This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009D0949
Council Decision 2009/949/JHA of 30 November 2009 adjusting the basic salaries and allowances applicable to Europol staff
Decisione 2009/949/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009 , sull’adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale di Europol
Decisione 2009/949/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009 , sull’adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale di Europol
GU L 328 del 15.12.2009, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009D0371
15.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/48 |
DECISIONE 2009/949/GAI DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
sull’adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale di Europol
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Europol (1) («lo statuto»), in particolare l’articolo 44,
vista l’iniziativa della Repubblica ceca,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
vista la revisione della retribuzione degli agenti di Europol effettuata dal consiglio di amministrazione di Europol,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel corso della revisione della retribuzione degli agenti di Europol, il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri. |
(2) |
Il periodo di revisione dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 giustifica un aumento dell’1,2 % delle retribuzioni per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009. |
(3) |
Spetta al Consiglio, il quale delibera all’unanimità, adeguare gli stipendi base e le indennità degli agenti di Europol sulla base della revisione, |
DECIDE:
Articolo 1
Lo statuto del personale è modificato come segue:
A decorrere dal 1o luglio 2008:
a) |
all’articolo 45, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla seguente:
|
b) |
all’articolo 59, paragrafo 3, l’importo «1 036,76 EUR» è sostituito da «1 049,20 EUR»; |
c) |
all’articolo 59, paragrafo 3, l’importo «2 073,51 EUR» è sostituito da «2 098,39 EUR»; |
d) |
all’articolo 60, paragrafo 1, l’importo «276,48 EUR» è sostituito da «279,80 EUR»; |
e) |
nell’appendice 5, articolo 2, paragrafo 1, l’importo «289,03 EUR» è sostituito da «292,50 EUR»; |
f) |
nell’appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l’importo «12 566,73 EUR» è sostituito da «12 717,53 EUR»; |
g) |
nell’appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l’importo «2 827,52 EUR» è sostituito da «2 861,45 EUR»; |
h) |
nell’appendice 5, articolo 3, paragrafo 2, l’importo «16 965,09 EUR» è sostituito da «17 168,67 EUR»; |
i) |
nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «1 256,68 EUR» è sostituito da «1 271,76 EUR»; |
j) |
nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «942,53 EUR» è sostituito da «953,84 EUR»; |
k) |
nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «628,33 EUR» è sostituito da «635,87 EUR»; |
l) |
nell’appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l’importo «502,66 EUR» è sostituito da «508,69 EUR»; |
m) |
nell’appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l’importo «1 773,42 EUR» è sostituito da «1 794,70 EUR»; |
n) |
nell’appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l’importo «2 364,57 EUR» è sostituito da «2 392,94 EUR»; |
o) |
nell’appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l’importo «2 955,70 EUR» è sostituito da «2 991,17 EUR». |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.
(2) Parere del 22 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).