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Document 32009D0887

    2009/887/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , concernente la non iscrizione del bifentrin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2009) 9196] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 318 del 4.12.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/887/oj

    4.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/41


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2009

    concernente la non iscrizione del bifentrin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

    [notificata con il numero C(2009) 9196]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/887/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

    (2)

    I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il bifentrin.

    (3)

    Gli effetti del bifentrin sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i rapporti di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il bifentrin lo Stato membro relatore era la Francia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 dicembre 2005.

    (4)

    Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 30 settembre 2008 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva bifentrin (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvato il 12 marzo 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul bifentrin.

    (5)

    Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. In particolare, i dati presentati dal notificante entro i termini previsti non hanno permesso di valutare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da parte del principale prodotto derivante dalla degradazione della sostanza nel suolo (acido TFP). Sono state inoltre espresse preoccupazioni per quanto riguarda la possibilità di sottovalutare i rischi per i consumatori a causa del numero limitato di dati disponibili sui residui e della mancanza di studi sullo schema metabolico dei due isomeri che costituiscono il bifentrin. Sul piano ecotossicologico, non è stato dimostrato che il rischio per i vertebrati acquatici consenta impieghi accettabili, mentre permangono incertezze in merito agli effetti del bioaccumulo della sostanza attiva osservato nei pesci. Sono stati inoltre identificati rischi elevati per i mammiferi (rischio a lungo termine e avvelenamento secondario), i lombrichi (rischio a lungo termine) e gli artropodi non bersaglio (nel terreno), mentre non sono stati sufficientemente analizzati i rischi per le piante non bersaglio e i macrorganismi terricoli non bersaglio. Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni fornite entro i termini previsti non è stato possibile concludere che il bifentrin soddisfa i criteri per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (6)

    La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati del riesame inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti bifentrin possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

    (7)

    Il bifentrin non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (8)

    Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti bifentrin siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

    (9)

    Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti bifentrin non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti bifentrin rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

    (10)

    La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5), di una richiesta relativa a un’eventuale iscrizione del bifentrin nell’allegato I della citata direttiva.

    (11)

    Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere sulle misure di cui alla presente decisione entro il termine fissato dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse, la Commissione deve adottare le misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il bifentrin non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bifentrin siano ritirate entro il 30 maggio 2010;

    b)

    non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bifentrin a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    Articolo 3

    Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e scade entro il 30 maggio 2011.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

    (3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

    (4)  Rapporto scientifico EFSA(2008) 186, «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bifenthrin» (conclusioni adottate il 30 settembre 2008).

    (5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


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