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Document 32009D0831

2009/831/CE: Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009 , che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

GU L 297 del 13.11.2009, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/831/oj

13.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2009

che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

(2009/831/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2002/167/CE del Consiglio (2), il Portogallo è stato autorizzato ad applicare una riduzione dell’aliquota d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. L’applicazione di un’aliquota d’accisa ridotta su tali prodotti è stata ritenuta necessaria per la sopravvivenza dell’industria locale che li produce e li commercializza. Tenendo conto dei costi elevati di tali attività che derivano soprattutto da fattori inerenti alla situazione di Madera e delle Azzorre in quanto regioni ultraperiferiche (distanza, insularità, superfici modeste, topografia e clima) si è ritenuto che soltanto una riduzione dell’aliquota d’accisa sui prodotti interessati, fabbricati e consumati localmente, consentirebbe loro di continuare a competere, da una posizione paritaria, con prodotti simili importati o forniti da altre regioni della Comunità e garantire in tal modo la sopravvivenza dei relativi settori. Conformemente alla medesima decisione, il Portogallo poteva applicare a tali prodotti un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio (3), ed inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole fissata da tale direttiva, ma non inferiore di oltre il 75 % all’aliquota nazionale standard sull’alcole. Tale misura era applicabile dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2008.

(2)

In data 16 giugno 2008 e 20 giugno 2008, il Portogallo ha chiesto un’autorizzazione alle stesse condizioni, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

(3)

La concessione della nuova autorizzazione richiesta è giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di tali regioni ultraperiferiche. L’industria locale impiega circa 130 lavoratori a Madera e circa 90 lavoratori nelle Azzorre. A Madera, la coltura e la trasformazione della canna da zucchero e della frutta danno lavoro a circa 1 000 aziende agricole a conduzione familiare. Tenendo conto delle difficoltà per esportare da tali regioni, i mercati regionali sono i soli sbocchi possibili per vendere tali prodotti.

(4)

È opportuno continuare ad autorizzare la riduzione dell’aliquota d’accisa al livello richiesto per contribuire a compensare lo svantaggio competitivo che subiscono le bevande alcoliche distillate prodotte a Madera e nelle Azzorre come conseguenza dei costi di produzione e di commercializzazione più elevati.

(5)

In effetti, le materie prime di origine agricola sono più costose che in condizioni di produzione normali, a causa delle superfici modeste, della natura discontinua e della scarsa automazione delle aziende agricole. Nel caso di Madera, inoltre, la produzione proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni ultraperiferiche, a causa della topografia, del clima, del suolo e della produzione artigianale. Il trasporto sulle isole di alcune materie prime e dei materiali da imballaggio non prodotti localmente comporta costi supplementari rispetto al semplice trasporto del prodotto finito. Nel caso delle Azzorre, l’insularità è doppiamente grave, poiché le isole sono sparse su una vasta superficie. Il trasporto e l’installazione di attrezzature in tali regioni lontane ed insulari accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Lo stesso vale in caso di taluni viaggi e spedizioni necessari verso il continente. Si aggiungono anche i costi supplementari dovuti all’immagazzinaggio dei prodotti finiti, poiché il consumo locale non assorbe la produzione nel momento in cui si concretizza, bensì si protrae per tutto l’anno. Le dimensioni modeste del mercato regionale aumentano i costi unitari in vari modi, in particolare a causa del rapporto sfavorevole tra costi fissi e produzione, sia per quanto riguarda le attrezzature che per quanto riguarda le spese necessarie a rispettare le norme in materia di ambiente. Inoltre, i produttori di rum di Madera devono trattare i rifiuti della trasformazione della canna da zucchero, mentre i produttori di altre regioni possono riciclare tali prodotti. Infine, i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie locali, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia.

(6)

La riduzione del 75 % non supera l’importo necessario a controbilanciare i livelli dei costi supplementari subiti dagli operatori a causa delle citate caratteristiche peculiari di Madera e delle Azzorre in quanto regioni ultraperiferiche.

(7)

Un attento esame della situazione indica che è necessario accogliere la richiesta del Portogallo al fine di salvaguardare il settore delle bevande alcoliche nelle regioni ultraperiferiche di cui trattasi.

(8)

Poiché l’agevolazione fiscale è limitata all’importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione si limita al consumo nelle regioni interessate, la misura non compromette l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico comunitario.

(9)

Ponderando la necessità di fissare una scadenza alle deroghe fiscali rispetto all’esigenza degli operatori economici locali di ottenere la sicurezza necessaria a sviluppare le loro attività commerciali, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di cinque anni.

(10)

È opportuno garantire che il Portogallo possa applicare le riduzioni in questione a decorrere dalla scadenza dell’analoga autorizzazione concessa con la decisione 2002/167/CE per il periodo precedente. È pertanto opportuno che la nuova autorizzazione richiesta sia concessa con effetto dal 1o gennaio 2009.

(11)

È opportuno chiedere la presentazione di una relazione intermedia, affinché la Commissione possa valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano ad essere soddisfatte.

(12)

La presente decisione non pregiudica l’eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati, un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena applicabile all’alcole, stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 è limitata:

1)

a Madera:

a)

al rum definito nella categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4), che porta l’indicazione geografica «Rum da Madera» di cui alla categoria 1 dell’allegato III del citato regolamento;

b)

ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali;

2)

per quanto riguarda le Azzorre:

a)

ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali;

b)

alle acquaviti di vino o di vinaccia aventi le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

Articolo 3

L’aliquota d’accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all’articolo 1 può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all’aliquota dell’accisa nazionale standard sull’alcole.

Articolo 4

Entro il 31 dicembre 2011 al più tardi, il Portogallo invia alla Commissione una relazione onde consentirle di valutare se permangono le ragioni che hanno giustificato la concessione dell’aliquota d’accisa ridotta.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 6

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell’aliquota d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 36).

(3)  Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

(4)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.


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