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Document 32009R0121

    Regolamento (CE) n. 121/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 , che fissa l'importo supplementare da versare in Bulgaria per le pesche destinate alla trasformazione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2007-2008 conformemente al regolamento (CE) n. 679/2007

    GU L 39 del 10.2.2009, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/121/oj

    10.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 39/33


    REGOLAMENTO (CE) N. 121/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 9 febbraio 2009

    che fissa l'importo supplementare da versare in Bulgaria per le pesche destinate alla trasformazione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2007-2008 conformemente al regolamento (CE) n. 679/2007

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

    visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania,

    visto il regolamento (CE) n. 679/2007 della Commissione, del 18 giugno 2007, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007-2008, dell'importo dell'aiuto per le pesche destinate alla trasformazione (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Bulgaria ha notificato alla Commissione che 119,46 tonnellate di pesche avevano beneficiato di un aiuto alla trasformazione nel quadro del suddetto regime per la campagna 2007-2008. Il limite di trasformazione fissato per questo Stato membro nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (3) non è perciò stato superato. Un importo supplementare di 11,92 EUR per tonnellata dovrà di conseguenza essere versato per i suddetti quantitativi.

    (2)

    Per la campagna di commercializzazione 2007-2008, i produttori della Romania non hanno presentato domande di aiuto per le pesche destinate alla trasformazione. In tale Stato membro non è pertanto necessario versare alcun importo supplementare per la suddetta campagna,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importo supplementare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 679/2007, pari a 11,92 EUR per tonnellata di pesche destinate alla trasformazione, è versato in Bulgaria successivamente alla campagna di commercializzazione 2007-2008.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 157 del 19.6.2007, pag. 12.

    (2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

    (3)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.


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