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Document 32009R0183

Regolamento (CE) n. 183/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009 , recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento delle quote per la campagna di commercializzazione 2009/2010 nel settore dello zucchero

GU L 63 del 7.3.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/183/oj

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/9


REGOLAMENTO (CE) N. 183/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2009

recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento delle quote per la campagna di commercializzazione 2009/2010 nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa le quote nazionali e regionali per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2009/2010 tali quote devono essere adeguate in base al risultato dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (2).

(2)

Delle eventuali quote aggiuntive di isoglucosio che potrebbero essere assegnate in una data successiva per la campagna di commercializzazione 2009/2010, su richiesta di imprese riconosciute in Italia, in Lituania e in Svezia, occorrerà tenere conto entro la fine di febbraio del 2010, nell'ambito del prossimo adeguamento delle quote fissate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Occorre pertanto modificare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

498 480,2

53 810,2

 

Francia (metropolitana)

2 956 786,7

 

0

Dipartimenti francesi d'oltremare

480 244,5

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

220 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo (continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

0

 

TOTALE

13 336 741,2

690 440,8


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