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Document 32009R0051

    Regolamento (CE) n. 51/2009 della Commissione, del 15 gennaio 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 17 del 22.1.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/51/oj

    22.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 17/17


    REGOLAMENTO (CE) N. 51/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 15 gennaio 2009

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2009.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Articolo rettangolare trapuntato, delle dimensioni di 260 cm × 240 cm circa, composto da tre strati; i due strati esterni sono in tessuto di cotone, quello centrale, che costituisce l'imbottitura interna, è in ovatta sintetica. Lo strato superiore ha un bordo cucito attorno della larghezza di circa 30 cm, in colore contrastante. Gli strati sono tenuti insieme da cuciture decorative.

    (copriletto)

    (Si veda la fotografia n. 645) (1)

    9404 90 90

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 s) della sezione XI e del testo dei codici NC 9404, 9404 90 e 9404 90 90.

    Gli oggetti letterecci e oggetti simili guarniti internamente di qualsiasi materia devono essere classificati nella voce 9404. Si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA), voce 9404, paragrafo B e paragrafo B, punto 2, che menzionano esplicitamente copripiedi e copriletto.

    La classificazione nella voce 6304 è esclusa in quanto la sezione XI non comprende gli oggetti letterecci del capitolo 94 [si veda la nota 1 s) della sezione XI]. La voce 6304 esclude inoltre i manufatti per l'arredamento della voce 9404, come i copriletto (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato, voce 6304, secondo paragrafo).

    L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9404 90 90.

    Image


    (1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.


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