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Dokument 32009R0314

    Regolamento (CE) n. 314/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009 , relativo all’adozione di una misura eccezionale di sostegno temporaneo a favore del mercato delle carni suine e bovine sotto forma di un piano di eliminazione in una parte del Regno Unito

    GU L 98 del 17.4.2009, s. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/314/oj

    17.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 98/26


    REGOLAMENTO (CE) N. 314/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 16 aprile 2009

    relativo all’adozione di una misura eccezionale di sostegno temporaneo a favore del mercato delle carni suine e bovine sotto forma di un piano di eliminazione in una parte del Regno Unito

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 191 in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La situazione del mercato delle carni suine in Irlanda e nell’Irlanda del Nord è particolarmente critica in seguito alla recente scoperta di elevati livelli di diossina e policlorobifenili (PCB) nelle carni suine provenienti dall’Irlanda. Le autorità competenti hanno adottato una serie di misure per ovviare al problema.

    (2)

    Mangimi contaminati sono stati consegnati ad allevamenti suini e bovini in Irlanda. I mangimi contaminati rappresentano una parte significativa della razione alimentare dei suini, il che si traduce in elevati livelli di diossina nelle carni suine provenienti dagli allevamenti interessati. In considerazione della difficoltà di risalire alle aziende agricole da cui provengono le carni contaminate e tenuto conto degli elevati livelli di diossina trovati nelle carni suine contaminate, le autorità irlandesi hanno deciso, a titolo precauzionale, di ritirare dal mercato tutte le carni suine e i prodotti derivati.

    (3)

    Data l’eccezionalità delle circostanze e le difficoltà pratiche cui deve far fronte tale mercato in Irlanda e nell’Irlanda del Nord, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1278/2008, del 17 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all’ammasso privato in Irlanda (2) e il regolamento (CE) n. 1329/2008, del 22 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all’ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito (3).

    (4)

    Inoltre, in occasione del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 la Commissione è stata invitata a sostenere gli agricoltori e i macelli irlandesi mediante il cofinanziamento di misure atte a ritirare dal mercato gli animali e i prodotti interessati.

    (5)

    A tale riguardo il regolamento (CE) n. 94/2009 della Commissione, del 30 gennaio 2009, relativo all’adozione di una misura eccezionale di sostegno temporaneo a favore del mercato delle carni suine e bovine sotto forma di un piano di eliminazione in Irlanda (4), prevede un piano di eliminazione di taluni suini e bovini provenienti da allevamenti che hanno utilizzato mangimi contaminati nonché dei derivati delle carni suine che sono bloccati presso macelli irlandesi ovvero sotto la responsabilità di questi ultimi.

    (6)

    Il 23 dicembre 2008 la Commissione ha inoltre deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti di Stato riguardante misure speciali relative a prodotti a base di carne di origine suina in seguito a una contaminazione da diossina in Irlanda (5) (di seguito «regime di aiuti di Stato N 643/08»). Detto regime prevede, a determinate condizioni, un indennizzo per le carni suine ritirate da altri Stati membri.

    (7)

    Una parte considerevole dei suini macellati nell’Irlanda del Nord proviene dall’Irlanda. È pertanto chiaro che la contaminazione dei mangimi in Irlanda ha ripercussioni per il mercato delle carni suine nell’Irlanda del Nord. Tuttavia solo le carni suine ottenute da suini macellati in Irlanda sono ammissibili all’indennizzo nell’ambito del regime di aiuti di Stato N 643/08; sono pertanto escluse dal beneficio dell’indennizzo ai sensi di detto regime le carni ottenute da suini macellati nell’Irlanda del Nord.

    (8)

    Anche il settore delle carni bovine nell’Irlanda del Nord è stato colpito dalla contaminazione dei mangimi in Irlanda. In particolare, secondo le autorità britanniche, è accertato che mangimi contaminati sono stati consegnati a taluni allevamenti bovini nell’Irlanda del Nord. Di conseguenza alcuni bovini rimangono bloccati in aziende zootecniche dell’Irlanda del Nord nelle quali test positivi effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB). Inoltre una certa quantità di carne bovina ottenuta da animali abbattuti nell’Irlanda del Nord entro il 6 dicembre 2008 e stoccata nel Regno Unito proveniva da mandrie nelle quali test positivi effettuati su altri bovini di tali mandrie hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB).

    (9)

    Nell’Irlanda del Nord la contaminazione dei mangimi e l’applicazione dei controlli che impediscono ai bovini interessati di entrare nella catena alimentare al fine di ridurre i rischi potenziali per la salute pubblica hanno creato una situazione che compromette gravemente la continuazione delle attività economiche da parte delle aziende zootecniche. Sussistono inoltre problemi di benessere degli animali a seguito dell’aumento eccessivo del peso dei bovini di cui trattasi. Oltre a ciò, alcuni agricoltori incontrano notevoli difficoltà finanziarie nel mantenere il credito destinato all’acquisto di mangimi.

    (10)

    Il Regno Unito ha pertanto chiesto alla Commissione di adottare ulteriori misure di sostegno d’emergenza a favore del mercato delle carni suine e bovine nell’Irlanda del Nord.

    (11)

    Nella parte II, capo II, sezione I, il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede misure eccezionali di sostegno del mercato. In particolare, l’articolo 44 dispone che la Commissione possa adottare misure eccezionali di sostegno del mercato in casi di epizoozie e l’articolo 45 prevede, nel settore delle carni di pollame e delle uova, che la Commissione possa adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi perturbazioni del mercato che si ritiene siano direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale. Allo scopo di risolvere i problemi di ordine pratico che scaturiscono dall’attuale situazione del mercato delle carni suine e bovine nell’Irlanda del Nord è opportuno adottare una misura eccezionale di sostegno temporaneo di detto mercato, analoga a quelle previste nella sezione I del regolamento (CE) n. 1234/2007 e a quelle adottate per l’Irlanda in virtù del regolamento (CE) n. 94/2009.

    (12)

    Tale misura eccezionale di sostegno del mercato deve assumere la forma di un piano di eliminazione di alcuni bovini bloccati in aziende zootecniche dell’Irlanda del Nord nelle quali test positivi effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB). È inoltre opportuno prevedere un piano di eliminazione dei derivati delle carni bovine e suine che sono bloccati presso macelli nel Regno Unito ovvero sotto la responsabilità e il controllo di questi ultimi, e per i quali è difficile determinare in che misura essi provengano da bovini o suini allevati in aziende agricole che hanno fatto ricorso a mangimi contaminati.

    (13)

    Tale misura eccezionale di sostegno del mercato deve pertanto far fronte ai rischi crescenti per la salute e il benessere degli animali e allo stesso tempo impedire che i prodotti derivati da animali che possono contenere elevati livelli di contaminazione siano immessi nella catena alimentare oppure utilizzati nella composizione degli alimenti per animali. Tale misura deve inoltre evitare che il mercato delle carni bovine e suine nell’Irlanda del Nord si trovi in una posizione concorrenziale chiaramente svantaggiata rispetto a quello dell’Irlanda, tenuto conto delle condizioni di ammissibilità al piano di eliminazione di cui al regolamento (CE) n. 94/2009 e di quelle previste dal regime di aiuti di Stato N 643/08.

    (14)

    Occorre che tale misura eccezionale di sostegno del mercato sia parzialmente finanziata dalla Comunità. Il contributo comunitario all’indennizzo deve essere espresso in importo massimo medio per animale ovvero in tonnellata di carne bovina o suina per un quantitativo limitato dei prodotti interessati, mentre le autorità competenti devono fissare il prezzo dell’indennizzo e, quindi, l’importo del finanziamento parziale basandosi sul valore di mercato degli animali e dei prodotti da indennizzare, entro limiti ben definiti.

    (15)

    È opportuno che le autorità competenti mettano in atto tutti i controlli e adottino tutti i provvedimenti di sorveglianza necessari ad una corretta applicazione della misura eccezionale prevista dal presente regolamento e ne informino la Commissione.

    (16)

    Visto che, per ragioni di benessere animale, di sanità pubblica e di approvvigionamento del mercato, le autorità competenti hanno dovuto dare inizio al piano di eliminazione degli animali nonché dei prodotti interessati a partire dal 14 febbraio 2009, data della richiesta del Regno Unito, è necessario prevedere l’applicazione del presente regolamento a decorrere da tale data.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo d’applicazione

    1.   Il presente regolamento introduce una misura eccezionale di sostegno del mercato in una parte del Regno Unito sotto forma di piano di eliminazione:

    a)

    dei bovini che dal 6 dicembre 2008 si trovano in aziende zootecniche dell’Irlanda del Nord nelle quali test positivi effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB);

    b)

    delle carni bovine fresche, refrigerate o congelate ottenute da animali abbattuti nell’Irlanda del Nord al più tardi il 6 dicembre 2008 che sono stoccate nell’Irlanda del Nord e provengono da mandrie nelle quali test positivi effettuati su altri bovini di tali mandrie hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB);

    c)

    delle carni suine fresche, refrigerate o congelate provenienti da animali originari dell’Irlanda e abbattuti nell’Irlanda del Nord al più tardi il 6 dicembre 2008. Tali carni suine sono stoccate nel Regno Unito:

    i)

    presso il macello; oppure

    ii)

    in luogo diverso dal macello, ma sotto la sua responsabilità e controllo, a condizione che quest’ultimo sia rispondente ai requisiti stabiliti dalle autorità competenti.

    Articolo 2

    Eliminazione di animali e di carne

    1.   Le autorità competenti del Regno Unito sono autorizzate ad indennizzare l’eliminazione degli animali e della carne di cui all’articolo 1 affinché la macellazione e la distruzione integrale di tali animali e dei loro prodotti derivati nonché la distruzione della carne avvengano conformemente alla legislazione veterinaria d’applicazione.

    Gli animali vivi sono consegnati ad un macello ed ivi distrutti; quindi, dopo essere state contate e pesate, tutte le carcasse vengono trasportate a un impianto di trasformazione, in cui tutti i materiali vengono distrutti.

    Se gli animali non sono atti ad essere trasportati ad un macello, possono essere abbattuti all’interno dell’azienda zootecnica.

    La distruzione della carne viene effettuata dopo averla pesata e trasportata a un impianto di trasformazione, in cui tutti i materiali vengono distrutti.

    Queste operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle autorità competenti, che utilizzano elenchi di controllo standard comprendenti schede di pesatura e conteggio.

    2.   L’indennizzo che le autorità competenti versano per l’eliminazione degli animali di cui all’articolo 1, lettera a), e per i prodotti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo non supera il valore di mercato degli animali e dei prodotti interessati prima della decisione presa dall’Irlanda di ritirare dal mercato, a titolo precauzionale, tutte le carni suine e i loro derivati.

    Allo scopo di evitare qualsiasi sovracompensazione, l’indennizzo versato dalle autorità competenti tiene conto di ogni altro tipo di compensazione cui hanno eventualmente diritto gli allevatori o i macelli.

    3.   Le autorità competenti corrispondono l’indennizzo per i prodotti destinati ad essere eliminati ai sensi del presente regolamento dopo che l’impianto di trasformazione ha ricevuto detti prodotti e dopo che i controlli previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono stati eseguiti. L’indennizzo erogato a norma del presente regolamento dalle autorità competenti è ammissibile ad un finanziamento comunitario parziale una volta accertata la distruzione integrale dei prodotti di cui trattasi in base a tutti gli indispensabili controlli documentari e fisici.

    L’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (6) si applica mutatis mutandis.

    Soltanto le spese dichiarate entro il luglio 2009 sono ammissibili al finanziamento comunitario parziale.

    Articolo 3

    Finanziamento

    1.   Per ogni animale (e carne) integralmente distrutto, la Comunità versa un indennizzo parziale equivalente al 50 % delle spese sostenute a norma dell’articolo 2, paragrafo 1. Tale finanziamento parziale non deve superare un massimale medio pari a:

    a)

    468,62 EUR a capo per un numero massimo di 5 196 bovini;

    b)

    3 150,00 EUR per tonnellata di carne bovina per un volume massimo di 40 tonnellate di carni bovine;

    c)

    1 133,50 EUR per tonnellata di carne suina per un volume massimo di 1 034 tonnellate di carni suine.

    2.   Le autorità competenti determinano l’importo del finanziamento parziale per animale e per prodotto derivato indennizzato in base al valore di mercato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, rispettando gli importi medi massimi fissati al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Entro il 31 agosto 2009 il Regno Unito notifica alla Commissione l’importo complessivo delle spese di indennizzo indicando il numero e le categorie di bovini nonché il volume e i tipi di carni bovine e suine eliminate a norma del presente regolamento.

    4.   Se viene accertato che il beneficiario dell’importo versato a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, ha percepito anche un indennizzo in base ad una polizza assicurativa o un altro indennizzo versato da terzi, il Regno Unito recupera l’importo di cui trattasi e ne versa il 50 % al Fondo europeo di garanzia agricola, detraendolo dalla spesa corrispondente. Se l’importo erogato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, era superiore all’indennizzo percepito, il Regno Unito recupera un importo pari a quello dell’indennizzo.

    Articolo 4

    Controlli e comunicazione

    1.   Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie a garantire una corretta applicazione del presente regolamento, in particolare:

    a)

    assicurandosi che nessuno dei prodotti indennizzati a norma dell’articolo 2 entri a far parte della composizione di alimenti per animali o sia immesso nella catena alimentare mediante opportune ispezioni in loco, l’utilizzo di adeguati agenti denaturanti e l’apposizione di sigilli sui mezzi di trasporto;

    b)

    eseguendo, almeno una volta per mese civile, controlli amministrativi e contabili in ogni singolo impianto di trasformazione partecipante, in modo da garantire che siano state distrutte tutte le carcasse e tutte le carni bovine e suine consegnate dall’inizio del piano o dall’ultimo controllo;

    c)

    effettuando, per quanto riguarda le carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate, stoccate in luoghi diversi dai macelli, di cui all’articolo 1, lettera c), punto ii), controlli d’inventario in loco onde determinare i quantitativi di carni bovine e suine provenienti da animali macellati al più tardi il 6 dicembre 2008, verificando che si tratti di carni sicure, facilmente identificabili e conservate materialmente in luoghi diversi da quelli in cui si conservano le altre scorte, e che le operazioni di uscita siano soggette ai controlli necessari in materia di identificazione e di pesatura;

    d)

    assicurando la realizzazione di controlli in loco e la stesura di relazioni particolareggiate su detti controlli, indicando in particolare:

    i)

    la fascia di età, la classificazione e il numero complessivo di animali trasportati dall’allevamento, la data e l’ora del loro trasporto e del loro arrivo al macello;

    ii)

    i quantitativi di carcasse trasportate sotto sigillo dal macello e pervenute all’impianto di trasformazione, nonché il permesso di circolazione degli animali e i numeri dei sigilli;

    iii)

    allorché la macellazione ha luogo presso l’azienda zootecnica, come prevede l’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, il numero di animali macellati nell’allevamento, il numero di carcasse trasportate sotto sigillo dall’allevamento e il quantitativo pervenuto all’impianto di trasformazione, nonché il permesso di circolazione degli animali e i numeri dei sigilli;

    iv)

    per ciascun prodotto derivato da carni bovine e suine, la data di macellazione dell’animale dal quale proviene e la scheda relativa al peso del prodotto di cui trattasi; per quanto riguarda le carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate, stoccate in luoghi che non siano i macelli, il luogo e le misure adottate per garantire la sicurezza del prodotto in questione durante lo stoccaggio e il trasporto;

    v)

    i quantitativi e la classificazione dei prodotti derivati da carni bovine e suine, trasportati sotto sigillo dal punto di raccolta e pervenuti all’impianto di trasformazione, il permesso di circolazione e i numeri dei sigilli;

    vi)

    gli elementi, i registri e i documenti verificati nell’ambito dei controlli richiesti a norma della lettera b) e che contengono almeno un riepilogo giornaliero dei quantitativi di carcasse e di carni bovine e suine che arrivano in un impianto di trasformazione, le corrispondenti date di distruzione e i quantitativi distrutti.

    2.   Il Regno Unito comunica alla Commissione:

    a)

    appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, una descrizione delle misure applicate in materia di controllo e di notifica di tutte le operazioni di cui trattasi;

    b)

    entro il 30 aprile 2009, una relazione particolareggiata sui controlli effettuati a norma del paragrafo 1.

    Articolo 5

    Misura d’intervento

    Le misure adottate nell’ambito del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (7).

    Articolo 6

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 febbraio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 78.

    (3)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 56.

    (4)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 41.

    (5)  GU C 36 del 13.2.2009, pag. 2.

    (6)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

    (7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


    Op