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Document 32009R0071
Commission Regulation (EC) No 71/2009 of 23 January 2009 setting the quantity of maize available for intervention for period 2 of the 2008/09 marketing year
Regolamento (CE) n. 71/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009 , che fissa il quantitativo di granturco disponibile all'intervento per la fase n. 2 della campagna 2008/2009
Regolamento (CE) n. 71/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009 , che fissa il quantitativo di granturco disponibile all'intervento per la fase n. 2 della campagna 2008/2009
GU L 21 del 24.1.2009, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 71/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2009
che fissa il quantitativo di granturco disponibile all'intervento per la fase n. 2 della campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 687/2008 stabilisce le norme per l'attribuzione dei quantitativi di granturco ammissibili all'intervento per la campagna 2008-2009. L'attribuzione avviene in due fasi, denominate «fase n. 1» e «fase n. 2». |
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(2) |
Il quantitativo globale di granturco offerto all'intervento durante la fase n. 1, compresa tra il 1o agosto e il 31 dicembre 2008, non ha superato il limite massimo stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto pubblicare il quantitativo di granturco che può essere offerto all'intervento durante la fase n. 2 della campagna 2008-2009. |
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(3) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 687/2008, la fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il quantitativo di granturco che può essere offerto all'intervento durante la fase n. 2 della campagna 2008/2009 in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 687/2008 è pari a 172 377 tonnellate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale