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Document 32009L0086

    Direttiva 2009/86/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 198 del 30.7.2009, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogato da 32012R0528

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/86/oj

    30.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 198/31


    DIRETTIVA 2009/86/CE DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 2009

    recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell’allegato I della direttiva

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il fenpropimorf.

    (2)

    A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il fenpropimorf è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE.

    (3)

    Il 4 dicembre 2006 la Spagna è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (4)

    La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 20 febbraio 2009, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (5)

    Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti fenpropimorf possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il fenpropimorf nell’allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti fenpropimorf possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

    (6)

    Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti fenpropimorf utilizzati come preservanti del legno si applichino specifiche misure di riduzione del rischio per garantire che i rischi siano mantenuti entro livelli accettabili, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE e dell’allegato VI della stessa. In particolare, occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali durante la valutazione sono emersi rischi inaccettabili. È inoltre opportuno che i prodotti per uso industriale siano utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione individuale, se il rischio individuato per gli utilizzatori industriali non può essere ridotto con altri mezzi.

    (7)

    A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

    (8)

    È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fenpropimorf, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

    (9)

    Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

    (10)

    Dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti fenpropimorf, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

    (11)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

    (12)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2011.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


    ALLEGATO

    La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 21», è inserita nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

    N.

    Nome comune

    Denominazione IUPAC

    Numeri di identificazione

    Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

    Data di iscrizione

    Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3

    (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

    Scadenza dell’iscrizione

    Tipo di prodotto

    Disposizioni specifiche (1)

    «21

    Fenpropimorf

    (+/-)-cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina

    Numero CE: 266-719-9

    Numero CAS: 67564-91-4

    930 g/kg

    1o luglio 2011

    30 giugno 2013

    30 giugno 2021

    8

    Nell’esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l’uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.

    Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.

    L’autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.

    Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:

    1)

    alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

    2)

    in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»


    (1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


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