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Document 32009L0068

Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 203 del 5.8.2009, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/68/oj

5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/52


DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 79/532/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La direttiva 79/532/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e fissa prescrizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

(3)

Con la direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (6), sono state adottate disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote. Questi dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa presentano le stesse caratteristiche di quelli dei veicoli a motore e, quindi, i dispositivi che hanno ottenuto un marchio di omologazione CE in conformità delle direttive già adottate in materia nel quadro dell'omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possono essere usati ugualmente per i trattori.

(4)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva, per «trattore» (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2.   La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore per motivi inerenti agli elementi seguenti, se questi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 2009/61/CE:

a)

i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché le lampade a incandescenza per tali proiettori;

b)

le luci d'ingombro;

c)

le luci di posizione anteriori;

d)

le luci di posizione posteriori;

e)

le luci di arresto;

f)

gli indicatori luminosi di direzione;

g)

i catadiottri;

h)

i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore;

i)

i proiettori fendinebbia anteriori nonché le lampade per tali proiettori;

j)

i proiettori fendinebbia posteriori;

k)

i proiettori di retromarcia;

l)

le luci di stazionamento.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti agli elementi seguenti, se questi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 2009/61/CE:

a)

i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché le lampade di incandescenza per tali proiettori;

b)

le luci d'ingombro;

c)

le luci di posizione anteriori;

d)

le luci di posizione posteriori;

e)

le luci di arresto;

f)

gli indicatori luminosi di direzione;

g)

i catadiottri;

h)

i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore;

i)

i proiettori fendinebbia anteriori nonché le lampade per tali proiettori;

j)

i proiettori fendinebbia posteriori;

k)

i proiettori di retromarcia;

l)

le luci di stazionamento.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 79/532/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 162 del 25.6.2008, pag. 40.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.

(3)  GU L 145 del 13.6.1979, pag. 16.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(6)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

1.

Proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché lampade a incandescenza per tali proiettori

 

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1).

 

Le disposizioni della direttiva 76/761/CEE si applicano anche all'omologazione di proiettori speciali per trattori agricoli o forestali destinati a ottenere un fascio luminoso abbagliante e un fascio luminoso anabbagliante dal diametro D inferiore a 160 mm, con le modifiche seguenti:

a)

i minimi fissati per l'illuminazione dal punto 2.1 degli allegati da II a VI, VIII e IX della direttiva 76/761/CEE sono ridotti nel rapporto

[(D – 45)/(160 – 45)]2

purché non si scenda al di sotto dei seguenti minimi assoluti:

3 lux nel punto 75 R o nel punto 75 L,

5 lux nel punto 50 R o nel punto 50 L,

1,5 lux nella zona IV.

Nota: Se la superficie apparente del proiettore non è circolare, il diametro da prendere in considerazione è il diametro del circolo avente la stessa area della superficie utile apparente del riflettore;

b)

invece del simbolo CR previsto al punto 5.2.3.5 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE sul proiettore viene apposto il simbolo M in un triangolo con il vertice verso il basso.

2.

Luci d'ingombro, le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori e le luci di arresto

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2).

3.

Indicatori luminosi di direzione

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3).

4.

Catadiottri

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4).

5.

Dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5).

6.

Proiettori fendinebbia anteriori

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore (6).

7.

Proiettori fendinebbia posteriori

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (7).

8.

Proiettori di retromarcia

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (8).

9.

Luci di stazionamento

Il marchio di omologazione CE è quello previsto nella direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (9).


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 54.

(3)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71.

(4)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 32.

(5)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 85.

(6)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 122.

(7)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 60.

(8)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 72.

(9)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 83.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 6)

Direttiva 79/532/CEE del Consiglio

(GU L 145 del 13.6.1979, pag. 16)

 

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

articolo 1, paragrafo 1, limitatamente al riferimento alla direttiva 79/532/CEE

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

articolo 1, primo trattino, limitatamente al riferimento alla direttiva 79/532/CEE

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 6)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

79/532/CEE

21 novembre 1980

82/890/CEE

21 giugno 1984

97/54/CE

22 settembre 1998

23 settembre 1998


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/532/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea e parole finali

Articolo 2, alinea

Articolo 2, trattini

Articolo 2, lettere da a) a l)

Articolo 3, alinea e parole finali

Articolo 3, alinea

Articolo 3, trattini

Articolo 3, lettere da a) a l)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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