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Document 32009R0366

    Regolamento (CE) n. 366/2009 della Commissione, del 5 maggio 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lapin Poron liha (DOP)]

    GU L 112 del 6.5.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/366/oj

    6.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 112/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 366/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 5 maggio 2009

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lapin Poron liha (DOP)]

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda della Finlandia concernente la registrazione della denominazione «Lapin Poron liha» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    In data 26 giugno 2008 è stata notificata alla Commissione una dichiarazione di opposizione della Svezia, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale opposizione si basa sull’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), c) e d), del suddetto regolamento. Nella sua dichiarazione di opposizione la Svezia ha sostenuto che le condizioni di cui all’articolo 2 del suddetto regolamento per una registrazione non sono soddisfatte; che la registrazione della denominazione di cui trattasi danneggerebbe denominazioni, marchi o prodotti esistenti e che la denominazione in questione è generica.

    (3)

    La Commissione ha ritenuto la suddetta opposizione ricevibile e, con lettera del 4 agosto 2008, ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo tra loro conformemente alle rispettive procedure interne.

    (4)

    La Finlandia e la Svezia hanno raggiunto un accordo entro un termine di sei mesi, notificato alla Commissione il 27 febbraio 2009. In forza di tale accordo, la Svezia non si oppone alla registrazione della denominazione «Lapin Poron liha». È stato convenuto che le modalità di etichettatura della carne di renna o dei prodotti a base di carne di renna originaria dalla Lapponia svedese dovranno effettuarsi ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006.

    (5)

    Tale accordo non modifica gli elementi pubblicati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. La denominazione «Lapin Poron liha» deve pertanto essere registrata conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 19 del 25.1.2008, pag. 22.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

    FINLANDIA

    Lapin Poron liha (DOP)


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