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Document 32009R0284

    Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, del 7 aprile 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

    GU L 94 del 8.4.2009, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1303

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/284/oj

    8.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 94/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 284/2009 DEL CONSIGLIO

    del 7 aprile 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere conforme del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali pone la Comunità di fronte a grandi sfide che esigono una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia e, in particolare, per sostenere gli investimenti in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione.

    (2)

    Il quadro normativo per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato adottato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.

    (3)

    Un adattamento di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 (1) è necessario per facilitare la mobilitazione degli stanziamenti comunitari destinati all'avvio dei programmi operativi e dei progetti sovvenzionati nel quadro di questi programmi, in modo da accelerare l'attuazione e l'impatto degli investimenti sull'economia.

    (4)

    Occorre rafforzare la possibilità per la Banca europea per gli investimenti (BEI) e per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di aiutare gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione dei programmi operativi.

    (5)

    Tenuto conto del ruolo della BEI e del FEI come entità finanziarie riconosciute dal trattato, allorché sono organizzate operazioni di ingegneria finanziaria con il loro concorso tramite fondi di partecipazione dovrebbe essere possibile attribuire loro un contratto direttamente.

    (6)

    Per facilitare il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, occorre prevedere la possibilità di considerare i contributi in natura come spese ammissibili per la costituzione di fondi o per contribuire ad essi.

    (7)

    Nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per sostenere le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese, occorre altresì rendere più flessibili le condizioni che disciplinano il pagamento degli anticipi.

    (8)

    Per accelerare l'attuazione dei grandi progetti, è necessario permettere che le spese relative ai grandi progetti non ancora approvati dalla Commissione siano incluse nelle dichiarazioni di spesa.

    (9)

    Per rafforzare le risorse finanziarie degli Stati membri in modo da agevolare l'avvio rapido dei programmi operativi in un contesto di crisi, occorre modificare le disposizioni relative al prefinanziamento.

    (10)

    Il pagamento di un anticipo fin dall'inizio dei programmi operativi dovrebbe poter garantire un flusso di cassa regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari nel corso dell'attuazione del programma. Dovrebbero pertanto essere adottate disposizioni per il pagamento degli anticipi per i Fondi strutturali: 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004) e 9 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente), per accelerare l'attuazione dei programmi operativi.

    (11)

    In forza dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, le modifiche relative all'articolo 56, paragrafo 2 e all'articolo 78, paragrafo 1 dovrebbero applicarsi durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013. È pertanto necessaria un'applicazione retroattiva con decorrenza dal 1o agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1083/2006. Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia, altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (12)

    Il regolamento (CE) n. 1803/2006 dovrebbe pertanto essere modificato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 44, il secondo comma è modificato come segue:

    a)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.»;

    b)

    è aggiunta la lettera c) seguente:

    «c)

    l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI.»;

    2)

    all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

    «La BEI o il FEI possono, su richiesta degli Stati membri, partecipare agli interventi d'assistenza tecnica di cui al primo comma.»;

    3)

    all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

    In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

    Le spese di cui al primo e al secondo comma devono soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    le norme in materia di ammissibilità stabilite in base al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese;

    b)

    l'ammontare delle spese è debitamente giustificato da documenti giustificativi aventi un valore probatorio equivalente a fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici;

    c)

    nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.»;

    4)

    l'articolo 78 è modificato come segue:

    a)

    l'ultima frase dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma è sostituita dalla seguente:

    «Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in regolamenti specifici a ciascun Fondo.»;

    b)

    all'articolo 78, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

    c)

    all'articolo 78, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Quando, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere rettificata di conseguenza.»;

    5)

    all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

    b)

    per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

    c)

    per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo del FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del FESR al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del FESR al programma operativo.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si applicano a decorrere dal 1o agosto 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. SCHWARZENBERG


    (1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


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