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Document 32009L0083
Commission Directive 2009/83/EC of 27 July 2009 amending certain Annexes to Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards technical provisions concerning risk management (Text with EEA relevance )
Direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009 , che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (Testo rilevante ai fini del SEE )
Direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009 , che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 196 del 28.7.2009, pp. 14–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013L0036
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28.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/14 |
DIRETTIVA 2009/83/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2009
che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (1), in particolare l’articolo 150, paragrafo 1, lettera l),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per assicurare un’attuazione e un’applicazione uniformi in tutta l’UE della direttiva 2006/48/CE, nel 2006 la Commissione e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria hanno istituito un gruppo di lavoro (Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG), con il compito di esaminare le questioni relative all’attuazione e all’applicazione della direttiva e di trovare soluzioni adeguate. Secondo il gruppo di lavoro, alcune disposizioni tecniche contenute negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X e XII della direttiva 2006/48/CE devono essere ulteriormente specificati per assicurare un’applicazione convergente. Inoltre, determinate disposizioni non corrispondono a buone pratiche di gestione dei rischi degli enti creditizi. Occorre pertanto modificare dette disposizioni. |
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(2) |
Per assicurare la realizzazione del mercato interno, occorre chiarire le modalità secondo le quali un ente creditizio può dimostrare che vi è un significativo trasferimento del rischio fuori bilancio. È inoltre opportuno aumentare il fattore di conversione creditizia per le linee di liquidità concesse dagli enti creditizi a veicoli fuori bilancio. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2006/48/CE. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato bancario europeo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:
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1) |
nell’allegato V il punto 8 è sostituito dal seguente:
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2) |
l’allegato VI, parte 1, è modificato come segue:
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3) |
l’allegato VII, parte 1, è modificato come segue:
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4) |
l’allegato VII, parte 2, è modificato come segue:
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5) |
nell’allegato VII, parte 4, il punto 96 è sostituito dal seguente:
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6) |
l’allegato VIII, parte 1, è modificato come segue:
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7) |
l’allegato VIII, parte 2, è modificato come segue:
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8) |
l’allegato VIII, parte 3, è modificato come segue:
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9) |
l’allegato IX, parte 2, è modificato come segue:
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10) |
L’allegato IX, parte 4, è modificato come segue:
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11) |
nell’allegato X, parte 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:
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12) |
l’allegato X, parte 3, è modificato come segue:
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13) |
nell’allegato XII, parte 2, al punto 10 sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):
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14) |
nell’allegato XII, parte 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione