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Document 32009L0141

    Direttiva 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009 , che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 308 del 24.11.2009, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/141/oj

    24.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 308/20


    DIRETTIVA 2009/141/CE DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2009

    che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentano un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima.

    (2)

    Per quanto concerne i mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini, dati recenti forniti dalle autorità competenti degli Stati membri riguardanti la presenza di arsenico totale (insieme di arsenico organico ed inorganico) indicano che occorre aumentare alcuni livelli massimi di arsenico totale. I sottoprodotti dell’industria della filettatura del pesce sono materie prime importanti nella produzione di farina di pesce e di olio di pesce destinati all’uso in mangimi composti, in particolare nei mangimi per pesci.

    (3)

    L’aumento dei livelli massimi di arsenico totale nei mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini e nei mangimi per pesce non comporta alcuna variazione dei livelli massimi di arsenico inorganico. Dato che i potenziali effetti negativi dell’arsenico per la salute animale ed umana sono determinati dalla frazione inorganica in un particolare prodotto destinato all’alimentazione animale o umana e i composti organici dell’arsenico presentano un potenziale di tossicità molto basso (2), l’aumento dei livelli dell’arsenico totale non influisce sulla tutela della salute animale o della salute pubblica.

    (4)

    Nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE, i livelli massimi per l’arsenico si riferiscono all’arsenico totale, dato che non esiste un metodo standard per l’analisi dell’arsenico inorganico. Per i casi in cui le autorità competenti richiedono un’analisi del contenuto di arsenico inorganico, tuttavia, l’allegato fissa il livello massimo di arsenico inorganico.

    (5)

    Poiché il metodo di estrazione in certi casi influisce in misura significativa sul risultato analitico dell’arsenico totale, è opportuno stabilire una procedura di estrazione da utilizzare nei controlli ufficiali.

    (6)

    Le informazioni fornite dalle autorità competenti e da organizzazioni interessate indicano livelli significativi di arsenico negli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi autorizzati in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È opportuno definire i livelli massimi di arsenico in tali additivi per proteggere la salute pubblica e quella degli animali.

    (7)

    Per quanto concerne la teobromina, dal parere dell’Autorità europea per la salute alimentare del 10 giugno 2008 (4) risulta che gli attuali livelli massimi di teobromina potrebbero non garantire una completa protezione di alcune specie animali. Il parere riferisce di potenziali effetti nocivi in suini, cani, cavalli e per la produzione di latte nelle mucche da latte. È dunque opportuno fissare livelli massimi più bassi.

    (8)

    Per quanto riguarda gli alcaloidi presenti nelle piante di Datura sp., dal parere dell’EFSA del 9 aprile 2008 (5) risulta che, poiché alcaloidi tropanici sono presenti in tutte le specie di Datura, è opportuno, per garantire la protezione della salute degli animali, in particolare dei suini, estendere i livelli massimi per la Datura stramonium L. di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, a tutte le specie di Datura.

    (9)

    Per quanto concerne il ricino (Ricinus communis L.), dal parere dell’EFSA del 10 giugno 2008 (6) risulta che, dati i simili effetti tossici delle tossine di Ricinus communis L. (ricino), Croton tiglium L. (crotina) e Abrus precatorius L (abrina), è opportuno applicare i livelli massimi per Ricinus communis L di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, anche a Croton tiglium L. e Abrus precatorius L, separatamente o in associazione.

    (10)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.

    (11)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato nell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

    (2)  Parere scientifico del gruppo di esperti sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su richiesta della Commissione europea, relativo all’arsenico quale sostanza indesiderabile nell’alimentazione animale, The EFSA Journal (2005) 180, 1-35.

    (3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (4)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on theobromine as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal (2008) 725, 1-66.

    (5)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on Tropane alkaloids (from Datura sp.) as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal (2008) 691, 1-55.

    (6)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on ricin (from Ricinus communis) as undesirable substances in animal feed. The EFSA Journal (2008) 726, 1-38.


    ALLEGATO

    L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

    1)

    La riga 1, Arsenico, è sostituita dal testo seguente:

    Sostanze indesiderabili

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    «1.

    Arsenico (1)  (2)

    Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

    2

    farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

    4

    panello di palmisti

    4 (3)

    fosfati e alghe marine calcaree

    10

    carbonato di calcio

    15

    ossido di magnesio

    20

    mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini

    25 (3)

    farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

    40 (3)

    Particelle di ferro usate come tracciatore.

    50

    Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

    30

    solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame

    50

    ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame

    100

    Mangimi completi, ad eccezione di:

    2

    mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia

    10 (3)

    Mangimi complementari, ad eccezione di:

    4

    mangimi minerali.

    12

    2)

    la riga 10, Teobromina, è sostituita dal testo seguente:

    Sostanze indesiderabili

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    «10.

    Teobromina

    Mangimi completi, ad eccezione di:

    300

    mangimi completi per suini

    200

    mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia.

    50»

    3)

    la riga 14, Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:

    Sostanze indesiderabili

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    «14.

    Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:

    Tutti i mangimi

    3 000

    Datura sp.

     

    1 000»

    4)

    la riga 15 Rizinus — Ricinus communis L., è sostituita dal testo seguente:

    Sostanze indesiderabili

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    «15.

    Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (4), isolatamente o insieme

    Tutti i mangimi

    10

    5)

    la riga 34, Croton — Croton tiglium L., è soppressa.


    (1)  I livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale.

    (2)  I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell’arsenico, in cui l’estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

    (3)  Su richiesta delle autorità competenti, l’operatore responsabile deve eseguire un’analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (Hizikia fusiforme).»;

    (4)  Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.»;


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