This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R0363
Commission Regulation (EC) No 363/2009 of 4 May 2009 amending Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
GU L 111 del 5.5.2009, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0807
5.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 363/2009 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1698/2005, che stabilisce il quadro normativo per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nella Comunità, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2). Di conseguenza è opportuno completare il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (3) con alcune modalità di applicazione supplementari. |
(2) |
L’estinzione del regime delle quote latte a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4) richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte. È pertanto opportuno sopprimere, a decorrere dall’inizio del periodo di programmazione, la limitazione prevista per il sostegno agli investimenti a favore delle aziende produttrici di latte in modo da rispettare i limiti delle quote di produzione assegnate alle singole aziende. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 74/2009 ha istituito l’obbligo di revisione dei piani strategici nazionali. Occorre definire il contenuto minimo di tale revisione. |
(4) |
Data l’importanza delle priorità definite nell’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno considerare le revisioni dei programmi di sviluppo rurale successive alla prima attuazione del suddetto articolo come revisioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e subordinarle ad una decisione della Commissione. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 74/2009 contiene un elenco di effetti potenziali che si intende conseguire con le operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005. L’elenco non è esaustivo e per questo gli Stati membri possono proporre effetti potenziali supplementari che le operazioni succitate sono destinate a conseguire. Per garantire tuttavia la coerenza con gli effetti potenziali già fissati e con l’obiettivo generale di rafforzare le operazioni connesse alle nuove sfide, è opportuno subordinare la facoltà degli Stati membri di proporre effetti potenziali supplementari all’esame della Commissione e al parere del comitato per lo sviluppo rurale. Per questo occorre subordinare ad una decisione della Commissione qualsiasi modifica volta ad aggiungere un nuovo effetto potenziale. |
(6) |
Dato l’elevato numero di casi in cui le revisioni riguardano eccezioni di importanza minore rispetto ai criteri distintivi tra organizzazione comune di mercato e sviluppo rurale e per limitare le incombenze amministrative, è opportuno esimere la Commissione dall’adozione di decisioni in merito a revisioni relative a modifiche connesse ad eccezioni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Di conseguenza occorre sopprimere questa categoria di revisioni dall’elenco di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006. |
(7) |
Occorre specificare il contenuto e i criteri dei piani aziendali che riguardano il sostegno ad aziende sottoposte ad una ristrutturazione dovuta alla riforma dell’organizzatore comune di mercato. |
(8) |
È opportuno adattare le disposizioni relative alla misura «ritiro dalla produzione» abolita in virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (5). |
(9) |
Per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell’attuale crisi economica e finanziaria si ravvisa l’opportunità di innalzare i massimali previsti per il pagamento degli anticipi nel 2009 e nel 2010. |
(10) |
Appare opportuno adeguare le disposizioni in materia di aiuti di Stato per alcune misure cofinanziate dal FEASR e per il finanziamento nazionale supplementare allo scopo di chiarirne il campo di applicazione e tener conto della nuova misura sulle aziende sottoposte ad una ristrutturazione dovuta alla riforma dell’organizzazione comune di mercato, istituita dal regolamento (CE) n. 74/2009. |
(11) |
Occorre definire le «modifiche sostanziali» di cui all’articolo 78, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
(12) |
Per permettere il monitoraggio delle azioni connesse alle priorità stabilite dall’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre specificare, per tipo di operazioni, gli indicatori di prodotto e i relativi obiettivi, che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 80 del medesimo regolamento. |
(13) |
Gli Stati membri devono fornire, nei programmi riveduti, informazioni sui tipi di operazioni connesse alle priorità elencate nell’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 precisando quali di tali operazioni si basano su misure nuove, ossia misure che non sono ancora state approvate nell’ambito del programma di sviluppo rurale. Deve essere inoltre presentato il contributo indicativo del FEASR per il periodo 2010-2013. A tal fine occorre modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006. |
(14) |
Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (CE) n. 74/2009, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2009, in quanto reca disposizioni complementari al regolamento citato. Questa applicazione retroattiva non deve violare il principio della certezza del diritto dei beneficiari interessati. |
(15) |
È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1974/2006. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ad eccezione del settore lattiero-caseario, non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un’organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).»; |
2) |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Le revisioni dei piani strategici nazionali in virtù dell’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono una revisione degli elementi pertinenti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento connessi alle priorità ivi previste all’articolo 16 bis, paragrafo 1, e in particolare i principali obiettivi quantificati. La strategia nazionale precisa il contributo approssimativo e indicativo del FEASR, di cui all’articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, assegnato nello Stato membro a ciascuna delle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e contiene le opportune spiegazioni relative all’assegnazione.»; |
3) |
all’articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui agli articoli 16 e 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito conformemente all’allegato II del presente regolamento.»; |
4) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
5) |
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure e tipi di operazioni, eliminare misure esistenti e tipi di operazioni, modificare le eccezioni previste all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o gli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.»; |
6) |
è inserito il seguente articolo 24 bis: «Articolo 24 bis Il piano aziendale di cui all’articolo 35 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005:
|
7) |
all’articolo 27, paragrafo 6, il primo comma è soppresso; |
8) |
all’articolo 46 è aggiunto il seguente comma: «Il presente articolo si applica anche agli impegni interessati dall’abolizione delle misure di ritiro dalla produzione in seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 73/2009. Su richiesta del beneficiario possono essere autorizzati adeguamenti di tali impegni anche qualora non sia prevista una clausola di revisione.»; |
9) |
all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l’importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50 % dell’aiuto pubblico connesso all’investimento.»; |
10) |
all’articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere pagamenti concessi dagli Stati membri per lo sviluppo rurale, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del suddetto regolamento, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.»; |
11) |
nella sezione 4 «Sorveglianza e valutazione» è inserito il seguente articolo 59 bis: «Articolo 59 bis Ai fini dell’articolo 78, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le proposte di modifiche sostanziali comprendono le modifiche per le quali è obbligatoria una decisione della Commissione e le modifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, eccettuate le modifiche delle eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o degli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.»; |
12) |
all’articolo 62, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Per le misure comprendenti i tipi di operazioni precisati all’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli indicatori di prodotto e gli obiettivi indicativi per gli indicatori di prodotto sono ripartiti per tipo di operazioni.»; |
13) |
all’articolo 63, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La Commissione deve essere preventivamente informata di questo tipo di trasmissione.»; |
14) |
gli allegati I, II, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tuttavia, l’articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(2) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 100.
(3) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.
(4) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(5) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono modificati come segue:
1) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Regimi di sostegno di cui all’articolo 2, paragrafo 2
|
2) |
l’allegato II è modificato come segue:
|
3) |
l’allegato VII è modificato come segue:
|
4) |
nell’allegato VIII, punto II «INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO», alla fine dell’elenco relativo all’asse 1 è aggiunta la seguente riga:
|
(1) GU L 299 del 2.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
(3) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(4) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
(5) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(6) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;
(7) Per gli Stati membri che comprendono regioni di convergenza.
(8) Per gli Stati membri che comprendono regioni ultraperiferiche o isole minori del mar Egeo.
(9) Per gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria in virtù del regolamento (CE) n. 378/2007.
(10) Per gli Stati membri che beneficiano di stanziamenti supplementari in virtù dell’articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 con regioni di convergenza.»