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Document 32009D0858
2009/858/EC: Commission Decision of 27 November 2009 approving certain amended programmes for the eradication and monitoring of animal diseases and zoonoses for the year 2009 and amending Decision 2008/897/EC as regards the reallocation of the Community’s financial contribution to certain Member States for programmes approved by that Decision and by Decision 2009/560/EC (notified under document C(2009) 9193)
2009/858/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009 , che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione e dalla decisione 2009/560/CE [notificata con il numero C(2009) 9193]
2009/858/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009 , che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione e dalla decisione 2009/560/CE [notificata con il numero C(2009) 9193]
GU L 314 del 1.12.2009, p. 75–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/75 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione e dalla decisione 2009/560/CE
[notificata con il numero C(2009) 9193]
(2009/858/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi. |
(2) |
La decisione 2008/897/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi (2) approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma presentato dagli Stati membri. |
(3) |
La decisione 2009/560/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati con tale decisione (3), approva le versioni modificate di taluni programmi nazionali approvati dalla decisione 2008/897/CE. |
(4) |
La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i contributi a essi assegnati per il 2009, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso. |
(5) |
Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni programmi nazionali. È opportuno ridistribuire i fondi stanziati, trasferendoli dai programmi nazionali che non utilizzeranno interamente il contributo ai programmi per i quali le spese saranno superiori al contributo. La riassegnazione deve basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati. |
(6) |
Inoltre, la Romania e la Slovacchia hanno presentato programmi modificati per l’eradicazione della rabbia e la Polonia e la Slovenia hanno presentato programmi modificati per l’eradicazione della febbre catarrale. |
(7) |
La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma modificato. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Occorre quindi approvare i programmi modificati presentati dai quattro Stati membri. |
(8) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2008/897/CE. |
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Polonia il 30 aprile 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Articolo 2
Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Slovenia il 23 luglio 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Articolo 3
Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Romania il 20 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Articolo 4
Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovacchia il 3 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Articolo 5
La decisione 2008/897/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 per l’effettuazione dei test della tubercolina e dell’interferone gamma e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:
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3) |
all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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4) |
l’articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:
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5) |
l’articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:
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6) |
all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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7) |
l’articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:
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8) |
l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:
|
9) |
l’articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:
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10) |
all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
all’articolo 12, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
12) |
all’articolo 13, paragrafo 2, le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti:
|
13) |
all’articolo 14, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»; |
14) |
all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
15) |
all’articolo 15 bis, paragrafo 4, «5 400 000 EUR» è sostituito da «3 000 000 EUR». |
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.
(3) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 56.