EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R0222
Regulation (EC) No 222/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 638/2004 on Community statistics relating to the trading of goods between Member States
Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri
Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri
GU L 87 del 31.3.2009, p. 160–163
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32019R2152
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/160 |
REGOLAMENTO (CE) N. 222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le disposizioni di base per le statistiche comunitarie in materia di scambi di beni tra Stati membri. |
(2) |
Nel quadro della comunicazione della Commissione del 14 novembre 2006 relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie, Intrastat, il sistema di rilevazione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, è stato individuato come uno dei settori in cui è possibile e auspicabile una semplificazione. |
(3) |
Un'azione immediata per alleggerire l'onere statistico può consistere nella riduzione del tasso di copertura dei dati rilevati attraverso Intrastat. Ciò può essere realizzato innalzando le soglie al di sotto delle quali le parti sono esentate dal fornire dati Intrastat, con conseguente aumento della quota delle statistiche basate su stime eseguite dalle autorità nazionali. |
(4) |
Ai fini di un'efficacia a lungo termine, si dovrebbero considerare altre misure intese a ridurre ulteriormente l'onere statistico, mantenendo nel contempo statistiche conformi agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali misure potrebbero includere un'ulteriore riduzione del tasso di copertura minimi obbligatori del totale delle spedizioni e del totale degli arrivi, nonché la possibile futura introduzione di un flusso unico. A tal fine, la Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente il valore, la fattibilità e l'impatto in termini di qualità di tali misure. |
(5) |
È opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione (Eurostat) dati aggregati annuali sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese. In tal modo saranno messe a disposizione degli utilizzatori nuove informazioni statistiche su questioni economiche importanti e sarà possibile un nuovo tipo di analisi, ad esempio l'analisi del modo di operare delle imprese europee nel contesto della globalizzazione, senza che ciò imponga nuovi obblighi statistici alle imprese dichiaranti. La relazione tra le statistiche sulle imprese e le statistiche sugli scambi dovrebbe essere stabilita fondendo le informazioni tratte dal registro degli operatori intracomunitari con le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (3). |
(6) |
È opportuno che le competenze di esecuzione per la riduzione della copertura minima degli scambi siano conferite alla Commissione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero garantire la necessaria flessibilità in caso di future modifiche basate su una valutazione regolare delle soglie in stretta collaborazione con le autorità nazionali, in modo da trovare il giusto equilibrio tra l'onere statistico e l'accuratezza dei dati. |
(7) |
La diminuzione della copertura minima degli scambi impone l'adozione di misure di compensazione a fronte di una rilevazione meno completa di dati, con conseguente incidenza negativa sulla qualità, in particolare sull'accuratezza dei dati. La Commissione dovrebbe avere il potere di rendere più stringenti gli obblighi degli Stati membri in tema di qualità e in particolare di definire i criteri di valutazione degli scambi non rilevati attraverso Intrastat. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 638/2004 stabilisce che talune disposizioni siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(9) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. |
(10) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. |
(11) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari, adeguare il periodo di riferimento per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto, precisare le modalità di raccolta delle informazioni che sono raccolte dalle autorità nazionali, in particolare i codici da utilizzare, adeguare la copertura Intrastat minima agli sviluppi tecnici ed economici, definire le condizioni alle quali gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire per singole transazioni minori, definire i risultati aggregati da trasmettere e i criteri a cui devono conformarsi i risultati delle stime, adottare disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 con le statistiche sugli arrivi e sulle spedizioni di merci, e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 638/2004, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 638/2004 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; |
2) |
all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il periodo di riferimento può essere modificato dalla Commissione per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; |
3) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono tenuti a fornire informazioni per Intrastat:
|
4) |
all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
6) |
l'articolo 10 è modificato come segue:
|
7) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Riservatezza statistica Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.»; |
8) |
l'articolo 12 è modificato come segue:
|
9) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Qualità 1. Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano i seguenti criteri di qualità:
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità delle statistiche fornite. 3. Allorché i criteri di qualità enumerati al paragrafo 1 sono applicati alle statistiche di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse. 4. La Commissione stabilisce eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»; |
10) |
all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
11) |
all'allegato, sezione 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.
(2) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.
(7) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(8) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
(9) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.»;