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Document 32009D0910

    Decisione del Consiglio, del 1 o dicembre 2009 , concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

    GU L 322 del 9.12.2009, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/910/oj

    9.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/36


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 1o dicembre 2009

    concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

    (2009/910/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 243,

    visto il regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il trattato di Lisbona istituisce la carica di alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che, conformemente all’articolo 18 del trattato sull’Unione europea, guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, presiede il Consiglio «Affari esteri» ed è uno dei vicepresidenti della Commissione.

    (2)

    È opportuno fissare le condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   All’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si applicano per analogia le disposizioni del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, che si applicano ai membri della Commissione, comprese quelle applicabili ai vicepresidenti della Commissione.

    2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, lo stipendio base mensile dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è pari all’importo che risulta dall’applicazione del 130 % allo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado 16, terzo scatto.

    Articolo 2

    La presente decisione è notificata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a cura del presidente del Consiglio.

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2009.

    Per il Consiglio

    La presidente

    B. ASK


    (1)  GU L 187 dell’8.8.1967, pag. 1.


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