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Document 32009R0189
Council Regulation (EC) No 189/2009 of 9 March 2009 amending Regulation (EC) No 1425/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain plastic sacks and bags originating in the People’s Republic of China and Thailand, and terminating the proceeding on imports of certain plastic sacks and bags originating in Malaysia
Regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio, del 9 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia
Regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio, del 9 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia
GU L 67 del 12.3.2009, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2011
12.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 189/2009 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»),
visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consigio (2), in particolare l’articolo 2,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1425/2006, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia, classificabili ai codici NC ex 3923 21 00 (codice TARIC 3923210020), ex 3923 29 10 (codice TARIC 3923291020) ed ex 3923 29 90 (codice TARIC 3923299020). Considerato l’alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta che si è conclusa con l’istituzione del dazio antidumping («l’inchiesta iniziale»), è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e thailandesi e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,8 % e il 14,3 % nei confronti delle società costituenti il campione, mentre per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione sono state fissate aliquote rispettivamente dell’8,4 % per la RPC e del 7,9 % per la Thailandia. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta sono state applicate aliquote di dazio del 28,8 % per la RPC e del 14,3 % per la Thailandia. |
(2) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 stabilisce che, nel caso in cui un nuovo produttore esportatore nella RPC o in Thailandia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:
l’articolo 1 di tale regolamento possa essere modificato, concedendo al nuovo produttore esportatore l’aliquota di dazio fissata per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all’8,4 % per le società cinesi e al 7,9 % per le società thailandesi. |
B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE
(3) |
Sette società (cinque cinesi e due thailandesi) hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). |
(4) |
È stato effettuato un esame volto a determinare se le sette società soddisfacessero le condizioni per la concessione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006. |
(5) |
A tutti e sette i richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza delle tre condizioni di cui sopra. |
(6) |
Due società cinesi che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno fornito le informazioni richieste. Non essendo stato possibile verificare se tali società rispondessero alle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006, la loro richiesta non è stata accolta. |
(7) |
Una società thailandese ha fornito informazioni fuorvianti; la sua richiesta è stata pertanto respinta. |
(8) |
Un’altra società thailandese ha esportato il prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo di inchiesta. La sua richiesta è stata pertanto respinta, non sussistendo la prima delle condizioni indicate. |
(9) |
Gli elementi di prova forniti dagli altri tre produttori esportatori cinesi sono ritenuti sufficienti a dimostrare la loro rispondenza alle condizioni stabilite nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 e quindi a giustificare la concessione agli stessi dell’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non facenti parte del campione (pari all’8,4 % per le società cinesi) e di conseguenza la loro inclusione nell’elenco dei produttori esportatori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006. |
(10) |
I richiedenti e l’industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. |
(11) |
Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all’occorrenza tenute in debita considerazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le seguenti società sono aggiunte all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese, figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006:
Società |
Città |
Huiyang Kanlun Polyethylene Manufacture Factory |
Huizhou |
Bao Xiang Plastic Bag Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd. |
Shenzhen |
Quanzhou Polywin Packaging Co. Ltd. |
Nanan |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
P. NEČAS
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.