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Document 32009D0951

    Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2009 , che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [notificata con il numero C(2009) 9870] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 328 del 15.12.2009, p. 70–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R0626

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/951/oj

    15.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 328/70


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2009

    che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

    [notificata con il numero C(2009) 9870]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/951/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del regolamento suddetto. Tale regolamento stabilisce inoltre le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che nel compilare o aggiornare gli elenchi va tenuto conto dei controlli dell’Unione nei paesi terzi e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità e l’equivalenza rispetto alla normativa dell’Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

    (3)

    La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i prodotti in questione esportati nell’Unione europea rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell’Unione per tutelare la salute dei consumatori. L’allegato I della suddetta decisione stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano, mentre l’allegato II stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (4) stabilisce misure transitorie per il periodo fino al 31 dicembre 2009. Tali misure prevedono una deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 in base al quale gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento, a condizione che l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito, fra l’altro, allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti dell’Unione.

    (5)

    Il Canada figura attualmente nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2005. I controlli dell’Unione in Canada per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2009, e la raccomandazione del comitato di gestione misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (5), del 17 dicembre 1998, in materia di equivalenza reciproca delle norme canadesi e di quelle dell’Unione relative ai molluschi bivalvi indicano che le condizioni applicabili in Canada ai molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati all’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione.

    (6)

    La Groenlandia figura attualmente nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2005. I controlli dell’Unione in Groenlandia per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2009, e le garanzie fornite dall’autorità competente della Groenlandia indicano che le condizioni applicabili in tale paese terzo ai molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati all’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione. È opportuno quindi inserire la Groenlandia nell’elenco dell’allegato I della decisione 2006/766/CE.

    (7)

    I controlli dell’Unione negli Stati Uniti per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2009, hanno rilevato differenze fra le norme americane e quelle dell’Unione relative ai molluschi bivalvi, senza però individuare gravi rischi per la salute umana, fatta eccezione per la zona di raccolta del Golfo del Messico. Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno convenuto di esaminare l’equivalenza reciproca delle norme americane e di quelle dell’Unione relative ai molluschi bivalvi vivi. È pertanto opportuno autorizzare temporaneamente le importazioni nell’Unione europea di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini dagli Stati Uniti, a esclusione dei molluschi bivalvi raccolti nel Golfo del Messico. Tale autorizzazione temporanea va riesaminata sei mesi dopo la sua entrata in vigore, tenendo conto dei risultati dell’analisi dell’equivalenza fra le norme americane e quelle dell’Unione in materia di molluschi bivalvi.

    (8)

    L’Angola, l’Azerbaigian, il Benin, il Congo, l’Eritrea, Israele, il Myanmar, le Isole Salomone, Sant’Elena e il Togo figurano attualmente nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005. I controlli dell’Unione volti a valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di prodotti della pesca destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo in Angola nel 2007, nell’Azerbaigian nel 2007, nel Benin nel 2009, nel Congo nel 2009, in Eritrea nel 2008, in Israele nel 2009, nel Myanmar nel 2009, nelle Isole Salomone nel 2007, a Sant’Elena nel 2003 e nel Togo nel 2009, nonché le garanzie offerte dalle autorità competenti dell’Angola, dell’Azerbaigian (unicamente per il caviale), del Benin, del Congo [unicamente per prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare], dell’Eritrea, di Israele, del Myanmar (unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati), delle Isole Salomone, di Sant’Elena e del Togo (unicamente per le aragoste vive), indicano che le condizioni applicabili in tali paesi terzi ai prodotti della pesca destinati all’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione. È opportuno quindi inserire tali paesi nell’elenco dell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

    (9)

    Inoltre, al fine di tenere conto delle differenze delle garanzie offerte da tali paesi terzi, è necessario porre alcune restrizioni agli elenchi degli allegati I e II della decisione 2006/766/CE.

    (10)

    Le isole di Sant’Elena, Tristan da Cunha e Ascensione costituiscono un unico territorio d’oltremare. Ma poiché si trovano a grande distanza l’una dall’altra e sono in pratica governate separatamente, esse hanno deciso di istituire autorità competenti separate responsabili della sicurezza dei prodotti della pesca. L’inclusione di Sant’Elena come paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca non deve pertanto riguardare le isole di Tristan da Cunha e di Ascensione.

    (11)

    Ai fini della chiarezza della normativa dell’Unione, è necessario modificare i titoli degli allegati I e II della decisione della Commissione 2006/766/CE. È opportuno che il titolo dell’allegato I chiarisca che le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano, vivi, congelati o trasformati, sono autorizzate soltanto dai paesi terzi che figurano in tale allegato. È opportuno che il titolo dell’allegato II chiarisca che tale allegato riguarda i prodotti della pesca quali definiti nell’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6), a eccezione di quelli contemplati dall’allegato I della presente decisione. Tale separazione è resa necessaria dal fatto che le disposizioni dell’Unione applicabili a questi due gruppi sono diverse.

    (12)

    È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.

    (13)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2006/766/CE è così modificata:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano  (7)

    b)

    la seguente voce relativa al Canada è inserita dopo la voce relativa all’Australia:

    «CA

    CANADA»;

     

    c)

    la seguente voce relativa alla Groenlandia è inserita dopo la voce relativa al Cile:

    «GL

    GROENLANDIA»;

     

    d)

    la seguente voce relativa agli Stati Uniti è inserita dopo la voce relativa alla Turchia:

    «US

    STATI UNITI D’AMERICA

    Solo fino al 1o luglio 2010

    e

    escluse le importazioni di molluschi bivalvi provenienti dai seguenti stati: Florida, Texas, Mississippi, Alabama e Louisiana.»;

    2)

    l’allegato II della decisione 2006/766/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

    (4)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

    (5)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

    (6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; allegato I: «3.1. “prodotti della pesca”: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;».

    (7)  Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all’allegato I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).»;


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano diversi da quelli contemplati dall’allegato I della presente decisione

    [Paesi e territori di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

    Codice ISO

    Paesi

    Restrizioni

    AE

    EMIRATI ARABI

     

    AG

    ANTIGUA E BARBUDA

    Unicamente astici vivi

    AL

    ALBANIA

     

    AM

    ARMENIA

    Unicamente gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d’allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d’allevamento congelati.

    AN

    ANTILLE OLANDESI

     

    AO

    ANGOLA

     

    AR

    ARGENTINA

     

    AU

    AUSTRALIA

     

    AZ

    AZERBAIGIAN

    Unicamente caviale.

    BA

    BOSNIA-ERZEGOVINA

     

    BD

    BANGLADESH

     

    BJ

    BENIN

     

    BR

    BRASILE

     

    BS

    BAHAMAS

     

    BY

    BIELORUSSIA

     

    BZ

    BELIZE

     

    CA

    CANADA

     

    CG

    CONGO

    Unicamente prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

    CH

    SVIZZERA

     

    CI

    COSTA D’AVORIO

     

    CL

    CILE

     

    CN

    CINA

     

    CO

    COLOMBIA

     

    CR

    COSTA RICA

     

    CU

    CUBA

     

    CV

    CAPO VERDE

     

    DZ

    ALGERIA

     

    EC

    ECUADOR

     

    EG

    EGITTO

     

    ER

    ERITREA

     

    FK

    ISOLE FALKLAND

     

    GA

    GABON

     

    GD

    GRENADA

     

    GH

    GHANA

     

    GL

    GROENLANDIA

     

    GM

    GAMBIA

     

    GN

    GUINEA

    Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41).

    GT

    GUATEMALA

     

    GY

    GUYANA

     

    HK

    HONG KONG

     

    HN

    HONDURAS

     

    HR

    CROAZIA

     

    ID

    INDONESIA

     

    IL

    ISRAELE

     

    IN

    INDIA

     

    IR

    IRAN

     

    JM

    GIAMAICA

     

    JP

    GIAPPONE

     

    KE

    KENYA

     

    KR

    COREA DEL SUD

     

    KZ

    KAZAKSTAN

     

    LK

    SRI LANKA

     

    MA

    MAROCCO

     

    ME

    MONTENEGRO

     

    MG

    MADAGASCAR

     

    MM

    MYANMAR

    Unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati (pesci, gamberetti e scampi d’acqua dolce o di mare).

    MR

    MAURITANIA

     

    MU

    MAURIZIO

     

    MV

    MALDIVE

     

    MX

    MESSICO

     

    MY

    MALAYSIA

     

    MZ

    MOZAMBICO

     

    NA

    NAMIBIA

     

    NC

    NUOVA CALEDONIA

     

    NG

    NIGERIA

     

    NI

    NICARAGUA

     

    NZ

    NUOVA ZELANDA

     

    OM

    OMAN

     

    PA

    PANAMA

     

    PE

    PERÙ

     

    PF

    POLINESIA FRANCESE

     

    PG

    PAPUA NUOVA GUINEA

     

    PH

    FILIPPINE

     

    PM

    SAINT PIERRE E MIQUELON

     

    PK

    PAKISTAN

     

    RS

    SERBIA

    Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.

    RU

    RUSSIA

     

    SA

    ARABIA SAUDITA

     

    SB

    ISOLE SALOMONE

     

    SC

    SEYCHELLES

     

    SG

    SINGAPORE

     

    SH

    SANT’ELENA

    Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione.

     

    SN

    SENEGAL

     

    SR

    SURINAME

     

    SV

    EL SALVADOR

     

    TG

    TOGO

    Unicamente astici vivi.

    TH

    THAILANDIA

     

    TN

    TUNISIA

     

    TR

    TURCHIA

     

    TW

    TAIWAN

     

    TZ

    TANZANIA

     

    UA

    UCRAINA

     

    UG

    UGANDA

     

    US

    STATI UNITI

     

    UY

    URUGUAY

     

    VE

    VENEZUELA

     

    VN

    VIETNAM

     

    YE

    YEMEN

     

    YT

    MAYOTTE

     

    ZA

    SUD AFRICA

     

    ZW

    ZIMBABWE»

     


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