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Document 32009D0914

    2009/914/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009 , recante modifica della decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS)

    GU L 323 del 10.12.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/914/oj

    10.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 323/6


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 30 novembre 2009

    recante modifica della decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS)

    (2009/914/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto l’articolo 119 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni («Convenzione di Schengen del 1990») (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 119 della convenzione di Schengen del 1990 prevede che le parti contraenti sostengano in comune i costi d’installazione e di utilizzazione del C.SIS di cui all’articolo 92, paragrafo 3.

    (2)

    Gli obblighi finanziari derivanti dall’installazione e dal funzionamento del C.SIS sono disciplinati da uno specifico regolamento finanziario, modificato dalla decisione del Comitato esecutivo Schengen del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C.SIS (2) (di seguito denominato «regolamento finanziario C.SIS»).

    (3)

    Il regolamento finanziario C.SIS si applica alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia nonché all’Islanda e alla Norvegia in virtù della decisione 2000/777/CE del Consiglio (3), nonché alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia ed alla Repubblica slovacca in virtù della decisione 2007/471/CE del Consiglio (4), nonché alla Svizzera in virtù della decisione 2008/421/CE del Consiglio (5).

    (4)

    La Bulgaria e la Romania saranno integrate nel Sistema d'informazione Schengen di prima generazione (SIS 1+) alla data che sarà stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, nell'ambito del SIS 1+.

    (5)

    A partire da quella data, la Bulgaria e la Romania dovrebbero partecipare al regolamento finanziario C.SIS.

    (6)

    È ragionevole che la Bulgaria e la Romania contribuiscano ai costi storici legati al C.SIS. Tuttavia, poiché hanno aderito all'Unione europea solo nel 2007, risulta opportuno che contribuiscano ai costi storici relativi all'installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2007. Appare altresì ragionevole che contribuiscano ai costi di funzionamento storici a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    (7)

    Il Liechtenstein parteciperà alle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al Sistema d’informazione Schengen alla data che sarà stabilita dal Consiglio in conformità dell’articolo 10 del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. A partire da quella data, il Liechtenstein dovrebbe partecipare al regolamento finanziario C.SIS.

    (8)

    È ragionevole che il Liechtenstein contribuisca ai costi storici legati al C.SIS. Tuttavia, poiché il protocollo è stato firmato il 28 febbraio 2008, risulta opportuno che esso contribuisca ai costi storici relativi all’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2008. Appare altresì ragionevole che contribuisca ai costi di funzionamento a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    (9)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Repubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia riguardante l’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo (7).

    (10)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 delle decisioni 2008/146/CE (9) e 2008/149/GAI (10) del Consiglio.

    (11)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni 2008/261/CE (11) e 2008/262/GAI (12) del Consiglio.

    (12)

    Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (13).

    (13)

    L'Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (14).

    (14)

    Per quanto riguarda la Repubblica di Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

    (15)

    La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al titolo I, punto 3, del regolamento finanziario C.SIS sono aggiunti i trattini seguenti:

    «—

    per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, tale contributo è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per l’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2007. I detti Stati contribuiscono anche alle spese di funzionamento del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2010,

    per quanto riguarda il Liechtenstein, tale contributo è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per l’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2008. Il Liechtenstein contribuisce anche alle spese di funzionamento del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2010.».

    Articolo 2

    Al titolo II, punto 2, ultimo comma, e al titolo III, punto 2, ottavo comma, il beneficiario è sostituito dalle seguenti menzioni:

    «Ministère de l'Intérieur, Direction des systèmes d'information et de communications

    (Ministero dell'interno, Direzione sistemi di informazione e di comunicazione).»

    Articolo 3

    Nella decisione i termini «franchi» e «franchi francesi» sono sostituiti da «euro».

    Articolo 4

    Per quanto riguarda il Liechtenstein le modifiche hanno effetto una volta entrato in vigore il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

    Articolo 5

    Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

    Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addi 30 novembre 2009.

    Per il Consiglio

    La presidente

    B. ASK


    (1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

    (2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444.

    (3)  GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24.

    (4)  GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46.

    (5)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 74.

    (6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (10)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

    (11)  Decisione 2002/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

    (12)  Decisione 2008/262/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

    (13)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

    (14)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


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