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Document 32009D1012

    Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi

    GU L 348 del 29.12.2009, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1012/oj

    29.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 348/16


    DECISIONE 2009/1012/PESC DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2009

    relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce l’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

    considerando quando segue:

    (1)

    il 26 giugno 1997 il Consiglio ha adottato il programma dell’Unione europea per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali, che impegna l’UE e gli Stati membri a intraprendere azioni concertate per assistere altri paesi nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di armi.

    (2)

    L’8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari che stabilisce otto criteri per l’esportazione di armi convenzionali (1), istituisce un meccanismo di notifica e di consultazione per le decisioni di rifiuto e contempla una procedura di trasparenza attraverso la pubblicazione delle relazioni annuali dell’UE sulle esportazioni di armi. Tale posizione comune contribuisce notevolmente all’armonizzazione delle politiche nazionali in materia di controllo dell’esportazione di armi e ai suoi principi e criteri hanno aderito ufficialmente vari paesi terzi.

    (3)

    L’articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri si adoperino al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad applicare i criteri di tale posizione comune.

    (4)

    La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dai Capi di Stato o di governo il 12 dicembre 2003, enuncia cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l’UE nel contesto scaturito dalla fine della guerra fredda: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato, la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata delle armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. In effetti, i trasferimenti incontrollati di armi contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti, nonché nel crollo delle strutture statali. Inoltre la strategia sottolinea l’importanza dei controlli delle esportazioni per contenere la proliferazione.

    (5)

    Lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva ed affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’8 dicembre 2005, mira a rendere più efficaci e ad integrare gli accordi bilaterali, regionali e internazionali esistenti per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

    (6)

    La strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005, dispone che l’UE debba, a livello regionale e internazionale, sostenere il rafforzamento dei controlli delle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi, successivamente sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC, fra l’altro, mediante l’assistenza ai paesi terzi nel settore dell’elaborazione della legislazione nazionale in materia e la promozione di misure sulla trasparenza.

    (7)

    Il 6 dicembre 2006, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il sostegno di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ha adottato la risoluzione 61/89 volta a promuovere l’elaborazione di un trattato sul commercio delle armi che stabilisce norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzionali. Nel dicembre 2006 e nel giugno e dicembre 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali si sottolinea l’importanza del fatto che l’UE e i suoi Stati membri svolgano un ruolo attivo e cooperino con altri Stati ed organizzazioni regionali nel processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite per stabilire norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzionali, che costituirà un contributo fondamentale per contrastare la proliferazione indesiderabile ed irresponsabile delle armi convenzionali che mette a repentaglio la pace, la sicurezza, lo sviluppo e il pieno rispetto dei diritti umani.

    (8)

    Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/230/PESC relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell’UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (2); l’ultima attività a titolo di tale azione comune è stata svolta il 27 e 28 ottobre 2009,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Ai fini dell’attuazione concreta

    della strategia europea in materia di sicurezza,

    della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni,

    dell’articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC,

    del programma dell’UE per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali,

    dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva ed affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali, e

    delle conclusioni del Consiglio relative ad un trattato internazionale sul commercio di armi,

    l’Unione europea sostiene attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

    a)

    promuovere tra i paesi terzi i criteri e i principi della posizione comune 2008/944/PESC;

    b)

    assistere i paesi terzi nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione volta ad assicurare un controllo efficace delle esportazioni di armi;

    c)

    assistere i paesi terzi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze per assicurare un’attuazione e un’esecuzione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi;

    d)

    assistere i paesi terzi e le regioni nell’elaborazione delle relazioni nazionali e regionali sulle esportazioni di armi e nella promozione di altre forme di sorveglianza al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell’esportazione di armi;

    e)

    incoraggiare i paesi terzi a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite ai fini dell’adozione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali e assisterli perché siano in grado di osservare tali eventuali norme comuni.

    2.   In allegato è riportata una descrizione dei progetti per il perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

    Articolo 2

    1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

    2.   L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 è affidata al seguente ente incaricato dell’attuazione:

    Ufficio federale per l’economia e il controllo delle esportazioni (BAFA).

    3.   L’ente incaricato dell’attuazione assolve i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con l’ente incaricato dell’attuazione.

    Articolo 3

    1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 è pari a 787 000 EUR.

    2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.

    3.   La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l’ente incaricato dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 2, paragrafo 2. L’accordo di finanziamento prevede che l’ente incaricato dell’attuazione del progetto assicuri la visibilità del contributo dell’UE in funzione della sua entità.

    4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo.

    Articolo 4

    1.   I capimissione dell’UE in ciascun paese beneficiario stilano, una volta completato l’ultimo workshop e lo scambio di personale ai sensi della presente decisione, un rapporto circostanziato sui progressi compiuti in ciascun paese beneficiario.

    2.   L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di rapporti regolari stilati dall’ente incaricato dell’attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e dai capimissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali rapporti costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sull’attuazione finanziaria dei progetti secondo quanto riportato all’articolo 3, paragrafo 3.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa cessa di produrre effetti decorsi ventiquattro mesi dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale periodo.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. CARLGREN


    (1)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

    (2)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81.


    ALLEGATO

    Sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi

    I.   Obiettivi

    La decisione si prefigge i seguenti obiettivi globali:

    a)

    promuovere tra i paesi terzi i criteri e i principi della posizione comune 2008/944/PESC;

    b)

    assistere i paesi terzi nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione volta ad assicurare un controllo efficace delle esportazioni di armi;

    c)

    assistere i paesi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze per assicurare un’attuazione e un’esecuzione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi;

    d)

    assistere i paesi e le regioni nell’elaborazione delle relazioni nazionali e regionali sulle esportazioni di armi e nella promozione di altre forme di sorveglianza al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità nell’esportazione di armi;

    e)

    incoraggiare i paesi terzi a sostenere il processo avviato nel quadro delle Nazioni Unite ai fini dell’adozione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali e assisterli perché siano in grado di osservare tali eventuali norme comuni.

    II.   Progetti

     

    Obiettivo:

    fornire assistenza tecnica ai paesi terzi interessati che hanno dimostrato di voler migliorare le proprie norme e pratiche nel settore del controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e allineare le proprie norme e pratiche a quelle convenute e applicate dagli Stati membri dell’Unione europea, che figurano nella posizione comune 2008/944/PESCe nel manuale per l’uso che la correda.

     

    Descrizioni e stime dei costi:

    i)

    Workshop con gruppi di paesi

    Il progetto prenderà la forma di cinque workshop di due giorni a cui saranno invitati i funzionari governativi e doganali e i funzionari incaricati del rilascio di licenze del gruppo di paesi selezionato. Potranno essere invitati anche rappresentanti dell’industria della difesa. I workshop potranno svolgersi in uno dei paesi beneficiari o in un altro sito deciso dall’AR. La formazione in settori pertinenti sarà impartita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell’UE, di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, del segretariato del Consiglio dell’UE e/o del settore privato (incluse le ONG).

    ii)

    Mobilità del personale

    Il progetto prenderà la forma di un massimo di quattro visite di lavoro o di studio della durata massima di un mese per funzionari governativi e/o funzionari incaricati del rilascio di licenze di paesi beneficiari candidati all’adesione all’UE presso le pertinenti autorità degli Stati membri dell’UE oppure di un massimo di quattro visite di lavoro o di studio della durata massima di un mese per funzionari governativi e/o funzionari incaricati del rilascio di licenze degli Stati membri dell’UE presso le pertinenti autorità di paesi beneficiari (1).

    III.   Durata

    La durata totale stimata dell’attuazione dei progetti è di 24 mesi.

    IV.   Beneficiari

     

    Primo semestre 2010:

    i)

    i paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia)

    ii)

    i partner mediterranei nordafricani della politica europea di vicinato (Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia)

     

    Secondo semestre 2010:

    I partner dell’Europa orientale e del Caucaso della politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina)

     

    Primo semestre 2011:

    I paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia)

     

    Secondo semestre 2011:

    I partner dell’Europa orientale e del Caucaso della politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina)

    Se circostanze impreviste dovessero richiedere la modifica dell’elenco dei beneficiari o della programmazione dei workshop, il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» potrebbe, su proposta decidere in tal senso.

    Qualora uno o alcuni dei suddetti paesi non desiderino partecipare al workshop, potranno essere selezionati altri paesi (2) tra i seguenti altri partner della politica europea di vicinato: Israele, Giordania, Libano, Autorità palestinese e Siria.

    V.   Valutazione d’impatto

    L’impatto della presente decisione e dell’azione comune 2008/230/PESC dovrebbe essere oggetto di una valutazione tecnica al termine dell’ultimo workshop e degli ultimi scambi di personale previsti dalla presente decisione. Si procederà mediante rapporti circostanziati sull’adozione della legislazione pertinente, l’istituzione delle autorità di controllo delle esportazioni e un efficace controllo delle esportazioni nei paesi beneficiari. I rapporti saranno stilati dai capimissione dell’UE in ciascun paese beneficiario.


    (1)  La selezione dei beneficiari degli scambi di personale è concordata dal pertinente gruppo di lavoro del Consiglio sulla base di una proposta dell’AR.

    (2)  Da convenire nell’ambito del pertinente gruppo di lavoro del Consiglio sulla base di una proposta dell’AR.


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