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Document 32009R0037

    Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

    GU L 14 del 20.1.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32010R0904

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/37/oj

    20.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 14/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 37/2009 DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per contrastare con efficacia la frode relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA), è indispensabile che gli Stati membri raccolgano e scambino le informazioni sulle operazioni intracomunitarie il più rapidamente possibile. Prevedere un termine di un mese è la risposta più adeguata a suddetta esigenza, tenuto conto degli esercizi contabili e finanziari delle imprese e degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi delle imprese.

    (2)

    Considerate le modifiche al periodo per la dichiarazione delle operazioni intracomunitarie, apportate dalla direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (3), è necessario modificare i riferimenti al suddetto periodo nel regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio (4).

    (3)

    Poiché gli obiettivi dell’azione prevista per combattere la frode relativa all’IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione in materia dipende dalle informazioni raccolte dagli altri Stati membri, e possono dunque, a motivo dell’impegno necessario da parte di tutti gli Stati membri, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (4)

    Dato che le modifiche previste dal presente regolamento sono necessarie per adeguare il regolamento (CE) n. 1798/2003 alle misure di cui alla direttiva 2008/117/CE, alle quali gli Stati membri devono conformarsi con effetto al 1o gennaio 2010, il presente regolamento deve entrare in vigore alla stessa data.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1798/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 23, secondo comma è sostituito dal seguente:

    «I valori di cui al punto 2), primo comma, sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.»;

    2)

    l’articolo 24, secondo comma è sostituito dal seguente:

    «I valori di cui al punto 2), primo comma, sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.»;

    3)

    all’articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Qualora l’autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a consentire l’accesso ad alcune informazioni a norma degli articoli 23 e 24, essa adempie a tale obbligo al più presto e, comunque, entro un mese dalla fine del periodo al quale le informazioni si riferiscono.

    2.   In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla banca dati nelle circostanze previste dall’articolo 22, l’accesso a tali ulteriori informazioni viene autorizzato al più presto e comunque entro il mese successivo al periodo durante il quale esse sono state raccolte.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

    Per il Consiglio

    La presidente

    R. BACHELOT-NARQUIN


    (1)  Parere espresso il 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere espresso il 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.


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