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Document 32009D1041

Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus)

GU L 288 del 4.11.2009, p. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1295

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1041/oj

4.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/10


DECISIONE N. 1041/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi

(MEDIA Mundus)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 150, paragrafo 4, e 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore audiovisivo contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati nell’agenda di Lisbona, vale a dire rafforzare la competitività, le competenze, la crescita e l’occupazione in un’economia basata sulla conoscenza. Tale settore svolge un ruolo fondamentale nell’ambito dell’i2010, un’iniziativa che prevede orientamenti strategici per le politiche europee della società dell’informazione e dei media, nel quadro dell’agenda di Lisbona.

(2)

Il Parlamento europeo ha costantemente messo in rilievo che il settore audiovisivo apporta un contributo importante all’economia europea creativa e basata sulla conoscenza e svolge un ruolo centrale nella promozione della diversità culturale e del pluralismo, oltre a essere un’importante piattaforma per la libertà di espressione.

(3)

I settori culturali e creativi contribuiscono in maniera sostanziale all’economia culturale europea e nel 2004 le industrie creative impiegavano almeno 5,8 milioni di persone, pari al 3,1 % del totale degli occupati dell’UE 25.

(4)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo tiene conto dell’articolo 151 del trattato, in cui si stabilisce che la Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura e che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(5)

Nella sua risoluzione del 16 novembre 2007, su un’agenda europea per la cultura (4), il Consiglio ha definito la cultura un elemento essenziale delle relazioni internazionali e ha sottolineato la necessità di rafforzare il suo ruolo nelle relazioni esterne e nella politica di sviluppo dell’Unione europea. Nella sua risoluzione del 10 aprile 2008, su un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, anche il Parlamento europeo ha sottolineato, per quanto riguarda la convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, l’importanza di integrare la dimensione culturale in tutte le politiche e i programmi, comprese le politiche esterne di sviluppo.

(6)

Il 21 novembre 2008, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato le conclusioni sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell’Unione e dei suoi Stati membri (5).

(7)

La comunicazione della Commissione dell’8 giugno 2006, su «L’Europa nel mondo», sottolinea l’inestricabile legame tra le politiche interne e esterne dell’Unione europea e sottolinea che l’Europa dispone del potenziale per sfruttare le nuove opportunità create dai mercati emergenti e dalla globalizzazione, in quanto ha una società aperta che può assorbire persone, idee e nuove tecnologie.

(8)

L’Unione europea ha svolto un ruolo fondamentale nel processo che ha condotto all’adozione della convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007, dopo la ratifica della Comunità europea e di 13 Stati membri in data 18 dicembre 2006. La convenzione si prefigge di rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale al fine di promuovere le espressioni culturali di tutti i paesi. Ai sensi dell’articolo 12, lettera e), della convenzione, le parti che hanno aderito alla convenzione si adoperano a «incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione».

(9)

Una serie di attività degli Stati membri mira ad accrescere la cooperazione tra le industrie audiovisive europee e dei paesi terzi, quali i fondi di coproduzione e gli accordi di coproduzione internazionali. Il sostegno comunitario sarà complementare a tali azioni.

(10)

La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 11, riconosce la libertà di espressione e il pluralismo dei media.

(11)

La relazione sulla valutazione del programma MEDIA Plus ha individuato l’importanza dei mercati internazionali per risolvere i problemi dell’industria audiovisiva europea.

(12)

Lo scenario audiovisivo internazionale è cambiato sensibilmente negli ultimi due decenni e si confronta attualmente con nuove sfide, in particolare in conseguenza di progressi tecnologici come la proiezione cinematografica digitale, i video su richiesta (VOD) o la televisione digitale multicanale. Ciò ha generato una forte crescita finanziaria e investimenti promettenti e, di conseguenza, una domanda forte e crescente di contenuti audiovisivi, offrendo numerose opportunità alle imprese. Ne discende un interesse forte e crescente per lo sviluppo di progetti attinenti alle varie applicazioni digitali. A ciò si aggiunge un forte legame tra la cooperazione internazionale sui progetti e la capacità dell’Unione di promuovere nel mondo il suo modello regolamentare in materia di audiovisivi e la convergenza tra le comunicazioni audiovisive ed elettroniche.

(13)

Data l’importanza crescente della dimensione internazionale della politica audiovisiva, il 13 dicembre 2007 il Parlamento europeo ha adottato, nel bilancio 2008, un’azione preparatoria MEDIA International incentrata sullo sviluppo delle relazioni dell’Unione con i mercati audiovisivi dei paesi terzi, e che offre l’opportunità di strutturare e rafforzare i contatti e le reti tra i professionisti europei e dei paesi terzi nel settore audiovisivo, a vantaggio reciproco dell’industria europea e dei paesi terzi coinvolti. Il successivo invito a presentare proposte ha riscosso un grande interesse da parte dei professionisti europei e dei paesi terzi. Sono stati selezionati diciotto progetti ammissibili al finanziamento. Il primo anno dell’azione preparatoria MEDIA International ha pertanto confermato gli interessi e le esigenze del settore in campo internazionale e la necessità di un’azione comunitaria.

(14)

Il Parlamento europeo ha rinnovato l’azione preparatoria MEDIA International aumentando la dotazione finanziaria per il 2009.

(15)

Il 19 maggio 2008, in una riunione informale a Cannes, i ministri responsabili del settore audiovisivo di vari Stati membri hanno accolto favorevolmente l’iniziativa del Parlamento europeo sull’azione preparatoria MEDIA International e hanno invitato la Commissione a perseguire lo sviluppo di questa iniziativa oltre che a esaminare l’opportunità e la possibilità di presentare una proposta di un programma teso a promuovere la cooperazione tra i professionisti dell’industria audiovisiva europea e quelli dei paesi terzi, a vantaggio reciproco di tutti i partecipanti.

(16)

Una consultazione pubblica ha evidenziato un forte appoggio a un rafforzamento della cooperazione tra professionisti europei e dei paesi terzi nel settore audiovisivo, in particolare per quanto concerne la formazione, la facilitazione delle coproduzioni, la distribuzione e la circolazione di opere audiovisive (comprese le nuove piattaforme, come il VOD, e la televisione su protocollo Internet — IPTV), nonché l’alfabetizzazione cinematografica.

(17)

L’accesso ai mercati audiovisivi nei paesi terzi dovrebbe essere favorito mediante la divulgazione delle conoscenze del mercato fra i professionisti che operano in quei mercati e attraverso la creazione di reti tra questi attori. A tal fine, è opportuno sostenere progetti formativi nell’ambito di un programma.

(18)

Il settore della distribuzione determina la diversità delle opere audiovisive con riguardo all’offerta e alle scelte dei consumatori. I distributori europei sono piccole imprese e, a causa della struttura e della frammentazione del mercato, diversamente dai loro grandi concorrenti integrati verticalmente, non possiedono le risorse per accedere ai mercati internazionali. Inoltre, sono emersi nuovi attori e nuove piattaforme di distribuzione che promuovono o richiedono maggiori contenuti audiovisivi. È pertanto opportuno adottare misure per migliorare la distribuzione, la circolazione e la proiezione delle opere europee nei paesi terzi e di quelle dei paesi terzi in Europa.

(19)

È pertanto necessario istituire un programma comunitario per il settore audiovisivo che fornisca un aiuto finanziario nei settori dello scambio di informazioni e della formazione, della competitività, della circolazione e della proiezione di contenuti audiovisivi.

(20)

Per garantire il massimo vantaggio reciproco e semplificare l’amministrazione, i progetti del programma dovrebbero essere proposti e eseguiti congiuntamente da professionisti dell’Unione europea e dei paesi terzi e dovrebbero promuovere la creazione di una rete internazionale. Per semplificare l’amministrazione, i progetti dovrebbero essere coordinati da un professionista stabilito in un paese che partecipa al programma.

(21)

È opportuno elaborare e attuare misure adeguate per evitare irregolarità e frodi e recuperare i fondi persi, trasferiti o usati impropriamente.

(22)

È opportuno stabilire, per l’intera durata del programma, una dotazione finanziaria che funga da riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(23)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(24)

Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero prevedere relazioni annuali dettagliate nonché obiettivi e indicatori specifici misurabili, realizzabili, pertinenti e tempestivi.

(25)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del carattere transnazionale e internazionale delle azioni proposte e possono dunque, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione e scopi del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma MEDIA Mundus (il «programma») per finanziare progetti di cooperazione internazionale nel settore audiovisivo per il periodo che decorre dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

2.   Il programma si propone di accrescere la competitività dell’industria audiovisiva europea, di permettere all’Europa di svolgere in maniera più efficace il suo ruolo culturale e politico nel mondo e di ampliare la scelta dei consumatori e la diversità culturale. Il programma cercherà di migliorare l’accesso ai mercati dei paesi terzi e di sviluppare la fiducia e rapporti di lavoro duraturi.

Articolo 2

Ambito di applicazione del programma

Il programma è rivolto ai professionisti europei e dei paesi terzi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«professionista europeo», un professionista che:

a)

è cittadino di:

i)

uno Stato membro dell’Unione europea; o

ii)

uno Stato dell’EFTA che è membro del SEE, in conformità delle disposizioni della parte VI dell’accordo SEE; o

iii)

un paese di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 1718/2006/CE (8), e non già menzionato al punto ii), laddove il paese:

dichiari la propria volontà di aderire al programma, e

versi un contributo calcolato sulla stessa base del suo contributo al programma MEDIA 2007;

o

b)

è stabilito come soggetto giuridico in uno dei paesi di cui alla lettera a), punto i), o in un paese che soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), punto ii) o iii), la cui proprietà, diretta o con partecipazione di maggioranza, appartiene e continua ad appartenere a uno o più dei paesi in questione o a uno o più cittadini di tali paesi fino alla fine del progetto;

2)

«professionista di un paese terzo», un professionista che non è un professionista europeo;

3)

«paese terzo», un paese diverso da quelli di cui al punto 1, lettera a), punto i), o da quelli che soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), punto ii) o iii);

4)

«opera audiovisiva», un insieme di immagini in movimento con o senza effetto sonoro. Esempi di opere audiovisive comprendono film, documentari e film d’animazione;

5)

«opere europee», opere audiovisive provenienti dai paesi elencati al punto 1, lettera a), punto i), ii) o iii).

Articolo 4

Condizioni di partecipazione al programma

1.   I progetti sono proposti ed eseguiti congiuntamente da professionisti europei e dei paesi terzi per essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma.

2.   Ogni progetto mira a promuovere la creazione di una rete internazionale. A tal fine, a ogni progetto partecipano almeno tre partner. Tuttavia, possono essere ammessi progetti con due soli partner ove sia garantita la necessaria creazione di una rete.

3.   Ogni progetto è coordinato da un professionista europeo e comprende almeno un partner di un paese terzo. Il coordinatore è responsabile della presentazione della proposta, della gestione del progetto, nonché dell’amministrazione finanziaria e dell’esecuzione di quest’ultimo.

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Articolo 5

Obiettivo specifico 1: scambio di informazioni, formazione e conoscenze del mercato

Nel settore dello scambio di informazioni e della formazione, l’obiettivo operativo del programma è rafforzare le competenze dei professionisti europei e dei paesi terzi, in particolare:

a)

migliorando la comprensione dei professionisti, in particolare delle condizioni operative, dei quadri giuridici (ivi compreso in materia di diritti di proprietà intellettuale), dei sistemi di finanziamento e delle possibilità di cooperazione dei rispettivi mercati audiovisivi;

b)

assicurando e agevolando la cooperazione audiovisiva tra professionisti, aumentandone il livello di conoscenza dei mercati audiovisivi;

c)

facilitando la creazione di una rete e di rapporti di lavoro duraturi, in particolare attraverso borse di studio; o

d)

promuovendo la formazione professionale iniziale e permanente.

Articolo 6

Obiettivo specifico 2: competitività e distribuzione

Con riguardo al rafforzamento della competitività dell’industria audiovisiva europea e della distribuzione delle opere audiovisive europee fuori dall’Europa e di quelle dei paesi terzi in Europa, gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

a)

facilitare la ricerca di partner di paesi terzi per le opere europee. Il programma sostiene l’organizzazione di mercati della coproduzione e di eventi per la ricerca di partner (pitching), allo scopo di riunire potenziali partner (ad esempio, sceneggiatori, registi, attori, produttori e distributori);

b)

incoraggiare le vendite e la promozione internazionali delle opere europee nei mercati dei paesi terzi e delle opere audiovisive dei paesi terzi in Europa. Il programma incoraggia la conclusione di accordi tra raggruppamenti di titolari di diritti/agenti di vendita/distributori al fine di garantire la distribuzione (ad esempio, nelle sale cinematografiche, alla TV, IPTV, Web TV, sulle piattaforme VOD) e la promozione.

Articolo 7

Obiettivo specifico 3: circolazione

Al fine di migliorare la circolazione e la visibilità delle opere europee nei paesi terzi e di quelle dei paesi terzi in Europa e di rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico, soprattutto tra i giovani, gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

a)

incentivare gli operatori cinematografici dei paesi europei e dei paesi terzi ad aumentare reciprocamente le condizioni di programmazione e di proiezione (durata, visione e numero di proiezioni) delle prime visioni esclusive delle opere audiovisive. Il programma sostiene i progetti presentati dalle reti cinematografiche con proiezioni in Europa e nei paesi terzi che programmano un numero significativo di opere audiovisive nel territorio o nei territori dei loro partner;

b)

aumentare l’offerta di contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di trasmissione e di distribuzione di opere audiovisive dei paesi terzi attraverso canali di distribuzione europei (ad esempio, TV, IPTV, Web TV e piattaforme VOD) e di opere europee attraverso canali di distribuzione internazionali. Il programma sostiene i partenariati tra le emittenti (o piattaforme VOD) e i titolari di diritti allo scopo di diffondere un pacchetto di opere o di distribuire un catalogo di opere sulle piattaforme VOD;

c)

agevolare l’organizzazione di eventi e di iniziative di alfabetizzazione cinematografica, destinati soprattutto ad un pubblico giovane, miranti a promuovere a livello internazionale la diversità delle opere audiovisive e a rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1.   Le misure finanziate in virtù della presente decisione sono attuate in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (9).

2.   Conformemente all’articolo 176, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (10), la Commissione può decidere, in funzione dei beneficiari e del tipo di azione, se questi possono essere esentati dalla verifica delle competenze professionali e delle qualifiche necessarie per portare a buon fine un’azione o un programma di lavoro.

3.   In funzione del tipo di azione, l’aiuto finanziario può assumere la forma di sovvenzioni (rimborsabili a fronte del contributo del programma, a esclusione del sostegno per il doppiaggio e la sottotitolazione) o borse di studio. La Commissione può inoltre attribuire dei premi ad attività del programma o progetti. In funzione della natura dell’attività, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari o il ricorso a tabelle di costi unitari, a norma dell’articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

4.   Il finanziamento concesso a titolo del programma non può superare il 50 % delle spese finali del progetto da finanziare. Tuttavia, nei casi espressamente previsti nel programma di lavoro annuale e nell’invito a presentare proposte, il finanziamento può raggiungere l’80 %.

5.   Conformemente all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in combinato disposto con l’articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il contributo dei beneficiari può essere fornito integralmente o parzialmente in natura, se il suo valore può essere stabilito sulla base delle spese realmente sostenute e debitamente giustificate dai documenti contabili o delle spese generalmente accettate nel mercato pertinente. I locali resi disponibili a fini di formazione o promozione possono essere inclusi in tale contributo.

6.   Conformemente all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione, ove previsto nel programma di lavoro annuale e nell’invito a presentare proposte, può decidere che le spese direttamente legate all’esecuzione del progetto sono ammissibili al finanziamento anche se sostenute parzialmente dal beneficiario in una data antecedente alla procedura di selezione.

Articolo 9

Attuazione del programma

1.   La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma, secondo le disposizioni previste nell’allegato. La Commissione adotta misure per garantire la complementarietà delle azioni sostenute nel quadro degli obiettivi specifici definiti agli articoli da 5 a 7.

2.   Le seguenti misure di attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2:

a)

un programma di lavoro annuale che definisce le priorità;

b)

una ripartizione interna annuale delle risorse del programma, compresa la ripartizione tra le misure nei diversi settori;

c)

gli orientamenti generali per l’attuazione del programma;

d)

il contenuto degli inviti a presentare proposte, la definizione dei criteri e le procedure per la selezione dei progetti;

e)

una selezione di proposte per l’erogazione di fondi comunitari eccedenti:

200 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 1,

300 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 2,

300 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 3.

3.   La Commissione adotta le decisioni di selezione diverse da quelle elencate nel paragrafo 2, lettera e). La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al comitato di cui all’articolo 10 tutte le informazioni pertinenti, ivi comprese le decisioni di selezione adottate in conformità del presente paragrafo entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell’articolo 11 della decisione n. 1718/2006/CE, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   I termini stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

Articolo 11

Contributo del programma ad altre politiche comunitarie e ad altri principi

Il programma è inteso a rafforzare le politiche trasversali e i principi della Comunità:

a)

contribuendo al dibattito e all’informazione sull’Unione come spazio di pace, prosperità e sicurezza;

b)

promuovendo il principio fondamentale della libertà di espressione;

c)

incoraggiando una presa di coscienza dell’importanza della diversità culturale, dei valori comuni, del dialogo multiculturale e del multilinguismo nel mondo;

d)

rafforzando la base di conoscenza dell’economia europea e contribuendo al potenziamento della competitività generale dell’Unione; e

e)

contribuendo alla lotta contro tutte le forme di discriminazione basata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Articolo 12

Coerenza e complementarietà

La Commissione presta un’attenzione particolare alla coerenza e alla complementarietà tra il programma e altre politiche, strumenti e azioni comunitari pertinenti, in particolare al coordinamento e all’attuazione del programma MEDIA 2007 e i programmi di cooperazione esterna con i paesi terzi nei settori audiovisivo e culturale.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione garantisce un monitoraggio regolare dei progetti. I risultati del processo di monitoraggio sono presi in considerazione durante l’attuazione del programma.

2.   La Commissione garantisce che il programma venga sottoposto a una valutazione esterna e indipendente.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

una comunicazione sul possibile proseguimento del programma entro il 31 gennaio 2012;

b)

una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 14

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria destinata all’attuazione del programma per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è fissata a 15 000 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 25 marzo 2009 (GU C 228 del 22.9.2009, pag. 100).

(2)  Parere del 21 aprile 2009 (GU C 200 del 25.8.2009, pag. 51).

(3)  Parere del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 settembre 2009.

(4)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(5)  GU C 320 del 16.12.2008, pag. 10.

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


ALLEGATO

AZIONI DA ATTUARE

1.   Obiettivo specifico 1: scambio di informazioni, formazione e conoscenze del mercato

Obiettivo operativo

Rafforzare le competenze dei professionisti europei e dei paesi terzi e migliorare il loro livello d’informazione e conoscenza.

Misure da attuare

Sostenere lo sviluppo e l’attuazione di moduli formativi che comprendono apprendisti e formatori di paesi europei e di paesi terzi, con particolare attenzione alle condizioni di produzione, coproduzione, distribuzione, esposizione e diffusione di opere audiovisive nei mercati internazionali pertinenti.

Sostenere lo sviluppo e l’attuazione di moduli formativi che comprendono apprendisti e formatori di paesi europei e di paesi terzi, con particolare attenzione all’inclusione di nuove tecnologie per la produzione, postproduzione, distribuzione (comprese le nuove piattaforme di distribuzione quali VOD, IPTV, Web TV), commercializzazione e archiviazione di opere audiovisive.

Incentivare gli scambi tra le istituzioni e/o le attività di formazione permanente esistenti.

Contribuire alla formazione dei formatori.

2.   Obiettivo specifico 2: competitività e distribuzione

1)   Obiettivo operativo

Facilitare la ricerca di partner per le coproduzioni.

Misure da attuare

Sostenere l’organizzazione di forum per lo sviluppo, il finanziamento, la coproduzione e la pre-vendita di coproduzioni internazionali, in particolare di mercati di coproduzione e di eventi per la ricerca di partner (pitching), allo scopo di riunire potenziali partner (ad esempio, sceneggiatori, registi, attori, produttori e distributori).

2)   Obiettivo operativo

Incoraggiare le vendite e la promozione internazionali di opere audiovisive.

Misure da attuare

Incentivare la conclusione di accordi tra raggruppamenti di titolari di diritti/agenti di vendita/distributori europei e di paesi terzi al fine di garantire la distribuzione (ad esempio, nelle sale cinematografiche, alla TV, IPTV, Web TV e sulle piattaforme VOD) delle rispettive opere audiovisive nel territorio o nei territori dei loro partner.

Sensibilizzare il pubblico intensificando le campagne promozionali in occasione dell’uscita di film di paesi europei nel mondo e dell’uscita di film di paesi terzi in Europa.

Sostenere il doppiaggio e la sottotitolazione per la distribuzione e diffusione, attraverso tutti i canali disponibili, delle opere audiovisive europee e dei paesi terzi, a favore di produttori, distributori ed emittenti.

Incoraggiare la creazione e il consolidamento di reti di cooperazione artistica e industriale tra i titolari di diritti/agenti di vendita/distributori europei e dei paesi terzi.

3.   Obiettivo specifico 3: circolazione

1)   Obiettivo operativo

Incentivare gli operatori cinematografici dei paesi europei e dei paesi terzi ad aumentare reciprocamente le condizioni di programmazione e di proiezione delle prime visioni esclusive delle opere audiovisive.

Misure da attuare

Sostenere i progetti presentati dai gestori di sale cinematografiche di paesi europei e di paesi terzi nel programmare una quota significativa rispettivamente di film europei e di film dei paesi terzi nelle sale commerciali di prima visione, per una durata minima da definire. Il sostegno assegnato sarà determinato, in particolare, in funzione della durata, della visione e del numero di proiezioni in queste sale cinematografiche di film di paesi terzi (o di film europei nel caso di gestori di sale cinematografiche di paesi terzi) in un dato periodo di riferimento.

Sostenere la creazione e il consolidamento di una rete di gestori di sale cinematografiche di paesi europei e di paesi terzi per lo sviluppo di azioni comuni a favore di tale tipo di programmazione.

2)   Obiettivo operativo

Aumentare l’offerta di contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di trasmissione e di distribuzione di opere audiovisive dei paesi terzi attraverso canali di distribuzione europei e di opere europee attraverso canali di distribuzione dei paesi terzi.

Misure da attuare

Sostenere i partenariati tra emittenti (o piattaforme VOD, ecc.) dei paesi europei e dei paesi terzi e i titolari di diritti allo scopo di diffondere un pacchetto di opere di paesi europei e di paesi terzi o di distribuire un catalogo di opere di paesi europei e di paesi terzi sulle piattaforme VOD.

Sviluppare la fiducia e rapporti di lavoro duraturi tra emittenti dei paesi europei e dei paesi terzi, piattaforme VOD e titolari di diritti.

3)   Obiettivo operativo

Agevolare l’organizzazione di eventi e di iniziative di alfabetizzazione cinematografica.

Misure da attuare

Favorire la creazione di una rete di iniziative di alfabetizzazione cinematografica dei paesi europei e dei paesi terzi, in particolare di quelle rivolte a un pubblico giovane miranti a promuovere a livello internazionale la diversità delle opere audiovisive.

Sostenere i partenariati tra emittenti dei paesi europei e dei paesi terzi per la trasmissione di opere audiovisive dedicate ad un pubblico giovane.


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