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Document 32009R0345
Commission Regulation (EC) No 345/2009 of 20 April 2009 establishing a prohibition of fishing for turbot in the Black Sea by vessels flying the flag of Bulgaria
Regolamento (CE) n. 345/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009 , recante divieto di pesca del rombo nel Mar Nero per i pescherecci battenti bandiera bulgara
Regolamento (CE) n. 345/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009 , recante divieto di pesca del rombo nel Mar Nero per i pescherecci battenti bandiera bulgara
GU L 105 del 25.4.2009, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
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25.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 345/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2009
recante divieto di pesca del rombo nel Mar Nero per i pescherecci battenti bandiera bulgara
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (3), stabilisce i contingenti per il 2009. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009. |
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(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO
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N. |
01/MED |
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Stato membro |
BGR |
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Stock |
TUR/F3742C |
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Specie |
Rombo (Psetta maxima) |
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Zona |
Mar Nero |
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Data |
1.4.2009 |