti per superficie o per animali, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente parte.»;

    25)

    all'articolo 64, secondo comma, la terza frase è sostituita dalle seguenti:

    «Un importo pari a quello della domanda respinta è dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.»;

    26)

    all'articolo 65, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Qualora più di un organismo pagatore intervenga nella gestione dei diversi regimi di pagamenti diretti, quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, e dei pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire un'applicazione adeguata delle disposizioni del presente capo, in particolare per assicurare che un unico tasso di riduzione sia applicato alla totalità dei pagamenti diretti e degli importi stabiliti conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 67, paragrafo 1, terzo comma.

    Se, per un agricoltore, più di un organismo pagatore interviene nella gestione dei diversi pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri assicurano che le infrazioni determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti.»;

    27)

    all'articolo 71, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    le riduzioni e le esclusioni ai sensi del titolo IV, capitolo II, si applicano all'importo totale dei pagamenti da erogare nel quadro del regime di pagamento unico, del regime di pagamento unico per superficie e di tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni o alle esclusioni di cui alla lettera a).»;

    28)

    l'articolo 71 bis è modificato come segue:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Articolo 71 bis

    Applicazione delle riduzioni per ciascun regime di sostegno»

    b)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    le riduzioni o esclusioni ai sensi del titolo IV, capitolo I, si applicano in relazione alle irregolarità;»

    ii)

    le lettere e) ed f) sono soppresse;

    29)

    dopo l'articolo 71 bis è aggiunto il seguente articolo 71 ter:

    «Articolo 71 ter

    Base di calcolo delle riduzioni dovute alla modulazione, alla disciplina finanziaria e alla condizionalità

    1.   Le riduzioni dovute alla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed eventualmente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (13), nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 e la riduzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento si applicano alla somma dei pagamenti cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la procedura prevista all'articolo 71 bis del presente regolamento.

    2.   L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capitolo II, del presente regolamento.

    30)

    all'articolo 73, i paragrafi 2 e 8 sono soppressi;

    31)

    all'articolo 78, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il sistema di ripartizione degli importi corrispondenti ai quattro punti percentuali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 è definito sulla base delle quote di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo degli Stati membri, con una ponderazione rispettivamente del 65 % e del 35 %.»;

    32)

    l'articolo 79 è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che decorrono dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

    (4)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

    (5)  GU L 100 del 18.4.2009, pag. 3.

    (6)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

    (7)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;

    (8)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

    (9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (10)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.»;

    (11)  GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.»;

    (12)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 9.»;

    (13)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.»;


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