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Document 32009H1205(01)
Council Recommendation of 30 November 2009 on smoke-free environments
Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa agli ambienti senza fumo
Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa agli ambienti senza fumo
GU C 296 del 5.12.2009, p. 4–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/4 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativa agli ambienti senza fumo
2009/C 296/02
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
previa consultazione del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 152 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, è volta al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. |
(2) |
A norma dell'articolo 137 del trattato la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri in vari settori, tra cui quello del miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. |
(3) |
L'esposizione al fumo di tabacco presente negli ambienti, noto come «fumo ambientale» o «fumo di seconda mano», rappresenta nell'Unione europea una causa diffusa di mortalità, morbilità e invalidità. |
(4) |
Secondo stime prudenti, 7 300 adulti (tra cui 2 800 non fumatori) sono deceduti a seguito dell'esposizione al fumo ambientale sul luogo di lavoro nell'Unione europea nel 2002. Il decesso di altri 72 000 adulti (tra cui 16 400 non fumatori) è connesso all'esposizione al fumo ambientale in casa. |
(5) |
L'esposizione al fumo di seconda mano è particolarmente nociva per i bambini e gli adolescenti e potrebbe rendere più probabile la loro iniziazione al fumo. |
(6) |
Il fumo ambientale da tabacco (ETS — environmental tobacco smoke) è stato classificato come noto agente cancerogeno per l'uomo dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e come cancerogeno professionale dalla Finlandia e dalla Germania. |
(7) |
Ogni persona ha diritto a un elevato livello di tutela della salute e dovrebbe essere protetta dall'esposizione al fumo di tabacco. |
(8) |
Le politiche di tipo volontaristico adottate a livello nazionale si sono dimostrate inefficaci a ridurre l'esposizione al fumo di tabacco. Una legislazione vincolante degli Stati membri, correttamente applicata e opportunamente monitorata, è uno strumento efficace per proteggere adeguatamente la popolazione dai rischi per la salute derivanti dall'esposizione al fumo di seconda mano. |
(9) |
L'efficacia delle norme relative agli ambienti senza fumo antifumo aumenta quando esse sono affiancate da misure quali campagne di sensibilizzazione, di promozione della disassuefazione dal fumo, di avvertenze sulla nocività del fumo apposte sulle confezioni dei prodotti del tabacco e altre norme sui prodotti del tabacco. |
(10) |
La società civile ha un ruolo importante nel creare consenso a favore delle norme relative agli ambienti senza fumo e nell'assicurarne il rispetto. |
(11) |
Le politiche antifumo dovrebbero disporre di strumenti adeguati per attuare un approccio multisettoriale nella lotta contro il tabagismo. |
(12) |
È necessaria una maggiore collaborazione tra gli Stati membri al fine di facilitare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e di sviluppare un sistema di monitoraggio standard a livello dell'UE. |
(13) |
La risoluzione del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 luglio 1989, relativa al divieto di fumare nei luoghi accessibili al pubblico (3) ha invitato gli Stati membri ad attuare misure volte a vietare il fumo in taluni locali chiusi accessibili al pubblico e a estendere il divieto di fumare a tutti i mezzi di trasporto ad uso collettivo. |
(14) |
Con la raccomandazione 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (4) è stata sollecitata l'attuazione da parte degli Stati membri di norme di legge e/o di altre misure efficaci atte a garantire una protezione dall'esposizione al fumo ambientale da tabacco nei luoghi di lavoro chiusi, nei luoghi pubblici chiusi e nei trasporti pubblici. |
(15) |
La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5), pur senza riferirsi esplicitamente al fumo di tabacco, concerne l'insieme dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (6). |
(16) |
Nel suo piano d'azione per l'ambiente e la salute 2004-2010 (7), la Commissione si è impegnata ad agire per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni e in particolare a adoperarsi perché il fumo sia vietato in tutti i luoghi di lavoro, ricorrendo a strumenti giuridici e a iniziative di promozione della salute a livello sia europeo sia nazionale. |
(17) |
La consultazione, avviata con il Libro verde della Commissione «Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea» (il «Libro verde») (8), ha registrato un notevole consenso a favore sia di provvedimenti antifumo generalizzati in tutti i luoghi pubblici e i luoghi di lavoro chiusi, sia di ulteriori iniziative dell'UE finalizzate alla promozione di ambienti senza fumo in tutti gli Stati membri. |
(18) |
Il 30 e 31 maggio 2007 il Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» ha avuto uno scambio di opinioni sulle opzioni politiche a livello comunitario sugli ambienti senza fumo. Il Consiglio ha accolto con favore il Libro verde della Commissione e ha ribadito la necessità di orientamenti comunitari volti a promuovere ulteriormente ambienti senza fumo a livello dell'UE, nonché di misure comunitarie di sostegno e di coordinamento delle iniziative nazionali. |
(19) |
Con la risoluzione del 24 ottobre 2007 sul Libro verde il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri ad attuare, entro due anni, norme che prevedano un divieto totale di fumo e ha invitato la Commissione a presentare, entro il 2011, una proposta di regolamentazione, in caso di progressi poco soddisfacenti in tale direzione. Ha invitato inoltre la Commissione a presentare una proposta di modifica del quadro legislativo vigente al fine di classificare il fumo ambientale da tabacco come cancerogeno e di obbligare i datori di lavoro a garantire un luogo di lavoro senza fumo. |
(20) |
L'articolo 8 della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, sottoscritta nel giugno 2003 da tutti i membri dell'OMS e ratificata finora da 167 parti, tra cui la Comunità e 26 dei suoi Stati membri, impone alle parti l'obbligo giuridico di adottare e attuare, negli ambiti di competenza nazionale definiti dalle leggi nazionali, misure efficaci per proteggere la popolazione dall'esposizione al fumo di seconda mano in tutti i luoghi di lavoro chiusi, nei trasporti pubblici, nei luoghi pubblici chiusi e, se del caso, negli altri luoghi pubblici, nonché di promuovere attivamente ad altri livelli giurisdizionali l'adozione e l'attuazione di tali misure. |
(21) |
Nel luglio 2007, nell'intento di coadiuvare le parti nell'adempiere agli obblighi che loro incombono a norma dell'articolo 8 della convenzione, la seconda conferenza delle parti della convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo (FCTC — framework convention on tobacco control) ha adottato linee guida sulla protezione dall'esposizione al fumo di tabacco (9). È opportuno che ciascuna parte si adoperi per attuare le linee guida entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione nei suoi confronti. |
(22) |
L'articolo 14 della convenzione quadro dell'OMS sancisce l'obbligo giuridico per le parti di elaborare e diffondere linee guida appropriate, complete e integrate, fondate su dati scientifici e sulle migliori pratiche, e di adottare misure efficaci per promuovere la disassuefazione dal fumo e l'adeguato trattamento della dipendenza nei confronti del tabacco. La terza conferenza delle parti della convenzione quadro dell'OMS ha deciso l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di elaborare linee guida sull'applicazione di tale articolo. |
(23) |
Nella strategia europea di lotta al tabagismo, adottata nel settembre 2002, il comitato regionale per l'Europa dell'OMS ha raccomandato che gli Stati membri tutelino il diritto dei cittadini ad ambienti senza fumo, proibendo il fumo, tra l'altro, nei luoghi pubblici, nei luoghi di lavoro e nei trasporti pubblici, nonché all'aperto in tutti gli istituti scolastici frequentati da minorenni, in tutti i luoghi in cui sono dispensate cure mediche e in occasione di manifestazioni pubbliche, e classifichino il fumo ambientale da tabacco come cancerogeno. |
(24) |
La presente raccomandazione non pregiudica la legislazione comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori adottati in forza dell'articolo 137 del trattato, la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (10) e la decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco (11), |
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:
1. |
di assicurare, entro cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo per ogni Stato membro o, al più tardi, nei tre anni successivi all'adozione della presente raccomandazione, un'efficace protezione dall'esposizione al fumo di tabacco nei luoghi di lavoro chiusi, nei luoghi pubblici chiusi e nei trasporti pubblici e, se del caso, in altri luoghi pubblici, come stabilito dall'articolo 8 della convenzione e sulla base delle allegate linee guida sulla protezione dall'esposizione al fumo di tabacco adottate dalla seconda conferenza delle parti della convenzione; |
2. |
di sviluppare e/o rafforzare strategie e misure atte a ridurre l'esposizione dei bambini e degli adolescenti al fumo di seconda mano; |
3. |
di integrare le politiche antifumo con iniziative di supporto, tra le quali:
|
4. |
di sviluppare, attuare, aggiornare periodicamente e rivedere le strategie o i programmi generalizzati multisettoriali di lotta contro il tabagismo che affrontano, tra i vari temi, quello della protezione dall'esposizione al fumo di tabacco in tutti i luoghi accessibili al pubblico o i luoghi d'uso collettivo, indipendentemente dalla titolarità della proprietà o dalle condizioni di accesso; |
5. |
di fornire strumenti adeguati all'attuazione di strategie nazionali, di programmi e di politiche di lotta contro il tabagismo al fine di garantire un'efficace protezione dall'esposizione al fumo di tabacco; |
6. |
di comunicare alla Commissione, se possibile, entro sei mesi dall'adozione della presente raccomandazione, i centri di riferimento nazionali per la lotta al tabagismo al fine di promuovere lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e il coordinamento con gli altri Stati membri; |
7. |
di collaborare strettamente tra loro e con la Commissione onde creare un quadro coerente di definizioni, parametri e indicatori in vista dell'attuazione della presente raccomandazione; |
8. |
di monitorare e valutare l'efficacia delle iniziative adottate utilizzando gli indicatori sopramenzionati; |
9. |
di informare la Commissione in merito alle iniziative legislative e di altra natura adottate in risposta alla presente raccomandazione e ai risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione. |
INVITA LA COMMISSIONE:
1. |
a riferire sull'attuazione, sul funzionamento e sull'impatto delle misure proposte, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri; |
2. |
ad esaminare, nel contesto di un'eventuale revisione della direttiva 2001/37/CE, tutti i prodotti connessi alle misure intese a ridurre l'attrattiva dei prodotti del tabacco e il pericolo di dipendenza che comportano; |
3. |
ad analizzare le questioni giuridiche e le prove su cui si basa l'impatto dell'imballaggio semplice, anche sul funzionamento del mercato interno. |
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
S. O. LITTORIN
(1) Risoluzione espressa a seguito di consultazione non obbligatoria (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 5 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 189 del 26.7.1989, pag. 1.
(4) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 31.
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(6) Cfr. causa C-49/00, Commissione contro Italia, (Racc. I 85-87, punti 12 e 13).
(7) COM(2004) 416 definitivo.
(8) COM(2007) 27 definitivo.
(9) FCTC/COP2(7) Linee guida sulla protezione dall'esposizione al fumo di tabacco, elaborate dal gruppo di lavoro convocato a norma della decisione FCTC/COP1(15) della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo.
(10) GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.
(11) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 24.
(12) Cfr. nota 11.
ALLEGATO
Linee guida sulla protezione dall'esposizione al fumo di tabacco adottate dalla seconda conferenza delle parti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo
FINALITÀ, OBIETTIVI E CONSIDERAZIONI FONDAMENTALI
Finalità delle linee guida
1. |
Coerentemente con altre disposizioni della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo e con i propositi espressi dalla conferenza delle parti, le presenti linee guida hanno come finalità quella di coadiuvare le parti nell'adempimento degli obblighi che loro incombono a norma dell'articolo 8 della convenzione. Esse si fondano sui migliori dati disponibili e sull'esperienza delle parti che sono riuscite ad attuare misure efficaci di riduzione dell'esposizione al fumo di tabacco. |
2. |
Le linee guida contengono principi comuni e definizioni dei termini utilizzati, nonché raccomandazioni concordate sulle iniziative necessarie per il rispetto degli obblighi che discendono dalla convenzione. Esse individuano inoltre le misure necessarie ai fini di un'efficace protezione dai rischi del fumo di seconda mano. Le parti sono invitate ad avvalersi di queste linee guida non solo per adempiere agli obblighi giuridici derivanti dalla convenzione, ma anche per adottare le migliori pratiche in materia di tutela della salute pubblica. |
Obiettivi delle linee guida
3. |
Le presenti linee guida hanno due obiettivi tra loro correlati. Il primo è quello di coadiuvare le parti nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'articolo 8 della convezione quadro dell'OMS in forme coerenti con i dati scientifici sull'esposizione al fumo di seconda mano e con le migliori pratiche mondiali relative all'attuazione di misure antifumo, così da stabilire un elevato grado di responsabilità per il rispetto delle norme della convenzione e aiutare le parti nella promozione del conseguimento dei più elevati livelli di salute possibili. Il secondo obiettivo consiste nell'individuare quali siano gli elementi essenziali che devono caratterizzare le norme di legge ai fini di una tutela efficace della popolazione dall'esposizione al fumo, come prescritto dall'articolo 8. |
Considerazioni di base
4. |
L'elaborazione delle presenti linee guida è stata influenzata principalmente dalle seguenti considerazioni:
|
PRINCIPI E DEFINIZIONI ALLA BASE DELLA PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO
Principi
5. |
Come recita l'articolo 4 della convenzione quadro dell'OMS, è necessario un forte impegno politico per l'adozione di misure volte a proteggere ogni persona dall'esposizione al fumo di tabacco. L'attuazione dell'articolo 8 della convenzione dovrebbe essere ispirata ai principi comuni di seguito enunciati. |
Principio 1
6. |
Misure efficaci di protezione dall'esposizione al fumo di tabacco, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della convenzione quadro dell'OMS, richiedono un divieto assoluto di fumare e l'eliminazione totale del fumo di tabacco in un determinato spazio o ambiente per ottenere un ambiente senza fumo al 100 %. Non esiste un livello di esposizione al fumo di tabacco che sia privo di rischi e occorre respingere nozioni quali una soglia di tossicità del fumo di seconda mano, in quanto smentite dai dati scientifici. Se si esclude la creazione di ambienti senza fumo al 100 %, altre strategie, quali la ventilazione, la filtrazione dell'aria e le zone riservate ai fumatori (dotate o prive di propri impianti di ventilazione separati) hanno a più riprese dimostrato la loro inefficacia e si dispone di prove conclusive, scientifiche e di altra natura, che dimostrano che le soluzioni tecniche non proteggono dall'esposizione al fumo di tabacco. |
Principio 2
7. |
Ogni persona dovrebbe essere protetta dall'esposizione al fumo di tabacco. Tutti i luoghi di lavoro chiusi e i luoghi pubblici chiusi dovrebbero essere ambienti senza fumo. |
Principio 3
8. |
Sono necessarie disposizioni legislative per proteggere la popolazione dall'esposizione al fumo di tabacco. Le politiche antifumo di tipo volontaristico hanno ripetutamente dimostrato la loro inefficacia e non garantiscono una protezione adeguata. Per essere efficaci, occorre che le disposizioni di legge siano semplici, chiare e cogenti. |
Principio 4
9. |
Per un'attuazione e un'applicazione efficaci della legislazione antifumo sono essenziali una buona programmazione e risorse adeguate. |
Principio 5
10. |
La società civile ha un ruolo centrale nel creare consenso a favore delle misure antifumo e nell'assicurarne il rispetto e dovrebbe partecipare attivamente al processo di elaborazione, attuazione e applicazione delle disposizioni di legge. |
Principio 6
11. |
È opportuno monitorare e valutare l'attuazione, l'applicazione e gli effetti della legislazione antifumo. In tal senso occorre monitorare e contrastare le attività dell'industria del tabacco che compromettono l'attuazione e l'applicazione della legislazione antifumo, come prevede l'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione quadro dell'OMS. |
Principio 7
12. |
Occorre rafforzare e se necessario ampliare la protezione della popolazione dall'esposizione al fumo di tabacco, ad esempio attraverso l'introduzione di nuove disposizioni di legge o la modifica di quelle vigenti e una loro più rigorosa applicazione, nonché attraverso altre misure fondate su recenti dati scientifici e sui risultati degli studi di casi. |
Definizioni
13. |
In fase di elaborazione di disposizioni legislative, è importante definire con attenzione i termini essenziali. Viene di seguito presentata una serie di raccomandazioni sulle definizioni più opportune alla luce dell'esperienza di molti paesi. Le definizioni contenute in questa sezione integrano quelle della convenzione quadro dell'OMS. |
«Fumo di seconda mano» o «fumo ambientale»
14. |
Per descrivere il tipo di fumo di cui all'articolo 8 della convenzione quadro dell'OMS, viene comunemente usata una serie di termini alternativi quali «fumo di seconda mano», «fumo ambientale» e «fumo di altri». È opportuno evitare termini quali «fumo passivo» ed «esposizione involontaria al fumo di tabacco», in quanto l'esperienza francese e di altri paesi rivela che l'industria del tabacco potrebbe utilizzare questi termini per suffragare la tesi secondo cui l'esposizione «volontaria» sarebbe accettabile. I termini consigliati sono «fumo di seconda mano» e «fumo ambientale», talvolta abbreviati rispettivamente in SHS (second-hand smoke) e ETS (environmental tobacco smoke). In queste linee guida il termine utilizzato è «fumo di seconda mano». |
15. |
Il fumo di seconda mano può essere definito come «il fumo emesso dall'estremità accesa della sigaretta o di altri prodotti del tabacco, associato in genere al fumo esalato dal fumatore». |
16. |
«Aria senza fumo» è l'aria libera dal fumo al 100 %. Questa definizione si applica, ma non esclusivamente, all'aria in cui il fumo del tabacco non è visibile, odorabile, percepibile o misurabile (1). |
«Fumo»
17. |
È opportuno che la definizione del termine includa la detenzione e l'utilizzo dei prodotti del tabacco accesi, indipendentemente dal fatto che il fumo sia attivamente inalato o esalato. |
«Luoghi pubblici»
18. |
La definizione esatta di «luoghi pubblici» può variare da un ordinamento all'altro, ma è importante che la legislazione definisca questo termine nel modo più ampio possibile. È opportuno che la definizione utilizzata copra tutti i luoghi accessibili al pubblico o i luoghi d'uso collettivo, indipendentemente dalla titolarità della proprietà o dalle condizioni di accesso. |
«Luoghi chiusi» o «delimitati»
19. |
L'articolo 8 impone la protezione dall'esposizione al fumo di tabacco nei luoghi di lavoro «chiusi» e nei luoghi pubblici «chiusi». Definire gli ambienti «chiusi» cela potenziali insidie e per questo occorre esaminare attentamente come i vari paesi hanno definito questo termine. È opportuno che la definizione sia quanto più inclusiva e chiara possibile, evitando, in sede di definizione, di stilare elenchi interpretabili come un'esclusione di luoghi «chiusi» i quali dovrebbero potenzialmente essere inclusi. Si raccomanda di definire i luoghi «chiusi» (o «delimitati») in modo che sia compreso qualsiasi ambiente coperto da un tetto o racchiuso da uno o più muri o pareti, indipendentemente dal materiale impiegato per il tetto, i muri o le pareti o dalla natura permanente o temporanea della struttura. |
«Luogo di lavoro»
20. |
In generale andrebbe definito «luogo di lavoro»«qualsiasi luogo utilizzato dall'uomo durante il lavoro o l'attività lavorativa». Con lavoro si dovrebbe intendere non solo quello svolto in cambio di un corrispettivo, ma anche il lavoro volontario se si tratta di una tipologia di lavoro per la quale è di norma prevista una retribuzione. I «luoghi di lavoro» comprendono, inoltre, non solo i luoghi in cui viene svolto il lavoro, ma anche tutti i luoghi adiacenti o collegati, comunemente utilizzati dai lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa: vi rientrano ad esempio i corridoi, gli ascensori, le trombe delle scale, gli ingressi, gli impianti comuni, le mense, i servizi igienici, i saloni, le sale da pranzo e altre dépendance, come capannoni e ricoveri. I mezzi di trasporto utilizzati durante il lavoro sono luoghi di lavoro e andrebbero pertanto specificamente indicati come tali. |
21. |
Una particolare attenzione andrebbe riservata ai luoghi di lavoro che rappresentano anche luoghi di abitazione o di dimora, quali ad esempio le carceri, gli istituti di igiene mentale o le case di cura e di riposo. Questi sono luoghi di lavoro per altre persone che dovrebbero essere protette dall'esposizione al fumo di tabacco. |
«Trasporti pubblici»
22. |
È opportuno che la definizione di «trasporti pubblici» comprenda qualsiasi veicolo impiegato per il trasporto di passeggeri, di solito dietro pagamento di un corrispettivo o a fini di lucro. Tale definizione dovrebbe comprendere i taxi. |
AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA LEGISLAZIONE EFFICACE
23. |
L'articolo 8 impone l'adozione di efficaci misure di protezione dall'esposizione al fumo del tabacco 1) nei luoghi di lavoro chiusi, 2) nei luoghi pubblici chiusi, 3) nei trasporti pubblici e 4) «se del caso» in «altri luoghi pubblici». |
24. |
Ne deriva l'obbligo di garantire una protezione universale in modo che tutti i luoghi pubblici chiusi, tutti i luoghi di lavoro chiusi, tutti i trasporti pubblici ed eventualmente altri luoghi pubblici (all'aperto o equiparabili) siano liberi dall'esposizione al fumo di seconda mano. Non ci sono motivazioni sanitarie o giuridiche per eventuali deroghe. Se altre motivazioni impongono di prendere in considerazione deroghe, queste ultime dovrebbero comunque essere minime. Inoltre se una parte non è in grado di assicurare immediatamente una protezione universale, è l'articolo 8 a prevedere, quale obbligo permanente, quello di adoperarsi con la massima tempestività per eliminare eventuali deroghe e pervenire alla protezione universale. È opportuno che ciascuna parte si adoperi per assicurare la protezione universale entro cinque anni dalla data in cui la convenzione quadro dell'OMS è entrata in vigore nei suoi confronti. |
25. |
Non esiste alcun livello sicuro di esposizione al fumo di seconda mano e, come già riconosciuto dalla conferenza delle parti nella decisione FCTC/COP1(15), soluzioni tecniche quali la ventilazione, il ricambio dell'aria e le zone riservate ai fumatori, non proteggono dall'esposizione al fumo di tabacco. |
26. |
Va garantita una protezione in tutti i luoghi di lavoro chiusi o delimitati, compresi i veicoli a motore utilizzati quali luoghi di lavoro (ad esempio taxi, ambulanze o mezzi adibiti alle consegne). |
27. |
La formulazione della convenzione impone misure di protezione non soltanto per tutti i luoghi di lavoro «chiusi», ma anche, se del caso, per «altri» luoghi pubblici (all'aperto o equiparabili). Nello stabilire quali sono i luoghi pubblici all'aperto o equiparabili nei quali è opportuna l'applicazione di misure legislative, è opportuno che le parti considerino le prove relative ai possibili rischi per la salute nei diversi contesti e adottino le misure di protezione più efficaci contro l'esposizione ogniqualvolta i dati dimostrino l'esistenza di un rischio. |
INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO IN MODO DA OTTENERNE IL CONSENSO E FACILITARE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI
28. |
La sensibilizzazione del pubblico e degli opinion leader attraverso campagne di informazione permanenti in merito ai rischi derivanti dall'esposizione al fumo di seconda mano costituisce una funzione importante cui sono chiamati gli organismi di governo in collaborazione con la società civile in modo che la popolazione comprenda e sostenga gli interventi legislativi. I principali soggetti interessati sono le imprese, le associazioni dei ristoratori e degli albergatori, le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati, i mass media, i professionisti della sanità, le organizzazioni che rappresentano i bambini e i giovani, le istituzioni didattiche o religiose, il mondo della ricerca e il grande pubblico. L'impegno sul fronte della sensibilizzazione dovrebbe comprendere la consultazione delle aziende interessate e di altre organizzazioni e istituzioni durante l'elaborazione della legislazione. |
29. |
La comunicazione dovrebbe concentrarsi principalmente sul danno provocato dall'esposizione al fumo di seconda mano, sul fatto che il divieto di fumo nei luoghi chiusi rappresenta l'unica soluzione valida da un punto di vista scientifico per assicurare una protezione completa dall'esposizione, sul diritto di tutti i lavoratori a un'uguale protezione per legge e sul fatto che non c'è spazio per alcun compromesso tra salute ed economia, visto che l'esperienza in un crescente numero di paesi dimostra che gli ambienti senza fumo sono positivi per entrambe. Le campagne di educazione del pubblico dovrebbero riguardare anche quei contesti per i quali l'intervento legislativo può risultare inidoneo o non praticabile, come ad esempio le abitazioni private. |
30. |
Un'ampia consultazione dei soggetti interessati è essenziale anche per educare e mobilitare la collettività e promuovere il consenso a favore della legislazione adottata. Terminato l'iter legislativo, è opportuno svolgere una campagna di educazione fino alla fase di attuazione delle disposizioni di legge, informare i titolari delle imprese e i responsabili della gestione degli immobili circa i contenuti delle norme e le loro responsabilità e produrre materiale, ad esempio di tipo cartellonistico. Queste misure aumenteranno la probabilità di una corretta e agevole attuazione e di un'adesione volontaria massiccia alle norme. I messaggi per conferire un ruolo attivo ai non fumatori e per ringraziare i fumatori che rispettano la legge promuoveranno il coinvolgimento del pubblico nell'applicazione e nella corretta attuazione degli interventi legislativi. |
APPLICAZIONE
Obbligo di rispettare la legge
31. |
Per essere efficaci, le disposizioni di legge dovrebbero addossare ai soggetti economici interessati e ai singoli fumatori la responsabilità del rispetto delle norme e, in caso di violazioni, stabilire sanzioni applicabili ai soggetti economici e, possibilmente, ai fumatori. Dal punto di vista dell'applicazione, occorre concentrarsi sui soggetti economici. Le disposizioni di legge dovrebbero individuare nel titolare, nel gestore o in altro soggetto preposto ai locali il responsabile del rispetto delle norme e dovrebbero indicare chiaramente quali siano le misure che questi deve prendere. Tra questi obblighi dovrebbero figurare:
|
Sanzioni
32. |
Le disposizioni di legge dovrebbero specificare le ammende o le altre sanzioni pecuniarie previste per le violazioni. Queste sanzioni, la cui entità dipenderà necessariamente dalle tradizioni e dalle prassi tipiche di ciascun paese, dovrebbero comunque essere ispirate a una serie di principi. In primo luogo, l'entità delle sanzioni dovrebbe essere tale da costituire un deterrente, altrimenti le sanzioni rischiano di essere ignorate dai trasgressori o di essere considerate come un costo normale dell'attività. Per aver effetto deterrente, le sanzioni a carico dei soggetti economici che violano le norme devono essere maggiori rispetto a quelle a carico dei singoli fumatori che di solito dispongono di risorse più limitate. In caso di recidiva dovrebbero essere previste sanzioni aggravate, in linea con quanto previsto in un dato paese per altre infrazioni della stessa gravità. |
33. |
Oltre alle sanzioni pecuniarie la legislazione può contemplare anche sanzioni amministrative, come la sospensione delle licenze commerciali, nel rispetto delle prassi e dell'ordinamento giuridico nazionale. Queste «sanzioni di ultima istanza», pur essendo raramente impiegate, sono molto importanti per imporre il rispetto della legge a quei soggetti economici che scelgono di violarla ripetutamente. |
34. |
Per le infrazioni si possono prevedere sanzioni penali ove ciò risulti opportuno in un dato contesto giuridico e culturale nazionale. |
Servizi incaricati dell'applicazione delle norme
35. |
Le disposizioni di legge dovrebbero individuare la o le autorità responsabili dell'applicazione delle norme e prevedere un sistema che consenta di monitorarne il rispetto e di perseguire i trasgressori. |
36. |
Il monitoraggio dovrebbe prevedere procedure di ispezione presso le imprese per verificare il rispetto delle norme. È raro che per garantire il rispetto della legislazione antifumo occorra istituire un nuovo sistema ispettivo. Il monitoraggio del rispetto delle norme può generalmente essere effettuato attraverso uno o più tra i sistemi già esistenti per le ispezioni presso i locali commerciali e sui luoghi di lavoro. Di solito esistono per questo molte soluzioni alternative. In molti paesi le ispezioni per il rispetto delle norme antifumo possono essere integrate nelle ispezioni per la concessione delle licenze commerciali, nelle ispezioni di igiene e sanità, nelle ispezioni per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, nelle ispezioni antincendio o in programmi analoghi. Può essere utile avvalersi contemporaneamente di diversi strumenti di raccolta delle informazioni. |
37. |
Ove possibile, si raccomanda il ricorso a ispettori o agenti preposti all'applicazione delle norme a livello locale, in quanto ciò è destinato a far aumentare le risorse disponibili per l'applicazione delle norme e il grado di rispetto delle medesime. Questa impostazione richiede l'istituzione di un meccanismo di coordinamento nazionale per garantire un approccio coerente su scala nazionale. |
38. |
Indipendentemente dal meccanismo impiegato, il monitoraggio dovrebbe basarsi su un piano applicativo complessivo e prevedere un meccanismo per una formazione efficace degli ispettori. Un monitoraggio efficace può consistere in ispezioni periodiche associate a ispezioni a sorpresa, non programmate e in controlli effettuati a seguito della presentazione di denunce. All'inizio, subito dopo l'entrata in vigore della legge, questi controlli potrebbero anche avere carattere educativo, in quanto è probabile che la maggior parte delle violazioni sia involontaria. Le disposizioni di legge dovrebbero autorizzare gli ispettori a entrare nei locali nel rispetto delle condizioni previste e a raccogliere campioni e prove, ove questi poteri non siano già loro riconosciuti dalle norme esistenti. Le norme dovrebbero anche vietare ai soggetti economici di intralciare il lavoro degli ispettori. |
39. |
Un monitoraggio efficace non ha costi eccessivi. Non occorre assumere un gran numero di ispettori, in quanto le ispezioni possono essere effettuate nel quadro di programmi esistenti e con il personale già disponibile e l'esperienza dimostra che la legislazione antifumo finisce per «autoimporsi» (è prevalentemente il pubblico a garantirne l'applicazione). Se le disposizioni di legge vengono attuate con attenzione e se ci si impegna attivamente per educare le imprese e il pubblico, il ricorso all'azione repressiva può rimanere circoscritto. |
40. |
Benché questi programmi non siano costosi, sono necessarie risorse per educare le imprese, formare gli ispettori, coordinare l'iter ispettivo e retribuire il personale incaricato delle ispezioni effettuate nei locali commerciali al di fuori del normale orario di lavoro. Va a tal fine individuato un meccanismo di finanziamento. Programmi di monitoraggio efficaci si sono avvalsi di una serie di fonti di finanziamento, quali una specifica quota del gettito fiscale, le tasse di concessione delle licenze commerciali e una parte del gettito delle ammende pagate dai trasgressori. |
Strategie applicative
41. |
Le strategie applicative possono favorire il massimo rispetto delle norme, semplificare l'attuazione della legislazione e ridurre le risorse necessarie a garantire l'applicazione delle norme. |
42. |
Le attività applicative nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di legge sono determinanti per il successo delle norme, del monitoraggio e dell'applicazione nelle fasi successive. Molti paesi consigliano un periodo iniziale di applicazione non coercitiva, durante il quale i trasgressori vengono diffidati senza essere puniti. Questa strategia dovrebbe essere accompagnata da una campagna attiva per sensibilizzare i titolari di attività economiche in merito alle responsabilità che la legge pone a loro carico, mentre le imprese dovrebbero comprendere che questo periodo di rodaggio iniziale e questa fase di tolleranza saranno seguiti da un'applicazione più rigorosa. |
43. |
Quando inizia l'applicazione attiva, molti paesi consigliano azioni repressive di particolare visibilità per ottenere un maggior effetto deterrente. L'individuazione dei principali trasgressori che hanno scelto deliberatamente di non rispettare la legge e sono ben conosciuti nella loro comunità, l'adozione di interventi rapidi e decisi e la massima sensibilizzazione possibile del pubblico in merito a queste attività consentono alle autorità di dimostrare la loro determinazione e il rigore della legge. Ciò fa sì che aumenti il rispetto volontario delle norme e si riduca il fabbisogno delle risorse necessarie per il monitoraggio e l'applicazione nelle fasi successive. |
44. |
Anche se è vero che le leggi antifumo finiscono rapidamente per autoimporsi, è comunque essenziale che le autorità siano pronte a reagire rapidamente e con decisione a eventuali casi isolati di manifesta provocazione. Soprattutto nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore di una legge, ci possono essere casi isolati di trasgressori che agiscono in aperto spregio alla legge. Una reazione forte in questi casi crea l'aspettativa che le norme verranno rispettate e ciò faciliterà gli sforzi successivi, mentre l'indecisione può rapidamente provocare violazioni diffuse. |
Mobilitazione e coinvolgimento della collettività
45. |
Il coinvolgimento della collettività in un programma di monitoraggio e applicazione accresce l'efficacia del programma medesimo. Se si ottiene il consenso della collettività e se si sollecitano i suoi esponenti a monitorare il rispetto delle norme e a segnalare le violazioni, il campo d'intervento degli enti preposti all'applicazione delle norme si allarga e diminuiscono le risorse necessarie per ottenerne il rispetto. In effetti, in molti ordinamenti lo strumento principale per garantire il rispetto delle norme è dato dalle denunce dei privati. Per questo, è opportuno che la legislazione antifumo specifichi che i privati possono presentare denunce e autorizzi qualsiasi soggetto od organizzazione non governativa ad avviare procedimenti che impongano il rispetto delle misure che disciplinano l'esposizione al fumo di seconda mano. Il programma di applicazione delle norme antifumo dovrebbe comprendere un numero di telefono gratuito per le denunce o altro sistema analogo che incoraggi la segnalazione delle violazioni da parte del pubblico. |
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE MISURE
46. |
Il monitoraggio e la valutazione delle misure volte a ridurre l'esposizione al fumo di tabacco sono importanti per una serie di ragioni, ad esempio per:
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47. |
La portata e la complessità del monitoraggio e della valutazione varieranno da un paese all'altro, a seconda delle risorse e delle competenze disponibili. È comunque importante valutare l'esito delle misure attuate, soprattutto per quanto concerne l'indicatore chiave dell'esposizione al fumo di seconda mano nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici. Questo risultato può essere conseguito in forme efficienti in termini di costi, ad esempio utilizzando i dati o le informazioni raccolte attraverso attività di routine, quali le ispezioni nei luoghi di lavoro. |
48. |
Esistono otto principali indicatori di processo e risultato che dovrebbero essere considerati: (2) |
Processi
a) |
Conoscenza delle politiche antifumo, atteggiamenti e sostegno a favore di queste politiche tra la popolazione in generale ed eventualmente tra gruppi specifici, quali i lavoratori dei bar; |
b) |
applicazione e rispetto delle politiche antifumo; |
Risultati
a) |
riduzione dell'esposizione dei lavoratori al fumo di seconda mano nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici; |
b) |
riduzione della presenza di fumo di seconda mano nell'aria nei luoghi di lavoro (in particolare nei ristoranti) e nei luoghi pubblici; |
c) |
riduzione della mortalità e morbilità dovute all'esposizione al fumo di seconda mano; |
d) |
riduzione dell'esposizione al fumo di seconda mano nelle abitazioni private; |
e) |
evoluzione della prevalenza del fumo e dei comportamenti associati al fumo; |
f) |
effetti economici. |
(1) È possibile che componenti del fumo di tabacco siano presenti nell'aria in quantitativi troppo modesti per la misurazione. Non va assolutamente trascurato il fatto che l'industria del tabacco o il settore alberghi, ristoranti e bar potrebbero tentare di sfruttare i limiti di questa definizione.
(2) La pubblicazione «WHO policy recommendations: protection from exposure to second-hand tobacco smoke» (Ginevra, Organizzazione mondiale della sanità, 2007) contiene riferimenti bibliografici e link a studi di monitoraggio realizzati in altre sedi su tutti questi indicatori.