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Document 32009D0987

    Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2009 , che conferisce all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia la gestione degli aiuti a titolo della componente V sviluppo rurale dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101, 103 e 302 nel periodo precedente all’adesione

    GU L 338 del 19.12.2009, p. 101–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/987/oj

    19.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 338/101


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2009

    che conferisce all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101, 103 e 302 nel periodo precedente all’adesione

    (2009/987/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), in particolare gli articoli 18 e 186,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (in appresso «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 53 quater e l’articolo 56, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (in appresso «le modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 35,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) stabilisce gli obiettivi e i principi fondamentali per l’assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali per il periodo dal 2007 al 2013 e ne assegna l’attuazione alla Commissione.

    (2)

    Gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 186 del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 autorizzano la Commissione a conferire poteri di gestione ai paesi beneficiari e definiscono le condizioni per tale conferimento per quanto riguarda la componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione.

    (3)

    A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/2007, la Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l’assistenza finanziaria dell’UE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l’accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, contenenti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti.

    (4)

    Per il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario occorre che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 53 quater e dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario, e dall’articolo 35 delle modalità d’esecuzione.

    (5)

    Il 4 marzo 2008 tra il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Commissione delle Comunità europee è stato concluso un accordo quadro sulle regole della cooperazione relativa all’assistenza finanziaria comunitaria a favore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

    (6)

    Il programma per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell’ambito dell’IPA (in appresso «programma IPARD»), approvato con decisione C(2008) 677 della Commissione, del 25 febbraio 2008, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1085/2006, e dell’articolo 184 del regolamento (CE) n. 718/2007, conteneva un piano per i contributi annuali comunitari nonché l’accordo di finanziamento.

    (7)

    L’accordo settoriale concluso il 29 gennaio 2009 tra la Commissione delle Comunità europee, in nome e per conto della Comunità europea, e il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per conto dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, integra le disposizioni dell’accordo quadro, introducendo disposizioni specifiche per l’attuazione e l’esecuzione del programma IPARD per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

    (8)

    Il programma IPARD è stato modificato da ultimo il 23 settembre 2009 dalla decisione C(2009) 7041 della Commissione.

    (9)

    In base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 718/2007, il paese beneficiario designa le autorità e gli organismi responsabili dell’esecuzione del programma IPARD, ossia il funzionario accreditante competente, l’ordinatore nazionale, il fondo nazionale, l’autorità di gestione, l’agenzia IPARD e l’autorità di audit.

    (10)

    Il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha designato come fondo nazionale un organismo centrale di tesoreria all’interno del ministero delle Finanze, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale.

    (11)

    Il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha designato come agenzia IPARD l’Agenzia per il sostegno economico all’agricoltura e allo sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale.

    (12)

    Il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha designato come autorità di gestione l’Autorità di gestione all’interno del ministero dell’Agricoltura, della silvicoltura e dell’economia delle acque, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale.

    (13)

    Il funzionario accreditante competente ha comunicato alla Commissione europea, il 18 marzo 2009, l’accreditamento dell’ordinatore nazionale e del fondo nazionale in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

    (14)

    L’ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea, il 18 marzo 2009, l’accreditamento della struttura operativa preposta alla gestione e all’attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell’IPA, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

    (15)

    L’Agenzia per il sostegno economico all’agricoltura e allo sviluppo rurale, che funge da agenzia IPARD, e l’Autorità di gestione, che funge da autorità di gestione, saranno incaricate di attuare le tre misure accreditate dall’ordinatore nazionale, sulle quattro previste nel programma IPARD: 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali», come stabilito nel programma.

    (16)

    Il 22 ottobre 2008 e il 24 febbraio 2009 le autorità nazionali hanno trasmesso alla Commissione un elenco delle spese ammissibili in conformità dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’accordo settoriale. La Commissione ha approvato l’elenco il 17 aprile 2009.

    (17)

    Per tenere conto di quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo quadro, le spese in conformità della presente decisione sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento comunitario solo se non sono pagate prima della data della decisione sul conferimento dei poteri di gestione, ad eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

    (18)

    Il regolamento (CE) n. 718/2007 prevede la possibilità di rinunciare all’obbligo di effettuare i controlli ex ante ivi previsti all’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento a condizione che si esamini caso per caso l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, e stabilisce norme particolareggiate per eseguire detto esame.

    (19)

    In applicazione degli articoli 14 e 18 del regolamento (CE) n. 718/2007, sono stati controllati gli accreditamenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento stesso e sono state controllate, anche mediante verifiche sul posto, le procedure e le strutture delle autorità e degli organismi interessati, indicate nella domanda presentata dall’ordinatore nazionale.

    (20)

    Pur tuttavia, le verifiche condotte dalla Commissione per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» si fondano su un sistema che è già predisposto, ma non ancora operativo per tutti gli elementi che servono allo scopo.

    (21)

    Sebbene l’autorità di audit non sia direttamente oggetto della presente decisione, mediante verifiche sul posto ne è stato valutato il livello di preparazione a fungere da organismo di audit funzionalmente indipendente alla data di presentazione alla Commissione del fascicolo di accreditamento per il conferimento dei poteri di gestione.

    (22)

    Il rispetto da parte dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia delle condizioni previste dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 718/2007 è stato valutato per mezzo di verifiche sul posto.

    (23)

    Dalla valutazione è risultato che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia rispetta le suddette condizioni per le misure 101, 103 e 302.

    (24)

    È pertanto opportuno rinunciare ai controlli ex ante di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2007, e all’articolo 165 del regolamento finanziario e conferire all’ordinatore nazionale, al fondo nazionale, all’agenzia IPARD e all’autorità di gestione i poteri di gestione in forma decentrata per le misure 101, 103 e 302 del programma per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La gestione dell’assistenza fornita nell’ambito della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione (IPA) è conferita agli organismi interessati alle condizioni stabilite nella presente decisione.

    2.   Per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» si rinuncia ai controlli ex ante, da parte della Commissione, delle funzioni di gestione, pagamento e attuazione svolte dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica in riferimento alle seguenti strutture, autorità e organismi designati dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia per la gestione delle misure 101, 103 e 302 del programma previsto a titolo della componente V dell’IPA:

    a)

    ordinatore nazionale;

    b)

    fondo nazionale;

    c)

    struttura operativa per la componente V dell’IPA:

    autorità di gestione,

    agenzia IPARD.

    Articolo 3

    1.   I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi e alle autorità indicati nell’articolo 2 della presente decisione.

    2.   Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui all’articolo 2 della presente decisione, per accertarsi che i sistemi di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 4

    1.   Le spese pagate prima della data della presente decisione non sono in alcun caso ammissibili, ad eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007.

    2.   Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

    Articolo 5

    Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell’ambito del programma IPARD, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con lettere n. 08-44/82 del 22 ottobre 2008 e n. 08-77/16 del 24 febbraio 2009, protocollate dalla Commissione rispettivamente il 21 novembre 2008 con il numero A/31025 e il 24 marzo 2009 con il numero A/7937.

    Articolo 6

    1.   La Commissione controlla l’adempimento degli obblighi per il conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.

    2.   La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento durante l’attuazione della presente decisione, che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa, può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

    (2)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

    (3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


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