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Document 32009E0181

    Azione comune 2009/181/PESC del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009 , relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    GU L 67 del 12.3.2009, p. 88–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/181/oj

    12.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 67/88


    AZIONE COMUNE 2009/181/PESC DEL CONSIGLIO

    dell’11 marzo 2009

    relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/427/PESC (1) che nomina il sig. Miroslav LAJČÁK rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.

    (2)

    Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/130/PESC (2) che proroga il mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2009.

    (3)

    In base ad un riesame dell’azione comune 2008/130/PESC è opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un periodo di altri dodici mesi.

    (4)

    Con lettera del 26 gennaio 2009 il sig. LAJČÁK ha rassegnato le dimissioni. È opportuno pertanto nominare un nuovo RSUE per il periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

    (5)

    Il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ha raccomandato che il signor Valentin INZKO sia nominato nuovo RSUE in Bosnia-Erzegovina.

    (6)

    Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinazione con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria.

    (7)

    L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell’Unione europea

    Il signor Valentin INZKO è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina (BiH) per il periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (UE) nella BiH. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell’attuazione dell’accordo quadro generale per la pace nella BiH, conformemente al progetto di attuazione della missione dell’Ufficio dell’alto rappresentante, nonché costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all’adesione all’UE.

    Articolo 3

    Mandato

    Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’UE nella BiH, l’RSUE ha il mandato di:

    a)

    offrire la consulenza dell’UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;

    b)

    promuovere il coordinamento politico globale dell’UE e contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell’UE nella BiH, anche mediante briefing ai capimissione dell’UE e la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all’attuazione dell’azione dell’UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della BiH;

    c)

    promuovere il coordinamento globale dell’UE e dare una direzione politica locale agli sforzi dell’UE nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) nel coordinare gli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e la catena di comando militare dell’ALTHEA (EUFOR);

    d)

    fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE gli orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali;

    e)

    consultare il comandante della forza UE prima di prendere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;

    f)

    assicurare la coerenza dell’azione dell’UE nei rapporti con il pubblico; il portavoce dell’RSUE costituisce il principale punto di contatto dell’UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD);

    g)

    avere una visione d’insieme dell’intera gamma di attività in materia di Stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) e alla Commissione;

    h)

    fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM; l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consulteranno a vicenda se necessario;

    i)

    nel contesto del più ampio approccio in materia di stato di diritto assunto dalla comunità internazionale e dalle autorità della Bosnia-Erzegovina in materia di Stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all’assistenza al riguardo fornite dall’EUPM, sostenere la preparazione e l’attuazione della ristrutturazione della polizia;

    j)

    fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l’interfaccia giustizia penale/polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l’EUPM;

    k)

    consultare il capo dell’EUPM prima di prendere iniziative politiche che possano avere conseguenze sulla situazione della polizia e della sicurezza;

    l)

    per quanto concerne le attività svolte nel quadro del titolo VI del trattato, compresa l’Europol, e le attività comunitarie connesse, fornire, se del caso, consulenza all’SG/AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale;

    m)

    al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per lo strumento di assistenza preadesione;

    n)

    sostenere la programmazione di un ufficio dell’RSUE rafforzato nel contesto della chiusura dell’ufficio dell’alto rappresentante (OHR), compresa la consulenza sugli aspetti della transizione relativi all’informazione pubblica, in stretto coordinamento con la Commissione;

    o)

    contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani;

    p)

    avviare un dialogo con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY);

    q)

    offrire consulenza politica ed i buoni uffici nel quadro del processo di riforma costituzionale;

    r)

    fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell’UE siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell’UE.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico ed una direzione politica nell’ambito del mandato.

    Articolo 5

    Alto rappresentante

    Il ruolo dell’RSUE non pregiudica in alcun modo il mandato dell’alto rappresentante nella BiH, né il suo ruolo di coordinamento dell’insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall’accordo quadro generale per la pace e delle successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l’attuazione della pace (PIC).

    Articolo 6

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 3 200 000 EUR.

    2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 7

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

    Articolo 8

    Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 9

    Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

    L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

    Articolo 10

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

    2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 11

    Sicurezza

    Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

    a)

    stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, nonché la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

    b)

    verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 12

    Relazioni

    L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

    Articolo 13

    Coordinamento

    1.   Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.

    Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

    2.   A sostegno delle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, l’RSUE, insieme ad altri attori sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell’UE nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

    Articolo 14

    Riesame

    L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’UE nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

    Articolo 16

    Pubblicazione

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. SCHWARZENBERG


    (1)  GU L 159 del 20.6.2007, pag. 63.

    (2)  GU L 43 del 19.2.2008, pag. 22.

    (3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


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