Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0858

2009/858/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009 , che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione e dalla decisione 2009/560/CE [notificata con il numero C(2009) 9193]

GU L 314 del 1.12.2009, p. 75–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/858/oj

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/75


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione e dalla decisione 2009/560/CE

[notificata con il numero C(2009) 9193]

(2009/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.

(2)

La decisione 2008/897/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi (2) approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(3)

La decisione 2009/560/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati con tale decisione (3), approva le versioni modificate di taluni programmi nazionali approvati dalla decisione 2008/897/CE.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i contributi a essi assegnati per il 2009, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

(5)

Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni programmi nazionali. È opportuno ridistribuire i fondi stanziati, trasferendoli dai programmi nazionali che non utilizzeranno interamente il contributo ai programmi per i quali le spese saranno superiori al contributo. La riassegnazione deve basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(6)

Inoltre, la Romania e la Slovacchia hanno presentato programmi modificati per l’eradicazione della rabbia e la Polonia e la Slovenia hanno presentato programmi modificati per l’eradicazione della febbre catarrale.

(7)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma modificato. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Occorre quindi approvare i programmi modificati presentati dai quattro Stati membri.

(8)

Occorre pertanto modificare la decisione 2008/897/CE.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Polonia il 30 aprile 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 2

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Slovenia il 23 luglio 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Romania il 20 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 4

Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovacchia il 3 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 5

La decisione 2008/897/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

1 400 000 EUR per l’Irlanda;

b)

2 500 000 EUR per la Spagna;»;

b)

alla lettera g) «2 000 000 EUR» è sostituito da «1 370 000 EUR»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 per l’effettuazione dei test della tubercolina e dell’interferone gamma e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

14 000 000 EUR per l’Irlanda;

b)

9 100 000 EUR per la Spagna;

c)

2 900 000 EUR per l’Italia;

d)

120 000 EUR per la Polonia;

e)

200 000 EUR per il Portogallo.»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

3 600 000 EUR per la Spagna;»;

4)

l’articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da e) a g) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

16 650 000 EUR per la Germania;

f)

90 000 EUR per l’Estonia;

g)

60 000 EUR per l’Irlanda;»;

b)

le lettere da j) a l) sono sostituite dalle seguenti:

«j)

55 000 000 EUR per la Francia;

k)

2 000 000 EUR per l’Italia;

l)

20 000 EUR per la Lettonia;»;

c)

alla lettera o), «1 400 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;

d)

le lettere da r) a u) sono sostituite dalle seguenti:

«r)

3 550 000 EUR per l’Austria;

s)

100 000 EUR per la Polonia;

t)

2 700 000 EUR per il Portogallo;

u)

100 000 EUR per la Romania;»;

e)

le lettere w) e x) sono sostituite dalle seguenti:

«w)

490 000 EUR per la Finlandia;

x)

1 600 000 EUR per la Svezia.»;

5)

l’articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:

a)

alla lettera c), «1 400 000 EUR» è sostituito da «1 600 000 EUR»;

b)

alla lettera d), «75 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c)

alla lettera f), «600 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR»;

d)

le lettere da h) a m) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

700 000 EUR per la Grecia;

i)

1 250 000 EUR per la Spagna;

j)

1 450 000 EUR per la Francia;

k)

1 700 000 EUR per l’Italia;

l)

100 000 EUR per Cipro;

m)

90 000 EUR per la Lettonia;»;

e)

alla lettera q), «1 700 000 EUR» è sostituito da «2 350 000 EUR»;

f)

le lettere da s) a u) sono sostituite dalle seguenti:

«s)

4 500 000 EUR per la Polonia;

t)

650 000 EUR per il Portogallo;

u)

50 000 EUR per la Romania;»;

6)

all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

670 000 EUR per la Francia;»;

7)

l’articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:

a)

alla lettera e), «500 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;

b)

alla lettera k), «550 000 EUR» è sostituito da «1 400 000 EUR»;

c)

alla lettera s), «50 000 EUR» è sostituito da «80 000 EUR»;

d)

alla lettera v), «400 000 EUR» è sostituito da «220 000 EUR»;

8)

l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

1 400 000 EUR per il Belgio;

b)

350 000 EUR per la Bulgaria;

c)

1 050 000 EUR per la Repubblica ceca;»;

b)

le lettere da g) a k) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

3 300 000 EUR per l’Irlanda;

h)

1 200 000 EUR per la Grecia;

i)

5 400 000 EUR per la Spagna;

j)

14 100 000 EUR per la Francia;

k)

5 350 000 EUR per l’Italia;»

c)

alla lettera m), «230 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;

d)

alla lettera r), «2 900 000 EUR» è sostituito da «2 600 000 EUR»;

e)

le lettere da t) a v) sono sostituite dalle seguenti:

«t)

790 000 EUR per la Polonia;

u)

1 530 000 EUR per il Portogallo;

v)

580 000 EUR per la Romania;»;

f)

le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti:

«x)

500 000 EUR per la Slovacchia;

y)

500 000 EUR per la Finlandia;»;

g)

alla lettera za), «5 900 000 EUR» è sostituito da «4 600 000 EUR».

9)

l’articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

1 100 000 EUR per la Bulgaria;

b)

500 000 EUR per la Lituania;

c)

880 000 EUR per l’Ungheria;»;

b)

alla lettera f), «500 000 EUR» è sostituito da «760 000 EUR»;

10)

all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

1 100 000 EUR per la Polonia.»;

11)

all’articolo 12, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

1 650 000 EUR per la Polonia.»;

12)

all’articolo 13, paragrafo 2, le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

870 000 EUR per l’Estonia;

d)

850 000 EUR per la Lettonia;

e)

550 000 EUR per la Slovenia;»;

13)

all’articolo 14, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;

14)

all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

460 000 EUR per il Portogallo.»;

15)

all’articolo 15 bis, paragrafo 4, «5 400 000 EUR» è sostituito da «3 000 000 EUR».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 56.


Top