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Document 32009D0892

    2009/892/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia

    GU L 320 del 5.12.2009, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/892/oj

    5.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/9


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 30 novembre 2009

    relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia

    (2009/892/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    previa consultazione del comitato economico e finanziario,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le relazioni tra la Serbia e l’Unione europea (UE) si stanno sviluppando nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e del partenariato europeo. Il 29 aprile 2008 la Serbia e la Commissione hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione e l’accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse.

    (2)

    L’economia serba ha risentito in misura crescente della crisi finanziaria internazionale dal secondo semestre del 2008, con un calo della produzione, la diminuzione delle entrate fiscali e l’aumento del fabbisogno di finanziamento estero.

    (3)

    La stabilizzazione e la ripresa economiche della Serbia sono sostenute dall’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel novembre 2008 le autorità serbe hanno concluso un nuovo accordo stand-by con l’FMI, approvato nel gennaio 2009.

    (4)

    A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica e della necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma, e tenuto conto dell’aumento del fabbisogno di finanziamento estero, nel marzo 2009 è stato raggiunto un accordo tra la Serbia e l’FMI per trasformare l’accordo stand-by in un programma di spesa di 3 miliardi EUR, approvato il 15 maggio 2009 dal consiglio di amministrazione dell’FMI.

    (5)

    La Comunità intende accordare nel 2009 e nel 2010 sovvenzioni per un importo totale di 100 milioni di EUR a sostegno del bilancio nel quadro dello strumento di preadesione (IPA).

    (6)

    La Serbia ha chiesto un’assistenza macrofinanziaria comunitaria supplementare a causa dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.

    (7)

    Poiché per il 2010 permane un fabbisogno residuo di finanziamento nella bilancia dei pagamenti, l’assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Serbia di sostenere la stabilizzazione economica nelle attuali circostanze eccezionali in collaborazione con il programma in corso dell’FMI. L’assistenza finanziaria attuale dovrebbe inoltre contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento del bilancio.

    (8)

    Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza finanziaria in oggetto, è necessario prevdere che la Serbia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione a tale assistenza, nonché prevdere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

    (9)

    L’erogazione dell’assistenza finanziaria della Comunità lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.

    (10)

    È opportuno che l’assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

    (11)

    I soli poteri di azione previsti dal trattato ai fini dell’adozione della presente decisione sono quelli di cui all’articolo 308,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   La Comunità mette a disposizione della Serbia un’assistenza macrofinanziaria in forma di prestito per un importo massimo pari a 200 milioni di EUR in conto capitale, per una durata massima di quindici anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Serbia e di alleggerire il fabbisogno della sua bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell’FMI.

    2.   A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome della Comunità.

    3.   L’erogazione dell’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione, in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Serbia.

    4.   L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

    Articolo 2

    1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità serbe le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni sono conformi agli accordi o alel intese conclusi tra l’FMI e la Serbia. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità serbe.

    2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Serbia, che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

    3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Serbia siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza comunitaria e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, eventualmente, con il comitato economico e finanziario.

    Articolo 3

    1.   La Commissione mette a disposizione della Serbia l’assistenza finanziaria della Comunità in due rate di prestito nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. L’entità delle rate del prestito sarà fissato nel memorandum d’intesa.

    2.   La Commissione decide sull’erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente delle condizioni economiche stabilite nel memorandum d’intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima che di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

    3.   I fondi comunitari sono versati alla Banca nazionale della Serbia. Fatte salve le disposizioni da concordarsi nel memorandum d’intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al Tesoro serbo in qualità di beneficiario finale.

    Articolo 4

    1.   Le operazioni comunitarie di assunzione ed erogazione del prestito di cui alla presente decisione sono effettuate in euro, utilizzando una data di valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d’interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

    2.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Serbia lo richede, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di prestito.

    3.   Su richiesta della Serbia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

    4.   Tutte le spese sostenute dalla Comunità in relazione alle operazioni di assunzione e di erogazione di un prestito previsto dalla presente decisione sono a carico della Serbia.

    5.   Il comitato economico e finanziario è tenuto informato dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    Articolo 5

    L’assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e relative modalità di esecuzione (2). In particolare, il memorandum d’intesa e l’accordo sul prestito da concludere con le autorità serbe prevedono l’adozione da parte della Serbia di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.

    Articolo 6

    Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica stabilite nel memorandum d’intesa a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio della Serbia a tale data e la decisione della Commissione di erogare le rate dell’assistenza.

    Articolo 7

    Gli effetti della presente decisione decorrono da giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

    Per il Consiglio

    La presidente

    B. ASK


    (1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


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