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Document 32009D0993

Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2009 , recante modifica della decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2009) 10046]

GU L 339 del 22.12.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogato da 32012D0535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/993/oj

22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

recante modifica della decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2009) 10046]

(2009/993/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2006/133/CE della Commissione (2) è in corso di attuazione in Portogallo un piano di eradicazione contro la diffusione del nematode del pino. La decisione vieta l’uscita dalla zona delimitata di materiale da imballaggio, anche in forma di casse, in legno sensibile di spessore superiore a 6 mm.

(2)

Una deroga a tale divieto può tuttavia essere concessa se il legno è sottoposto a trattamento ed è contrassegnato da un marchio di uno stabilimento di trasformazione autorizzato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali.

(3)

In Portogallo alcune imprese producono casse per vino in legno trattato conformemente a tali disposizioni e accompagnato da un passaporto delle piante. Dopo il processo di produzione, tuttavia, non è presente alcun marchio che attesti l’avvenuto trattamento. Tali casse per vino non rientrano pertanto nel campo di applicazione della suddetta deroga.

(4)

Affinché le casse per vino in questione possano fruire di tale deroga è necessario che le imprese che le producono possano essere autorizzate a contrassegnarle con un marchio, a condizione di essere sottoposte a sorveglianza onde garantire il rispetto delle disposizioni applicabili. Il Portogallo ha comunicato alla Commissione la sua disponibilità ad autorizzare e a sorvegliare tali imprese.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 dell’allegato della decisione 2006/133/CE, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

«L’organismo ufficiale responsabile può autorizzare i produttori a contrassegnare con un marchio, ai sensi dell’allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, le casse per vino da essi prodotte con legno trattato da uno stabilimento di trasformazione autorizzato conformemente a tale norma e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla lettera a). Ispezioni ufficiali dei produttori autorizzati di casse per vino sono condotte in via continuativa al fine di assicurarsi che per la produzione delle casse sia utilizzato soltanto il legno trattato accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla lettera a) e che per tale legno si possa risalire a uno stabilimento di trasformazione autorizzato.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.


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